Art. 2 Modalita' tecniche della trasmissione telematica 1. La richiesta di iscrizione e' redatta in originale tramite l'utilizzo di appositi strumenti software in conformita' a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale. Il documento informatico che contiene la richiesta e' sottoscritto personalmente dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e, dai notai, mediante firma digitale rilasciata a norma dell'articolo 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis, 48, 49, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche. Il messaggio deve essere trasmesso dall'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, commi 7 e 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Non possono essere trasmesse piu' richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica. 3. Il notaio e il capo dell'archivio notarile, ai quali non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica ovvero su supporto cartaceo, con le modalita' e nei termini previsti dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, per quelle trasmesse su supporto cartaceo. 4. Il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con messaggio di posta elettronica certificata, il numero e la data di registrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertorio dell'atto a cui si riferisce la richiesta o il motivo che la rende irricevibile. Il documento informatico contenente la comunicazione di irricevibilita' della richiesta e' sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Qualora non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, il registro generale dei testamenti deve trasmettere nuovamente le predette comunicazioni in via telematica ovvero su supporto cartaceo. 5. Sono da considerare irricevibili e si considerano non trasmesse le richieste di iscrizione non registrate esclusivamente per uno dei seguenti motivi: a) richiesta non trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata, in conformita' a quanto previsto dal comma 2; b) richiesta di iscrizione non elaborabile perche' il documento informatico e' difforme dalle specifiche tecniche disposte con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2; c) richiesta di iscrizione non sottoscritta con le modalita' previste dal comma 1 ovvero sottoscritta con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso; d) richiesta di iscrizione sottoscritta da soggetto non legittimato a trasmettere la richiesta di iscrizione. 6. Il presidente del consiglio notarile comunica all'archivio notarile distrettuale: a) l'iscrizione a ruolo del notaio; b) la sospensione, l'interdizione temporanea, l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione del notaio dall'esercizio ai sensi della legge penale e la revoca o cessazione dei provvedimenti medesimi; c) la cessazione definitiva dall'esercizio del notaio ovvero il trasferimento ad altro distretto; d) la nomina del notaio depositario, la consegna e la restituzione degli atti, previsti dall'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; e) la nomina del notaio delegato o del coadiutore, previsti dagli articoli 44 e 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e la revoca dei predetti provvedimenti. 7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono eseguite immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data del provvedimento del presidente del consiglio notarile o del consiglio notarile, dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari, della consegna degli atti o della loro restituzione, della ricezione da parte del consiglio notarile del provvedimento emesso da altra autorita'. 8. Le comunicazioni di cui al comma 6 devono essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, la comunicazione deve essere trasmessa nuovamente in via telematica ovvero su supporto cartaceo.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 23-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89: «Art. 23-bis. - 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.». - Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis, 48 e 49 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 6 (Utilizzo del domicilio digitale). - 1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'art. 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida. 1-bis. 1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'art. 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'art. 6-quater. 1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'art. 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. 2. 2-bis.». «Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'art. 64, comma 2-sexies. 3. 4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento. 5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.». «Art. 49 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica). - 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, reca: «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3». - Si riporta il testo dell'art. 16, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). - (Omissis). 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. I revisori legali e le societa' di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro. 7-bis. (Omissis). 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 43, 44 e 45 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89: «Art. 43. - 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'art. 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio. 2. Nel caso previsto dall'art. 158-sexies, comma 4, nonche' in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio. 3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede piu' vicina. 4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione e' redatto verbale con l'intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicita', anche informatiche, mediante le quali e' data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge. Art. 44. - Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'art. 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega e' data idonea pubblicita' secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'art. 43, comma 5. Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spettera' di diritto al medesimo notaro nominato. Art. 45. - 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'art. 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio. 2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione. 3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo. 4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui e' impegnato nell'espletamento dell'incarico. 5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili. 6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.». - Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.».