Art. 6 Regole tecniche 1. I documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenenti le richieste di iscrizione devono essere trasmessi e conservati con modalita', conformi alle idonee misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che assicurino la sicurezza, la riservatezza e l'integrita' dei dati e il rispetto dei principi di segretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, con le garanzie necessarie ad impedire la conoscenza dei dati da parte di soggetti diversi da quelli che ne hanno diritto. 2. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, acquisito il parere dell'AgID e del Garante per la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche previste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, sono fissate: a) le modalita' tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione, trasmissione e conservazione delle richieste di iscrizione, delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, delle comunicazioni che gli archivi notarili devono effettuare all'Ufficio centrale degli archivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai, per la gestione e conservazione dei dati e per assicurare la loro segretezza; b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione con le quali il personale degli archivi notarili puo' consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti; c) le modalita' informatiche e telematiche di consultazione dei dati dell'indice previsto dal terzo comma dell'articolo 154 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; d) la data a decorrere dalla quale la richiesta d'iscrizione puo' essere eseguita per via telematica; e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalita' di cui alla lettera b) sono operative.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 32 del citato regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE: «Art. 32 (Sicurezza del trattamento). - 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonche' della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalita' del trattamento, come anche del rischio di varia probabilita' e gravita' per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacita' di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacita' di ripristinare tempestivamente la disponibilita' e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 puo' essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformita' ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno si' che chiunque agisca sotto la loro autorita' e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non e' istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.». - Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.». - Si riporta il testo dell'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili): «Art. 154. - L'indice generale dei notari, di cui all'art. 114 della legge, deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena eseguito il deposito degli atti in archivio. L'indice generale delle parti e' formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi. Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di ultima volonta' ricevuti dai notari: esso e' compilato con lo spoglio delle copie repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari. Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. 153 del presente regolamento.». - Si riporta il testo del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 (Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili): «Art. 27. - L'indice degli atti di ultima volonta', stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sara' formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti ricevuti dal 1° gennaio 1925.».