Art. 4 
 
             Imposta di bollo sui documenti informatici 
                contenenti le richieste di iscrizione 
 
  1. La richiesta  di  iscrizione  trasmessa  in  via  telematica  e'
soggetta  alla  stessa  imposta  di  bollo  dovuta  per  l'iscrizione
effettuata con la scheda di cui all'articolo 5 della legge 25  maggio
1981, n. 307, nella misura pari a tre volte l'imposta fissa dovuta in
base all'articolo 3 - Parte I della tariffa annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  2. L'imposta di bollo e' dovuta una sola  volta  nel  caso  in  cui
l'iscrizione di cui al comma 1 venga ripetuta, in via telematica o su
supporto cartaceo, salve le  ipotesi  in  cui  la  ripetizione  della
richiesta avvenga per effetto di irricevibilita'. 
  3. L'imposta di bollo di cui al comma 1 e' assolta con le modalita'
previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642. 
  4. L'assolvimento dell'imposta  di  bollo  in  modo  virtuale  puo'
essere effettuato dal notaio, oppure, in  alternativa,  dall'archivio
notarile competente  mediante  l'utilizzo  di  somme  preventivamente
versate dal notaio all'archivio notarile  stesso.  Qualora  le  somme
versate dal notaio non siano sufficienti al pagamento dell'imposta di
bollo relativa alla  richiesta  di  iscrizione,  l'archivio  notarile
effettua la comunicazione di cui  all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  inviando  copia
della richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi  identificativi
del testatore nel caso in cui la  richiesta  riguardi  un  testamento
inedito. Il notaio puo' richiedere all'archivio  notarile  competente
la restituzione delle somme versate non utilizzate. In nessun caso al
notaio sono riconosciuti interessi per le somme versate. 
  5. Gli archivi notarili comunicano in via  telematica  al  registro
generale dei testamenti l'importo riscosso di cui al comma  4  e  gli
estremi della quietanza rilasciata. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 25
          maggio 1981, n. 307: 
                «Art. 5. - Il notaio, entro dieci  giorni  da  quando
          roga  o  riceve  in  deposito  o  comunque  partecipa  alla
          formazione di uno degli atti  di  ultima  volonta'  di  cui
          all'art.  4,  deve  chiederne  l'iscrizione  nel   registro
          generale dei testamenti trasmettendo all'archivio  notarile
          una scheda, datata e sottoscritta, contenente  le  seguenti
          indicazioni: 
                  a) forma dell'atto, data dello  stesso  o  del  suo
          deposito; 
                  b) numero di repertorio; 
                  c)  nome  e  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,
          domicilio o residenza del testatore; 
                  d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che
          ha ricevuto o e' depositario dell'atto. 
                Lo stesso obbligo incombe agli  esercenti  temporanei
          le funzioni notarili. 
                Quando il testatore  ne  abbia  fatto  richiesta,  il
          pubblico  ufficiale  che  ha  ricevuto  o  e'   depositario
          dell'atto di ultima volonta' di cui  all'art.  4,  oltre  a
          domandare  l'iscrizione   anzidetta,   deve   chiedere   al
          conservatore   del   registro   generale   dei   testamenti
          l'iscrizione delle indicazioni previste  dal  primo  comma,
          presso il competente organismo di altro Stato aderente alla
          convenzione di Basilea di cui all'art. 1. 
                L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione
          della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti  al
          registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di
          cui all'art. 4.». 
              - Il testo degli articoli 3-Parte I, 15 e 19 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.