Art. 7 
 
                Orario di disponibilita' del servizio 
 
  1. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilita'
dei servizi  informatici,  salvo  cause  di  forza  maggiore  o  caso
fortuito, nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi', dalle ore  otto
alle ore diciotto, e dalle ore  otto  alle  ore  tredici  dei  giorni
ventiquattro e trentuno dicembre. 
  2. Il registro generale puo' in ogni caso sospendere il servizio in
relazione ad esigenze connesse all'efficienza e  alla  sicurezza  del
servizio stesso. 
  3. In caso di sospensione superiore  a  quattro  ore,  il  registro
generale provvede a darne notizia ai notai e ai  capi  degli  archivi
notarili con idonee forme di  pubblicita'  informatiche,  determinate
con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2.