Art. 6 
 
                           Regole tecniche 
 
  1. I documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenenti
le richieste di iscrizione devono essere trasmessi e  conservati  con
modalita',  conformi  alle  idonee  misure  di   sicurezza   di   cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che assicurino la sicurezza,  la
riservatezza e l'integrita' dei dati e il rispetto  dei  principi  di
segretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre  1984,  n.  956,  con  le
garanzie necessarie ad impedire la conoscenza dei dati  da  parte  di
soggetti diversi da quelli che ne hanno diritto. 
  2. Con provvedimento del direttore generale  dell'Ufficio  centrale
degli   archivi   notarili,   adottato   entro   centottanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, acquisito il parere dell'AgID e del  Garante  per
la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche
previste dall'articolo 71 del codice  dell'amministrazione  digitale,
sono fissate: 
  a) le modalita' tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione,
trasmissione e conservazione delle  richieste  di  iscrizione,  delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, delle comunicazioni che
gli archivi notarili devono  effettuare  all'Ufficio  centrale  degli
archivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai,  per  la
gestione  e  conservazione  dei  dati  e  per  assicurare   la   loro
segretezza; 
  b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione
con le quali il personale degli archivi notarili puo'  consultare  in
via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti; 
  c) le modalita' informatiche e  telematiche  di  consultazione  dei
dati dell'indice previsto  dal  terzo  comma  dell'articolo  154  del
regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e
dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre  1924,  n.  1737,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; 
  d) la data a decorrere dalla quale la richiesta  d'iscrizione  puo'
essere eseguita per via telematica; 
  e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalita' di  cui  alla
lettera b) sono operative. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  32   del   citato
          regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE: 
                «Art. 32 (Sicurezza del trattamento).  -  1.  Tenendo
          conto dello stato dell'arte  e  dei  costi  di  attuazione,
          nonche' della natura, dell'oggetto, del  contesto  e  delle
          finalita' del trattamento, come anche del rischio di  varia
          probabilita' e gravita' per i diritti e le  liberta'  delle
          persone  fisiche,  il  titolare  del   trattamento   e   il
          responsabile  del  trattamento  mettono  in   atto   misure
          tecniche e organizzative adeguate per garantire un  livello
          di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono,  tra  le
          altre, se del caso: 
                  a) la pseudonimizzazione e la  cifratura  dei  dati
          personali; 
                  b) la capacita' di assicurare su base permanente la
          riservatezza,  l'integrita',   la   disponibilita'   e   la
          resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
                  c) la capacita' di ripristinare tempestivamente  la
          disponibilita' e l'accesso dei dati personali  in  caso  di
          incidente fisico o tecnico; 
                  d) una procedura per testare, verificare e valutare
          regolarmente   l'efficacia   delle   misure   tecniche    e
          organizzative  al  fine  di  garantire  la  sicurezza   del
          trattamento. 
                2. Nel valutare l'adeguato livello di  sicurezza,  si
          tiene conto in  special  modo  dei  rischi  presentati  dal
          trattamento che derivano in particolare dalla  distruzione,
          dalla  perdita,  dalla  modifica,  dalla  divulgazione  non
          autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale,
          a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
                3. L'adesione a un codice di  condotta  approvato  di
          cui  all'art.  40  o  a  un  meccanismo  di  certificazione
          approvato di cui all'art. 42 puo'  essere  utilizzata  come
          elemento per dimostrare la conformita' ai requisiti di  cui
          al paragrafo 1 del presente articolo. 
                4. Il titolare del trattamento e il responsabile  del
          trattamento fanno si' che chiunque  agisca  sotto  la  loro
          autorita' e abbia accesso a dati personali non tratti  tali
          dati se non e' istruito  in  tal  senso  dal  titolare  del
          trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o
          degli Stati membri.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 71 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                «Art. 71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,  previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
                1-bis. 
                1-ter. Le regole tecniche di cui al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'art. 11  della  legge  9  gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
                2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 154 del  regio  decreto
          10 settembre 1914, n. 1326  (Approvazione  del  regolamento
          per l'esecuzione della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,
          riguardante l'ordinamento del  notariato  e  degli  archivi
          notarili): 
                «Art. 154. - L'indice generale  dei  notari,  di  cui
          all'art. 114 della legge, deve essere  tenuto  al  corrente
          con  le  indicazioni  riguardanti  ciascun  notaro,  appena
          eseguito il deposito degli atti in archivio. 
                L'indice generale delle parti e' formato a  schedario
          con lo spoglio degli atti, da farsi entro  congruo  termine
          dopo avvenuto il deposito degli atti stessi. 
                Oltre a tali indici, l'archivio deve avere  anche  un
          indice di tutti gli atti di ultima  volonta'  ricevuti  dai
          notari: esso  e'  compilato  con  lo  spoglio  delle  copie
          repertoriali, che si trasmettono  mensilmente  dai  notari.
          Nel medesimo deve prendersi anche nota della  pubblicazione
          di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale  indice  va
          custodito nello stesso modo  prescritto  per  i  testamenti
          dall'art. 153 del presente regolamento.». 
              - Si  riporta  il  testo  del  regio  decreto-legge  23
          ottobre 1924, n. 1737,  convertito  dalla  legge  18  marzo
          1926, n. 562  (Norme  complementari  per  l'attuazione  del
          nuovo ordinamento degli archivi notarili): 
                «Art. 27. - L'indice degli atti di  ultima  volonta',
          stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto
          10 settembre 1914, n. 1326, sara' formato a schedario,  col
          sistema della  scheda  multipla,  a  decorrere  dagli  atti
          ricevuti dal 1° gennaio 1925.».