Art. 47 
 
 
          Commissioni regionali per il patrimonio culturale 
 
  1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale  e'  organo
collegiale  a  competenza  intersettoriale.  Coordina   e   armonizza
l'attivita' di tutela e di valorizzazione nel  territorio  regionale,
favorisce l'integrazione inter  e  multidisciplinare  tra  i  diversi
istituti,  garantisce  una   visione   complessiva   del   patrimonio
culturale,  svolge  un'azione  di  monitoraggio,  di  valutazione   e
autovalutazione. 
  2. La Commissione svolge i seguenti compiti: 
    a) verifica la  sussistenza  dell'interesse  culturale  nei  beni
appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; 
    b) dichiara,  su  proposta  delle  competenti  Soprintendenze  di
settore, l'interesse culturale delle cose, a  chiunque  appartenenti,
ai sensi dell'articolo 13 del Codice; 
    c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore,
prescrizioni di  tutela  indiretta  ai  sensi  dell'articolo  45  del
Codice; 
    d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva,
nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del  Codice,
fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione  e'
rilasciata dal competente soprintendente, che informa contestualmente
il Segretario regionale; 
    e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni,  le
permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni  altro  negozio
giuridico che comporta il trasferimento  a  titolo  oneroso  di  beni
culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice; 
    f) richiede alle commissioni regionali di  cui  all'articolo  137
del Codice, anche su iniziativa della  competente  Soprintendenze  di
settore, l'adozione  della  proposta  di  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai  sensi  dell'articolo
138 del Codice; 
    g) adotta, su proposta del soprintendente e previo  parere  della
Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico relativamente ai beni  paesaggistici,  ai
sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; 
    h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli  altri  enti
pubblici territoriali interessati e su proposta  del  soprintendente,
alla integrazione  del  contenuto  delle  dichiarazioni  di  notevole
interesse pubblico relativamente  ai  beni  paesaggistici,  ai  sensi
dell'articolo 141-bis del Codice; 
    i) esprime  l'assenso  del  Ministero,  sulla  base  dei  criteri
fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di  acquisizione
in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate  dagli
uffici periferici del Ministero presenti nel territorio  regionale  e
sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai  medesimi
uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice; 
    l) esprime pareri sugli  interventi  da  inserire  nei  programmi
annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base
delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero. 
  3. La Commissione svolge altresi' le  funzioni  di  Commissione  di
garanzia per il patrimonio culturale di cui  all'articolo  12,  comma
1-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.  A  tal  fine,  la
Commissione puo' riesaminare i pareri, nulla osta  o  altri  atti  di
assenso comunque denominati rilasciati dagli  organi  periferici  del
Ministero,  entro  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni   dalla
ricezione  dell'atto,  che  e'  trasmesso  in  via   telematica   dai
competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla  sua
adozione, anche  alle  altre  amministrazioni  statali,  regionali  o
locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere  il
riesame dell'atto entro tre giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente  periodo,
l'atto si intende confermato. 
  4. La Commissione e' presieduta dal Segretario  regionale,  che  la
convoca anche in via telematica ed e' composta dai soprintendenti  di
settore, inclusi i dirigenti degli istituti di cui  all'articolo  33,
comma 2, lettera a), e dal direttore  regionale  Musei  operanti  nel
territorio della  Regione.  Tale  composizione  e'  integrata  con  i
responsabili degli uffici periferici  operanti  in  ambito  regionale
quando siano trattate questioni riguardanti  i  medesimi  uffici.  La
partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non e'
delegabile. La Commissione e' validamente costituita con la  presenza
di almeno la meta'  dei  componenti  e  delibera  a  maggioranza  dei
presenti. 
  5. Le risorse umane e strumentali necessarie per  il  funzionamento
delle  Commissioni  sono  assicurate  dai   rispettivi   segretariati
regionali, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 e  141  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). -  1.
          I direttori degli archivi e degli istituti che  abbiano  in
          amministrazione  o  in  deposito  raccolte   o   collezioni
          artistiche, archeologiche,  bibliografiche  e  scientifiche
          possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
          assenso del competente organo ministeriale, beni  culturali
          mobili al fine di consentirne la fruizione da  parte  della
          collettivita', qualora si tratti  di  beni  di  particolare
          pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
          collezioni pubbliche e purche' la loro  custodia  presso  i
          pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 
              2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
          anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
          a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti  non
          abbia comunicato all'altra  la  disdetta  almeno  due  mesi
          prima  della  scadenza  del  termine.  Anche  prima   della
          scadenza le  parti  possono  risolvere  consensualmente  il
          comodato. 
              3. I direttori adottano ogni misura necessaria  per  la
          conservazione  dei  beni  ricevuti  in  comodato,   dandone
          comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
          del Ministero. 
              4.  I  beni   sono   protetti   da   idonea   copertura
          assicurativa a carico del Ministero.  L'assicurazione  puo'
          essere sostituita dall'assunzione dei  relativi  rischi  da
          parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5. 
              5. I direttori possono ricevere altresi'  in  deposito,
          previo assenso del  competente  organo  ministeriale,  beni
          culturali  appartenenti  ad  enti  pubblici.  Le  spese  di
          conservazione e custodia specificamente  riferite  ai  beni
          depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo  che
          le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano,  in
          tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in  ragione
          del particolare  pregio  dei  beni  e  del  rispetto  degli
          obblighi di conservazione da parte  dell'ente  depositante.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          comodato e di deposito.» 
              «Art.  141  (Provvedimenti  ministeriali).  -   1.   Le
          disposizioni di cui agli articoli 139 e  140  si  applicano
          anche  ai  procedimenti  di   dichiarazione   di   notevole
          interesse pubblico di cui all'art. 138, comma  3.  In  tale
          caso  i  comuni  interessati,  ricevuta  la   proposta   di
          dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
          adempimenti indicati all'art. 139,  comma  1,  mentre  agli
          adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4  del  medesimo  art.
          139 provvede direttamente il soprintendente. 
              2. Il Ministero,  valutate  le  eventuali  osservazioni
          presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e  sentito
          il  competente  Comitato  tecnico-scientifico,  adotta   la
          dichiarazione di notevole  interesse  pubblico,  a  termini
          dell'art. 140, commi 1 e 2,  e  ne  cura  la  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel
          Bollettino ufficiale della regione. 
              3.  Il  soprintendente  provvede  alla  notifica  della
          dichiarazione, al suo deposito presso i comuni  interessati
          e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai  sensi
          dell'art. 140, comma 3. 
              4. La trasmissione ai comuni del numero della  Gazzetta
          Ufficiale  contenente  la  dichiarazione,  come   pure   la
          trasmissione  delle  relative  planimetrie,  e'  fatta  dal
          Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
          giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto.  La
          soprintendenza vigila sull'adempimento, da  parte  di  ogni
          comune interessato, di  quanto  prescritto  dall'art.  140,
          comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero. 
              5. Se il provvedimento  ministeriale  di  dichiarazione
          non e' adottato nei termini di cui all'art. 140,  comma  1,
          allo scadere dei detti termini, per le aree e gli  immobili
          oggetto  della  proposta  di  dichiarazione,  cessano   gli
          effetti di cui all'art. 146, comma 1.» 
              - Per gli articoli 12, 13, 21, 45, 55, 56, 57-bis,  137
          e 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si
          vedano le note all'art. 16; 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio  2014,  n.   125   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
          n. 175;