IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la  legge  25  maggio  1981,  n.  307,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un  sistema
di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sull'ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 241; 
  Visto il Codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione  e
riassetto normativo per l'anno 2005, ed in particolare l'articolo 12,
comma 7, che ha inserito l'articolo 5-bis alla legge 25 maggio  1981,
n. 307; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,
n. 2; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  110,  recante
disposizioni in materia di  atto  pubblico  informatico  redatto  dal
notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre  1984,
n. 956, recante regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981,
n. 307; 
  Visto il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  20
aprile 2009; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (gia' Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), in  data
23 febbraio 2016; 
  Acquisiti  i  pareri  del  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali, in data 25 novembre 2015 e 28 marzo 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data
13 agosto 2019; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce in  attuazione  dell'articolo
5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, le modalita' di  iscrizione
in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale
dei testamenti su richiesta  del  notaio  o  del  capo  dell'archivio
notarile. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  12,  comma  7,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
                «Art. 12 (Disposizioni in materia di atti  notarili).
          - (Omissis). 
                7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio  1981,  n.
          307, e' inserito il seguente: 
                  «Art. 5-bis. -  1.  L'obbligo  di  iscrizione  puo'
          essere  assolto  anche   mediante   trasmissione   in   via
          telematica,   direttamente   al   registro   generale   dei
          testamenti, dei dati previsti dall'art. 5  e  dal  relativo
          regolamento di esecuzione di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 18 dicembre 1984,  n.  956;  in  tal  caso
          l'imposta  di  bollo,  dovuta   per   ogni   richiesta   di
          iscrizione, e' corrisposta in modo virtuale. 
                  2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono adottate norme di attuazione del presente articolo che
          assicurino l'invarianza del gettito erariale. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   18
          dicembre 1984, n.  956  reca:  «Regolamento  di  esecuzione
          della legge 25 maggio  1981,  n.  307,  recante  norme  sul
          registro generale dei testamenti». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 5-bis della legge 25 maggio 1981, n.  307,
          vedi note alle premesse.