Art. 44 
 
 
            Soprintendenze archivistiche e bibliografiche 
 
  1. Le Soprintendenze  archivistiche  e  bibliografiche,  uffici  di
livello dirigenziale non generale,  provvedono  alla  tutela  e  alla
valorizzazione dei beni archivistici nel  territorio  di  competenza,
anche avvalendosi del personale degli Archivi di stato  operanti  nel
medesimo territorio. Esse provvedono  altresi'  alla  tutela  e  alla
valorizzazione dei beni librari nel territorio di  competenza,  fatto
salvo quanto previsto, nelle  Regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico: 
    a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi  definiti
dalla competente Direzione generale, attivita'  di  tutela  dei  beni
archivistici  e  librari  presenti  nell'ambito  del  territorio   di
competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati,  ivi
inclusi  i  soggetti  di   cui   all'articolo   44-bis   del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    b)  accerta  e  dichiara  l'interesse   storico   particolarmente
importante di archivi e singoli  documenti  appartenenti  a  privati;
accerta e dichiara l'eccezionale l'interesse culturale delle raccolte
librarie appartenenti ai privati e  il  carattere  di  rarita'  e  di
pregio dei beni cui all'articolo 10, comma 4, lettere c),  d)  ed  e)
del Codice; 
    c) tutela gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri
enti pubblici territoriali e locali, nonche' di  ogni  altro  ente  e
istituto pubblico, e rivendica  archivi  e  singoli  documenti  dello
Stato; 
    d) dispone la custodia coattiva  dei  beni  librari  in  istituti
pubblici territorialmente competenti e archivistici negli Archivi  di
Stato competenti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne  la
conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice; 
    e)   istruisce   i   procedimenti   concernenti    le    sanzioni
ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice  per  la  violazione
delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini
dell'adozione dei  relativi  provvedimenti  da  parte  del  direttore
generale competente; 
    f) attua, sulla base delle indicazioni  tecniche  e  scientifiche
della competente direzione generale, le operazioni  di  censimento  e
descrizione dei  beni  archivistici  nell'ambito  del  territorio  di
competenza e  cura  l'inserimento  e  l'aggiornamento  dei  dati  nei
sistemi informativi nazionali; 
    g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale centrale
i  provvedimenti  di  autorizzazione  al  prestito   per   mostre   o
esposizioni  di  beni  archivistici,  di  autorizzazione   all'uscita
temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni  d'arte  di  alto
interesse  culturale,  di  acquisto  coattivo  all'esportazione,   di
espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70,
95 e 98 del Codice; 
    h) fornisce assistenza agli enti pubblici  e  ad  altri  soggetti
proprietari,  possessori  o  detentori  di  archivi   dichiarati   di
importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali
di classificazione  e  conservazione  dei  documenti,  nonche'  nella
definizione delle  procedure  di  protocollazione  e  gestione  della
documentazione; 
    i) organizza e svolge attivita' di formazione degli addetti  agli
archivi per le Regioni, gli enti territoriali e locali e  altri  enti
pubblici; 
    l)  promuove   la   costituzione   di   poli   archivistici,   in
collaborazione  con  le  amministrazioni   pubbliche   presenti   nel
territorio di competenza,  per  il  coordinamento  dell'attivita'  di
istituti che svolgono funzioni analoghe  e  al  fine  di  ottimizzare
l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi; 
    m)  promuove  la  conoscenza  e  la  fruizione  degli  archivi  e
sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione
generale  centrale  competente,  convenzioni  con  enti  pubblici   e
istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione; 
    n) svolge le funzioni di ufficio esportazione; 
    o) provvede  all'acquisto  di  beni  e  servizi  in  economia  ed
effettua lavori di importo non superiore a 100.000 euro. 
  3. Con riferimento alle funzioni di tutela  dei  beni  librari,  le
Soprintendenze    archivistiche    e     bibliografiche     dipendono
funzionalmente  dalla  Direzione  generale  Biblioteche   e   diritto
d'autore e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali.
Nella Regione Trentino Alto Adige, la Soprintendenza  archivistica  e
bibliografica  del  Veneto  e  del   Trentino   Alto   Adige   svolge
esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici. 
  4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate
in  almeno  tre   aree   funzionali,   riguardanti   rispettivamente:
l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio  archivistico;  il
patrimonio bibliografico. 
  5. In caso di assenza di  personale  tecnico-amministrativo  o  per
altre  esigenze  di  carattere   organizzativo,   le   Soprintendenze
archivistiche  possono  chiedere  al  Segretariato  regionale,  entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  ministeriale   di
approvazione della programmazione degli interventi,  di  svolgere  le
funzioni di stazione appaltante per attivita'  di  cui  al  comma  1,
lettera o). 
 
          Note all'art. 44: 
              - La legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24.10.2001; 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  43,  comma  1,  del
          decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 43 (Custodia coattiva).  -  1.  Il  Ministero  ha
          facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire  in
          pubblici istituti  i  beni  culturali  mobili  al  fine  di
          garantirne la sicurezza o assicurarne la  conservazione  ai
          sensi dell'art. 29. 
              1-bis. Il Ministero,  su  proposta  del  soprintendente
          archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
          negli archivi di Stato competenti, delle  sezioni  separate
          di archivio di cui all'art. 30, comma 4,  secondo  periodo,
          ovvero di quella parte degli archivi  degli  enti  pubblici
          che  avrebbe  dovuto  costituirne  sezione   separata.   In
          alternativa, il Ministero puo' stabilire, su  proposta  del
          soprintendente archivistico,  l'istituzione  della  sezione
          separata presso l'ente inadempiente.  Gli  oneri  derivanti
          dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente  comma
          sono a carico dell'ente pubblico cui  l'archivio  pertiene.
          Dall'attuazione del presente comma  non  devono,  comunque,
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              - Per  gli  articoli  48,  70,  95  e  98  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  vedano  le  note
          all'art. 16; 
              - Per l'art. 66  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 19;