Art. 2 
 
          Modalita' tecniche della trasmissione telematica 
 
  1. La richiesta di  iscrizione  e'  redatta  in  originale  tramite
l'utilizzo di appositi strumenti software  in  conformita'  a  quanto
previsto  dal  codice  dell'amministrazione  digitale.  Il  documento
informatico che contiene la richiesta e'  sottoscritto  personalmente
dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale o altro  tipo
di  firma  elettronica  qualificata  e,  dai  notai,  mediante  firma
digitale rilasciata a  norma  dell'articolo  23-bis  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89. 
  2. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato  ad
un messaggio di posta elettronica certificata,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui agli articoli  6,  6-bis,  48,  49,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole  tecniche.
Il  messaggio  deve  essere   trasmesso   dall'indirizzo   di   posta
elettronica certificata di cui all'articolo 16,  commi  7  e  8,  del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Non possono essere trasmesse  piu'
richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica. 
  3. Il notaio  e  il  capo  dell'archivio  notarile,  ai  quali  non
pervenga la ricevuta di  avvenuta  consegna  entro  ventiquattro  ore
dall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di  iscrizione
in via telematica ovvero su supporto cartaceo, con le modalita' e nei
termini previsti dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre  1984,  n.  956,  per  quelle
trasmesse su supporto cartaceo. 
  4. Il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con
messaggio di posta elettronica certificata, il numero e  la  data  di
registrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertorio
dell'atto a cui si riferisce la richiesta o il motivo  che  la  rende
irricevibile. Il documento informatico contenente la comunicazione di
irricevibilita' della richiesta e' sottoscritto con firma digitale  o
con altro tipo di firma elettronica qualificata. Qualora non pervenga
la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro  ore  dall'invio,
il registro generale dei testamenti deve  trasmettere  nuovamente  le
predette comunicazioni in via telematica ovvero su supporto cartaceo. 
  5. Sono da considerare irricevibili e si considerano non  trasmesse
le richieste di iscrizione non registrate esclusivamente per uno  dei
seguenti motivi: 
  a) richiesta non  trasmessa  con  messaggio  di  posta  elettronica
certificata, in conformita' a quanto previsto dal comma 2; 
  b) richiesta di iscrizione non  elaborabile  perche'  il  documento
informatico e' difforme dalle specifiche  tecniche  disposte  con  il
provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2; 
  c) richiesta  di  iscrizione  non  sottoscritta  con  le  modalita'
previste dal comma 1 ovvero  sottoscritta  con  firma  basata  su  un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso; 
  d) richiesta di iscrizione sottoscritta da soggetto non legittimato
a trasmettere la richiesta di iscrizione. 
  6. Il  presidente  del  consiglio  notarile  comunica  all'archivio
notarile distrettuale: 
  a) l'iscrizione a ruolo del notaio; 
  b) la sospensione, l'interdizione  temporanea,  l'interdizione  dai
pubblici uffici o altro  provvedimento  comportante  sospensione  del
notaio dall'esercizio ai sensi della  legge  penale  e  la  revoca  o
cessazione dei provvedimenti medesimi; 
  c) la cessazione definitiva dall'esercizio  del  notaio  ovvero  il
trasferimento ad altro distretto; 
  d) la nomina del notaio depositario, la consegna e la  restituzione
degli atti, previsti dall'articolo 43 della legge 16  febbraio  1913,
n. 89; 
  e) la nomina del notaio delegato o del coadiutore,  previsti  dagli
articoli 44 e 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e la revoca  dei
predetti provvedimenti. 
  7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono eseguite  immediatamente
e comunque non oltre tre giorni  dalla  data  del  provvedimento  del
presidente  del  consiglio  notarile  o   del   consiglio   notarile,
dell'esecuzione  delle  sanzioni  e  delle  misure  cautelari,  della
consegna degli atti o della loro  restituzione,  della  ricezione  da
parte del  consiglio  notarile  del  provvedimento  emesso  da  altra
autorita'. 
  8. Le comunicazioni di cui al comma  6  devono  essere  eseguite  a
mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui non pervenga
la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro  ore  dall'invio,
la comunicazione deve essere trasmessa nuovamente in  via  telematica
ovvero su supporto cartaceo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  23-bis  della  citata
          legge 16 febbraio 1913, n. 89: 
                «Art. 23-bis. - 1. Il notaio  per  l'esercizio  delle
          sue funzioni deve  munirsi  della  firma  digitale  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio  nazionale  del
          notariato. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche al coadiutore e al notaio delegato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis, 48 e  49
          del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                «Art. 6 (Utilizzo del domicilio digitale).  -  1.  Le
          comunicazioni tramite i domicili digitali  sono  effettuate
          agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli  articoli
          6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto  come  domicilio
          speciale per determinati atti o affari ai  sensi  dell'art.
          3-bis, comma  4-quinquies.  Le  comunicazioni  elettroniche
          trasmesse ad uno dei  domicili  digitali  di  cui  all'art.
          3-bis producono, quanto al momento della spedizione  e  del
          ricevimento,   gli   stessi   effetti    giuridici    delle
          comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di  ritorno
          ed equivalgono alla notificazione  per  mezzo  della  posta
          salvo che  la  legge  disponga  diversamente.  Le  suddette
          comunicazioni si intendono spedite dal mittente se  inviate
          al proprio  gestore  e  si  intendono  consegnate  se  rese
          disponibili al domicilio digitale del  destinatario,  salva
          la prova che la mancata consegna sia  dovuta  a  fatto  non
          imputabile al destinatario medesimo. La  data  e  l'ora  di
          trasmissione e ricezione  del  documento  informatico  sono
          opponibili ai terzi se apposte in  conformita'  alle  Linee
          guida. 
                1-bis. 
                1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e
          dei  professionisti  e'  l'Indice  nazionale  dei  domicili
          digitali (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti  di
          cui all'art. 6-bis.  L'elenco  dei  domicili  digitali  dei
          soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)  e  b),  e'
          l'Indice degli indirizzi della pubblica  amministrazione  e
          dei gestori di pubblici servizi,  di  cui  all'art.  6-ter.
          L'elenco dei domicili  digitali  delle  persone  fisiche  e
          degli altri enti di diritto privato diversi  da  quelli  di
          cui al  primo  e  al  secondo  periodo  e'  l'Indice  degli
          indirizzi delle persone  fisiche  e  degli  altri  enti  di
          diritto privato di cui all'art. 6-quater. 
                1-quater. I soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          notificano direttamente presso i domicili digitali  di  cui
          all'art. 3-bis i propri atti, compresi i  verbali  relativi
          alle  sanzioni  amministrative,  gli  atti  impositivi   di
          accertamento e di  riscossione  e  le  ingiunzioni  di  cui
          all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,  fatte
          salve le specifiche disposizioni in ambito  tributario.  La
          conformita'   della   copia   informatica   del   documento
          notificato all'originale e' attestata dal responsabile  del
          procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli
          22 e 23-bis. 
                2. 
                2-bis.». 
                «Art. 6-bis (Indice nazionale dei  domicili  digitali
          delle imprese e  dei  professionisti).  -  1.  Al  fine  di
          favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
          nonche' lo  scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  i
          soggetti di cui all'art. 2,  comma  2  e  le  imprese  e  i
          professionisti in modalita'  telematica,  e'  istituito  il
          pubblico elenco denominato Indice  nazionale  dei  domicili
          digitali (INI-PEC)  delle  imprese  e  dei  professionisti,
          presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
                2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato
          a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti  presso
          il  registro  delle  imprese  e  gli   ordini   o   collegi
          professionali, in attuazione di quanto  previsto  dall'art.
          16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2.  I
          domicili digitali inseriti  in  tale  Indice  costituiscono
          mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i  soggetti
          di cui all'art. 2, comma 2. 
                2-bis.  L'INI-PEC  acquisisce  dagli  ordini  e   dai
          collegi    professionali    gli    attributi    qualificati
          dell'identita' digitale ai  fini  di  quanto  previsto  dal
          decreto di cui all'art. 64, comma 2-sexies. 
                3. 
                4. Il Ministero per lo sviluppo  economico,  al  fine
          del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso
          e di aggiornamento. 
                5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche  definite
          le modalita' e le forme con cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali comunicano all'Indice  nazionale  di  cui  al
          comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti
          di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti
          telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per
          il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di
          ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi
          indirizzi. 
                6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
                «Art. 48 (Posta elettronica  certificata).  -  1.  La
          trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
          una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
          mediante la posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche  individuate
          con le Linee guida. 
                2. La trasmissione del documento informatico per  via
          telematica, effettuata ai  sensi  del  comma  1,  equivale,
          salvo   che   la   legge   disponga   diversamente,    alla
          notificazione per mezzo della posta. 
                3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione  di
          un documento informatico trasmesso ai  sensi  del  comma  1
          sono opponibili ai terzi se conformi alle  disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005, n. 68,  ed  alle  relative  regole  tecniche,  ovvero
          conformi alle Linee guida.». 
                «Art. 49 (Segretezza della  corrispondenza  trasmessa
          per via telematica). - 1. Gli addetti  alle  operazioni  di
          trasmissione per via telematica di atti, dati  e  documenti
          formati con  strumenti  informatici  non  possono  prendere
          cognizione della corrispondenza telematica,  duplicare  con
          qualsiasi  mezzo  o  cedere  a  terzi  a  qualsiasi  titolo
          informazioni  anche  in  forma  sintetica  o  per  estratto
          sull'esistenza   o   sul   contenuto   di   corrispondenza,
          comunicazioni o  messaggi  trasmessi  per  via  telematica,
          salvo che si tratti di informazioni per loro natura  o  per
          espressa indicazione del mittente destinate ad essere  rese
          pubbliche. 
                2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati
          e i documenti trasmessi per via telematica si  considerano,
          nei confronti del gestore del sistema  di  trasporto  delle
          informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia
          avvenuta la consegna al destinatario.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio  2005,   n.   68,   reca:   «Regolamento   recante
          disposizioni  per  l'utilizzo   della   posta   elettronica
          certificata, a norma dell'art. 27 della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, commi 7  e  8,  del
          citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
                «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
          delle imprese). - (Omissis). 
                7. I  professionisti  iscritti  in  albi  ed  elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica  certificata.  I  revisori  legali  e  le
          societa' di revisione legale iscritti nel registro  di  cui
          al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  comunicano
          il proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  o  al  soggetto
          incaricato della tenuta del registro. 
                7-bis. (Omissis). 
                8. Le amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi  dell'art.  47,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 43, 44 e 45  della
          citata legge 16 febbraio 1913, n. 89: 
                «Art. 43. - 1. Nei casi di irrogazione della sanzione
          disciplinare della  sospensione  o  di  applicazione  della
          sospensione cautelare di cui all'art. 158-sexies, commi 1 e
          2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del  notaio,
          il consiglio notarile del  distretto  presso  il  quale  il
          notaio e' iscritto determina se gli atti, i registri  ed  i
          repertori  devono  restare  presso  lo  studio  del  notaio
          sospeso o interdetto ovvero  se  devono  essere  depositati
          presso altro notaio. 
                2. Nel caso previsto dall'art. 158-sexies,  comma  4,
          nonche' in caso di  interdizione  temporanea  dai  pubblici
          uffici o di  altri  provvedimenti  comportanti  sospensione
          dall'esercizio della professione adottati in  sede  penale,
          gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio. 
                3. Il presidente del consiglio notarile del distretto
          di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso
          distretto, scelto, di regola, fra  quelli  esercenti  nella
          stessa sede e, in mancanza, nella sede piu' vicina. 
                4. Della consegna degli  atti,  dei  registri  e  dei
          repertori al notaio depositario e della  loro  restituzione
          e' redatto verbale  con  l'intervento  del  presidente  del
          consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato. 
                5. Con decreto del Ministro della giustizia,  emanato
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicita', anche
          informatiche, mediante le quali e' data notizia al pubblico
          del deposito di atti  presso  altro  notaio  effettuato  ai
          sensi della presente legge. 
                Art. 44. - Quando  per  assenza,  per  sospensione  o
          interdizione  temporanea,  per  interdizione  dai  pubblici
          uffici o per altri  provvedimenti  comportanti  sospensione
          dall'esercizio  della  professione  ai  sensi  della  legge
          penale, per malattia  o  per  qualsiasi  altro  impedimento
          temporaneo, il  notaio  non  possa  esercitare  le  proprie
          funzioni,  il  presidente  del  consiglio  notarile  delega
          d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli  stessi
          criteri di cui all'art. 43, comma 3, per  la  pubblicazione
          dei  testamenti  e  per  il  rilascio  delle  copie,  degli
          estratti e dei certificati. Della  delega  e'  data  idonea
          pubblicita' secondo le modalita' indicate  dal  decreto  di
          cui all'art. 43, comma 5. 
                Tale  funzione,  quando  sia  nominato  un  notaro  a
          ricevere in deposito gli atti e repertori di altro  notaro,
          a sensi dell'articolo precedente, spettera' di  diritto  al
          medesimo notaro nominato. 
                Art. 45. - 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per
          un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del  delegato
          di cui all'art. 44, in sostituzione del notaio  assente  in
          permesso o  temporaneamente  impedito.  Competente  per  la
          nomina e' il presidente del consiglio  notarile  ovvero  il
          consigliere anziano, qualora il notaio assente  rivesta  la
          qualifica di presidente del consiglio. 
                2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni  notarili
          in nome e nell'interesse del notaio impedito  e  ne  assume
          tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione. 
                3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di  assistere  il
          coadiutore e di concorrere  con  lui  nell'esercizio  delle
          funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo. 
                4. Il notaio che svolge le  funzioni  di  commissario
          nel concorso notarile ha diritto di chiedere al  presidente
          del  consiglio  notarile  la  nomina   di   un   coadiutore
          limitatamente   ai   giorni    in    cui    e'    impegnato
          nell'espletamento dell'incarico. 
                5. La presenza in commissione del notaio  coadiuvato,
          che  deve  preventivamente  avvertire  il  presidente   del
          consiglio notarile, legittima il coadiutore  ad  esercitare
          le funzioni notarili. 
                6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio
          componente  della  commissione  di  concorso  esercita   le
          funzioni, non sono computati in relazione alla  nomina  del
          coadiutore ad altri fini.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 48 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                «Art. 48 (Posta elettronica  certificata).  -  1.  La
          trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
          una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
          mediante la posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche  individuate
          con le Linee guida. 
                2. La trasmissione del documento informatico per  via
          telematica, effettuata ai  sensi  del  comma  1,  equivale,
          salvo   che   la   legge   disponga   diversamente,    alla
          notificazione per mezzo della posta. 
                3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione  di
          un documento informatico trasmesso ai  sensi  del  comma  1
          sono opponibili ai terzi se conformi alle  disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005, n. 68,  ed  alle  relative  regole  tecniche,  ovvero
          conformi alle Linee guida.».