Art. 5 
 
          Controlli delle richieste di iscrizione dei notai 
 
  1. L'archivio notarile ha accesso alle iscrizioni relative a  tutti
gli atti del distretto notarile di competenza. Con  il  provvedimento
di cui all'articolo 6, comma 2 sono fissate le modalita' con le quali
gli archivi notarili possono consultare  in  via  telematica  i  dati
inseriti nel registro generale dei testamenti. 
  2. Il capo dell'archivio notarile  effettua  i  controlli  previsti
dall'articolo 14 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e  dall'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  1984,  n.
956, sulle richieste d'iscrizione trasmesse  in  via  telematica  dai
notai  del  distretto   di   competenza,   riscontrando   la   esatta
corrispondenza dei dati in esse contenuti, resi consultabili  in  via
telematica,  con  quelli  riportati  nei  documenti  indicati   nelle
predette disposizioni. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della  citata  legge
          25 maggio 1981, n. 307: 
                «Art. 14. -  L'archivio  notarile  distrettuale  deve
          senza indugio effettuare adeguati  controlli  delle  schede
          pervenute, in particolare raffrontandone i dati con  quelli
          di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge  16
          febbraio 1913, n. 89.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956: 
                «Art. 8. -  Il  conservatore  dell'archivio  notarile
          distrettuale che riceve la scheda di cui al precedente art.
          2, effettua, senza indugio, il riscontro dei dati  in  essa
          contenuti con quelli  riportati,  ai  sensi  dell'art.  79,
          secondo comma, del regio  decreto  10  settembre  1914,  n.
          1326, sulla busta in cui e' racchiusa copia del  testamento
          pubblico, nonche' con  quelli  riportati  sulle  copie  dei
          repertori di cui all'art. 65 della legge 16 febbraio  1913,
          n.  89.  Qualora  il  conservatore   accerti   la   mancata
          corrispondenza di alcuno dei suddetti dati,  deve  chiedere
          con lettera raccomandata delucidazioni al notaio, il  quale
          le deve fornire entro i cinque giorni  feriali  successivi.
          Ferma restando l'eventuale applicazione delle  sanzioni  di
          cui all'art. 15 della legge 25  maggio  1981,  n.  307,  il
          notaio  che  nella  scheda  abbia  omesso  o   erroneamente
          indicato uno dei dati di cui al  precedente  art.  2,  deve
          trasmettere, entro  cinque  giorni  da  quando  ha  notizia
          dell'omissione o dell'errore, una nuova scheda sulla  quale
          dovra'  risultare  chiaramente   che   sostituisce   quella
          precedente errata. Il conservatore procede come indicato al
          precedente art. 7. 
                In occasione delle  ispezioni  di  cui  all'art.  128
          della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  i  capi   delle
          circoscrizioni ispettive ed i  conservatori  degli  archivi
          notarili accerteranno anche la esatta corrispondenza tra  i
          dati indicati nelle schede di cui al precedente  art.  2  e
          quelli desumibili dagli atti  e  repertori  presentati  dal
          notaio. Qualora  vengano  accertate  discordanze,  si  deve
          procedere come indicato nel comma precedente.».