Art. 7 Orario di disponibilita' del servizio 1. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilita' dei servizi informatici, salvo cause di forza maggiore o caso fortuito, nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi', dalle ore otto alle ore diciotto, e dalle ore otto alle ore tredici dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre. 2. Il registro generale puo' in ogni caso sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso. 3. In caso di sospensione superiore a quattro ore, il registro generale provvede a darne notizia ai notai e ai capi degli archivi notarili con idonee forme di pubblicita' informatiche, determinate con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2.