Art. 4 Imposta di bollo sui documenti informatici contenenti le richieste di iscrizione 1. La richiesta di iscrizione trasmessa in via telematica e' soggetta alla stessa imposta di bollo dovuta per l'iscrizione effettuata con la scheda di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, nella misura pari a tre volte l'imposta fissa dovuta in base all'articolo 3 - Parte I della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 2. L'imposta di bollo e' dovuta una sola volta nel caso in cui l'iscrizione di cui al comma 1 venga ripetuta, in via telematica o su supporto cartaceo, salve le ipotesi in cui la ripetizione della richiesta avvenga per effetto di irricevibilita'. 3. L'imposta di bollo di cui al comma 1 e' assolta con le modalita' previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 4. L'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale puo' essere effettuato dal notaio, oppure, in alternativa, dall'archivio notarile competente mediante l'utilizzo di somme preventivamente versate dal notaio all'archivio notarile stesso. Qualora le somme versate dal notaio non siano sufficienti al pagamento dell'imposta di bollo relativa alla richiesta di iscrizione, l'archivio notarile effettua la comunicazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, inviando copia della richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi identificativi del testatore nel caso in cui la richiesta riguardi un testamento inedito. Il notaio puo' richiedere all'archivio notarile competente la restituzione delle somme versate non utilizzate. In nessun caso al notaio sono riconosciuti interessi per le somme versate. 5. Gli archivi notarili comunicano in via telematica al registro generale dei testamenti l'importo riscosso di cui al comma 4 e gli estremi della quietanza rilasciata.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 25 maggio 1981, n. 307: «Art. 5. - Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volonta' di cui all'art. 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni: a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito; b) numero di repertorio; c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore; d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto. Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili. Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto di ultima volonta' di cui all'art. 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'art. 1. L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 4.». - Il testo degli articoli 3-Parte I, 15 e 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.