Art. 5 Controlli delle richieste di iscrizione dei notai 1. L'archivio notarile ha accesso alle iscrizioni relative a tutti gli atti del distretto notarile di competenza. Con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2 sono fissate le modalita' con le quali gli archivi notarili possono consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti. 2. Il capo dell'archivio notarile effettua i controlli previsti dall'articolo 14 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, sulle richieste d'iscrizione trasmesse in via telematica dai notai del distretto di competenza, riscontrando la esatta corrispondenza dei dati in esse contenuti, resi consultabili in via telematica, con quelli riportati nei documenti indicati nelle predette disposizioni.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 25 maggio 1981, n. 307: «Art. 14. - L'archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956: «Art. 8. - Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale che riceve la scheda di cui al precedente art. 2, effettua, senza indugio, il riscontro dei dati in essa contenuti con quelli riportati, ai sensi dell'art. 79, secondo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sulla busta in cui e' racchiusa copia del testamento pubblico, nonche' con quelli riportati sulle copie dei repertori di cui all'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Qualora il conservatore accerti la mancata corrispondenza di alcuno dei suddetti dati, deve chiedere con lettera raccomandata delucidazioni al notaio, il quale le deve fornire entro i cinque giorni feriali successivi. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 della legge 25 maggio 1981, n. 307, il notaio che nella scheda abbia omesso o erroneamente indicato uno dei dati di cui al precedente art. 2, deve trasmettere, entro cinque giorni da quando ha notizia dell'omissione o dell'errore, una nuova scheda sulla quale dovra' risultare chiaramente che sostituisce quella precedente errata. Il conservatore procede come indicato al precedente art. 7. In occasione delle ispezioni di cui all'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i capi delle circoscrizioni ispettive ed i conservatori degli archivi notarili accerteranno anche la esatta corrispondenza tra i dati indicati nelle schede di cui al precedente art. 2 e quelli desumibili dagli atti e repertori presentati dal notaio. Qualora vengano accertate discordanze, si deve procedere come indicato nel comma precedente.».