Art. 10 
 
 
                Trattamento economico e previdenziale 
                   a regime del personale militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1792, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Se il volontario in ferma  prefissata  quadriennale  decede
senza aver fruito dei turni di  riposo  di  cui  al  comma  1,  ferma
restando la corresponsione dell'indennita' di cui al  medesimo  comma
1, l'attivita' effettuata oltre il  normale  orario  di  servizio  e'
integralmente remunerata a favore degli eredi nella  misura  pari  al
compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal
maggiore e gradi corrispondenti.»; 
    b) all'articolo 1808: 
      1) al comma 1, alinea: 
        1.1) la parola «ovvero» e' soppressa: 
        1.2)  dopo  la  parola  «internazionali,»  sono  inserite  le
seguenti:  «ovvero  per   conto   delle   agenzie   di   cooperazione
internazionale,»; 
      2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il trattamento di cui al comma 1  e'  sospeso  in  caso  di
particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione
direttamente corrisposti  ai  singoli  dai  predetti  enti,  comandi,
organismi e agenzie. In  tali  situazioni  si  provvede  a  integrare
quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a
concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare  ai  sensi
del comma 1.»; 
    c) all'articolo 1809, comma 1: 
      1) alla lettera e), la parola «contributo» e' sostituita  dalla
seguente: «maggiorazione»; 
      2) le lettere f) ed i) sono soppresse; 
      3) alla lettera h), la parola «indennita'» e' sostituita  dalla
seguente: «contributo». 
  2. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10: 
      1) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  «7-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  l'importo  aggiuntivo
pensionabile  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.  40,  e'  rideterminato
nei seguenti importi mensili lordi,  per  i  gradi  e  le  qualifiche
affianco di ciascuna indicati: 
    a) euro 327,03 per primo luogotenente; 
    b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale; 
    c) euro 291,02 per caporal maggiore  capo  scelto  con  qualifica
speciale.»; 
      2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti  con
almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno  conseguito,  nel
periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di  sergente,  e'
attribuito, a decorrere dal 1º ottobre  2017,  un  assegno  personale
pari alla differenza tra  i  parametri  stipendiali  previsti,  dalla
medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale
e corrispondenti e per il grado di sergente.»; 
      3) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Per il personale  che,  alla  data  del  1°  gennaio  2018,
riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha  maturato  una
anzianita'  di  tredici  anni  dal  conseguimento  della  nomina   ad
ufficiale o della qualifica di  aspirante,  il  compenso  per  lavoro
straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita'
e fino all'inquadramento nel  livello  retributivo  superiore,  nella
misura oraria lorda prevista per il  personale  di  cui  all'articolo
1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni.»; 
    b) all'articolo 11: 
      1) al comma 8: 
        1.1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2017» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2017» e le parole «entro il 31 dicembre
2017» sono soppresse; 
        1.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
    «b-bis) per sergente maggiore capo  e  gradi  corrispondenti  con
almeno quattro anni di anzianita' nel grado: euro 400,00;»; 
      2) al comma 14, lettera c), le parole «commi 6, 7, 8 e  9,  14,
comma 8, 16, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8,
9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17»; 
      3) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: 
  «14-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2019  sono  applicate  agli
ufficiali generali e  agli  ufficiali  superiori,  qualora  non  gia'
destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13,  14
e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.»; 
      4) al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai
fini dell'adozione del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al presente comma, si applicano  le  disposizioni  di
cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis  dell'articolo
17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
  3. Fermi  restando  i  principi  generali  della  concertazione,  a
decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1  e  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  16  aprile  2009,  n.  52,  riferite  al
personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17  anni  di
servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere  dal  1°  gennaio
2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al  precedente  periodo
sono ulteriormente incrementate di euro 30. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1808 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 1808 (Indennita' di lungo servizio all'estero).
          - 1. Al  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente
          a prestare servizio per un periodo  superiore  a  sei  mesi
          presso  delegazioni  o  rappresentanze  militari  nazionali
          costituite all'estero, presso enti,  comandi  od  organismi
          internazionali,  ovvero  per   conto   delle   agenzie   di
          cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti
          stipendi o paghe, competono, oltre allo  stipendio  e  agli
          altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per
          l'interno: 
                  a) - c) omissis; 
                2.  L'assegno  di  lungo  servizio   e   l'indennita'
          speciale  hanno  natura  accessoria  e  sono  erogati   per
          compensare disagi e rischi collegati all'impiego,  obblighi
          di reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,
          nonche'  in  sostituzione  dei  compensi  per   il   lavoro
          straordinario. 
                2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 e' sospeso in
          caso di particolari  indennita'  o  contributi  alle  spese
          connesse alla missione direttamente corrisposti ai  singoli
          dai predetti enti, comandi, organismi e  agenzie.  In  tali
          situazioni si  provvede  a  integrare  quanto  erogato  dai
          predetti  enti,  comandi,  organismi  e  agenzie   fino   a
          concorrenza di quanto effettivamente spettante al  militare
          ai sensi del comma 1. 
                3. - 12. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art.  1809  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 1809 (Indennita' di servizio all'estero  presso
          rappresentanze   diplomatiche).   -   1.    Al    personale
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare  destinato  a  prestare  servizio
          presso le rappresentanze diplomatiche italiane  all'estero,
          di cui al libro  I,  titolo  III,  capo  III,  sezione  IV,
          compete, oltre  allo  stipendio  e  agli  altri  assegni  a
          carattere fisso e continuativo previsti per  l'interno,  il
          seguente trattamento economico  previsto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  nei
          limiti e alle condizioni di quello spettante  al  personale
          del Ministero degli affari esteri  in  servizio  presso  le
          rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli
          addetti: 
                  a) - d) omissis; 
                  e) maggiorazione spese per abitazione; 
                  f) (soppressa); 
                  g) provvidenze scolastiche; 
                  h)   contributo   e   rimborso   per   viaggi    di
          trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti; 
                  i) (soppressa); 
                  l) - m) omissis. 
                2. - 12-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          legislativo n. 94 del 2017, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 11 (Disposizioni di coordinamento,  transitorie
          e finali). - 1. - 7. Omissis. 
                8. Al personale in servizio al 31 dicembre  2016  che
          secondo  la  legislazione  vigente  alla   medesima   data,
          consegue entro il 30 settembre 2017  il  grado  di  caporal
          maggiore  capo  scelto,  sergente  maggiore  capo  e  primo
          maresciallo  con  qualifica   di   luogotenente   e   gradi
          corrispondenti, e' corrisposto, in relazione  alla  diversa
          anzianita' nel grado e  qualifica,  un  assegno  lordo  una
          tantum negli importi di seguito stabiliti: 
                  a) - b) omissis; 
                  b-bis)  per  sergente   maggiore   capo   e   gradi
          corrispondenti con almeno quattro anni  di  anzianita'  nel
          grado: euro 400,00; 
                  c) - e) omissis. 
                  9-13. Omissis. 
                14. A decorrere dal 1° gennaio  2018  sono  applicate
          agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora
          non gia' destinatari, le seguenti disposizioni: 
                  a) - b) omissis; 
                  c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8, 9, 11  e  12,
          14, comma  8,  16,  comma  1,  17  e  18  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,   n.   52.
          L'indennita' di cui all'articolo 9, comma  12,  del  citato
          decreto del Presidente della  Repubblica  n.  52  del  2009
          viene corrisposta agli  ufficiali  superiori  nella  misura
          mensile lorda pari a euro 325,08. 
                14-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2019   sono
          applicate  agli  ufficiali  generali   e   agli   ufficiali
          superiori, qualora non gia' destinatari, le disposizioni di
          cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 40 del 2018. 
                15. A decorrere dal 2018, il Ministero  dell'economia
          e delle finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  effettua  un  monitoraggio  delle  spese  di
          personale delle amministrazioni  interessate  dal  presente
          riordino delle carriere. Qualora dal predetto  monitoraggio
          risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto
          agli  oneri  previsti  dal  presente  provvedimento,   alla
          copertura  finanziaria   del   maggior   onere   risultante
          dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  ministri,  mediante  riduzione   degli
          stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa
          delle amministrazioni interessate  dal  provvedimento,  nel
          rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dall'articolo  21,
          comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle
          amministrazioni  interessate.  Ai  fini  dell'adozione  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          presente comma, si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          terzo,  quarto  e   quinto   periodo   del   comma   12-bis
          dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196.». 
              - Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile   2009,   n.   52
          (Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  le
          Forze armate, integrativo del decreto del Presidente  della
          Repubblica  11  settembre  2007,  n.   171,   relativo   al
          quadriennio normativo  2006-2009  e  al  biennio  economico
          2006-2007), e' pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119.