Art. 2 
 
 
            Disposizioni a regime in materia di ufficiali 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 210: 
      1) alla rubrica le parole «e paramedico» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al
comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita' peritali di
parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui e'  coinvolta
l'Amministrazione della difesa ovvero,  per  i  medici  militari  del
Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.»; 
    b) all'articolo 652: 
      1) al comma 1,  le  parole  «di  uno  dei  diplomi  di  laurea,
definiti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  una  delle  lauree
magistrali definite»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  In  caso  di  carenza   di   specifiche   professionalita'
sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere
tratti con il grado di  capitano  mediante  concorso  per  titoli  ed
esami, tra i cittadini di eta' non superiore a 38  anni  in  possesso
dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.»; 
    c) all'articolo 653, comma 1, alinea: 
      1)  le  parole  «diploma  di  laurea»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «laurea magistrale»; 
      2) dopo le parole «forze di completamento»,  sono  inserite  le
seguenti: «in possesso di laurea magistrale»; 
    d) all'articolo 655: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a): 
          1.1.1) al numero 4), le parole «purche' in  possesso»  sono
sostituite dalle seguenti: «e non hanno superato il 30° anno di eta',
purche' in possesso dell'idoneita' in attitudine militare e»; 
          1.1.2) al numero 4-bis), dopo le parole «terzo anno»,  sono
inserite le seguenti: «, non hanno superato il 30° anno di eta'»; 
        1.2) alla lettera b), la  parola  «rivestito»  e'  sostituita
dalle seguenti: «di sottotenente»; 
        1.3) alla lettera c), la  parola  «rivestito»  e'  sostituita
dalle seguenti: «di sottotenente»; 
        1.4) alla lettera d): 
          1.4.1) dopo le parole «accademie militari» sono inserite le
seguenti: «iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali
a ciclo unico ovvero»; 
          1.4.2) le parole «ovvero  iscritti  ai  corsi  universitari
quinquennali a ciclo unico,» sono soppresse; 
      2) il comma 5 e' abrogato; 
    e) l'articolo 656 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 656 (Posti destinati al personale appartenente ai  ruoli  dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente).  -
1. Nei concorsi  per  il  reclutamento  nei  ruoli  speciali  di  cui
all'articolo 655, comma 1, sono  stabilite  le  seguenti  riserve  di
posti: 
    a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui
alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento; 
    b) per il personale appartenente al ruolo dei  sergenti,  di  cui
alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento; 
    c) per il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  volontari  al
servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura
pari al 5 per cento. 
  2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in  aumento
a quelli destinati alle categorie non riservatarie.»; 
    f) all'articolo 659, il comma 3 e' abrogato; 
    g) all'articolo 678, comma 4, dopo le  parole  «senza  demerito»,
sono inserite le seguenti: «per almeno 18 mesi»; 
    h) all'articolo 723, comma 3, lettera a),  dopo  le  parole  «dal
ruolo dei sergenti,» sono inserite le seguenti: «ovvero dal ruolo dei
volontari in servizio permanente,»; 
    i) all'articolo 724, comma 3, lettera b), la parola  «undici»  e'
sostituita dalla seguente: «quindici»; 
    l) all'articolo 725, comma 2, primo periodo, le parole «e, se  lo
superano, sono promossi con l'anzianita'  attribuita  agli  ufficiali
unitamente ai quali hanno superato il predetto corso" sono sostituite
dalle seguenti: «e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado
del corso  cui  sono  aggregati,  assumendone  la  stessa  anzianita'
assoluta»; 
    m) all'articolo 801: 
      1) al comma 1, le parole «del Ministro della difesa di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite  dalle
seguenti: «dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il  1°
luglio di ogni anno nel numero  corrispondente  agli  ufficiali  che,
alla medesima data  e  con  il  grado  posseduto,  si  trovano  nelle
destinazioni individuate ai sensi del comma 2.»; 
    n) all'articolo 831: 
      1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) conseguito la laurea magistrale;»; 
      2) al comma 4, primo periodo: 
        2.1) dopo le parole «I capitani» sono inserite  le  seguenti:
«e i maggiori»; 
        2.2) le parole «ed esami» sono sostituite dalle seguenti:  «,
nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso»; 
      3) al comma 5: 
        3.1) l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:
«Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare  i  capitani  e  i
maggiori che alla data di scadenza del bando hanno: 
          a) un'eta' non superiore a 50 anni;»; 
        3.2) la lettera c) e' soppressa; 
        3.3) alla lettera d), la parola  «tre»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque»; 
      4) al comma 6, primo periodo, dopo la parola  «capitani»,  sono
inserite le seguenti: «e i maggiori»; 
      5) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
  «6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi  gradi  del
ruolo normale del corpo degli ingegneri  dell'Esercito  italiano,  su
richiesta della Forza armata,  e'  consentito  il  transito  in  tale
ruolo, mediante concorso per titoli  ed  esami,  degli  ufficiali  di
grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri  ruoli
dell'Esercito  italiano,  in  possesso  della  laurea  magistrale   o
specialistica in ingegneria o architettura.»; 
      6) al comma 6-ter, primo periodo, le parole  «al  comma  6-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 6-bis e 6-bis.1»; 
    o) l'articolo 859 e' abrogato; 
    p) all'articolo 894, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione  della  difesa
provvede al rimborso delle spese  sostenute  dal  personale  militare
appartenente alle Armi del genio e delle  trasmissioni  dell'Esercito
italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del  genio
della  Marina  militare  e  del  genio  aeronautico  dell'Aeronautica
militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale
iscrizione risulta obbligatoria per lo  svolgimento  della  specifica
attivita' di  servizio  a  beneficio  esclusivo  della  Forza  armata
d'appartenenza.»; 
    q) all'articolo 900, comma 1, le parole  «I  tenenti  colonnelli»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  all'anno  2029,  i  tenenti
colonnelli»; 
    r) all'articolo 909, comma 4, le parole «che devono essere»  sono
soppresse; 
    s) dopo l'articolo 965, e' inserito il seguente: 
  «Art. 965-bis  (Ammissione  a  dottorato  di  ricerca).  -  1.  Gli
ufficiali in servizio  permanente  effettivo  che,  per  le  esigenze
dell'amministrazione,  previa  domanda,  sono  ammessi  a  corsi   di
dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio  per  una
durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto  per  il
conseguimento del dottorato. Il vincolo  della  ferma  decorre  dalla
data di ammissione ai corsi e la durata  dello  stesso  e'  aumentata
dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta,  ancora
da espletare.»; 
    t) all'articolo 988-bis, comma 1, le parole «56° anno di eta', se
ufficiale superiore, e il 52° anno di eta', se ufficiale  inferiore»,
sono sostituite dalle seguenti: «60° anno di eta'»; 
    u) all'articolo 1009, comma 2, le parole «Il  personale  militare
non direttivo e non dirigente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il
restante personale militare»; 
    v) all'articolo 1034,  comma  2,  le  parole  «per  le  quali  e'
prevista la partecipazione a tali commissioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1094, comma 3»; 
    z) all'articolo 1037, comma 1: 
      1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
    «a-bis) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito;»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti  ai  comandi
collocati  alle  dipendenze  dirette  del  Capo  di  stato   maggiore
dell'Esercito,  con  l'esclusione  dei   comandi   internazionali   e
multinazionali all'estero e in Italia;» 
      3) alla lettera c), le parole «alla  lettera  b),  nonche'  dal
Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non  compreso  nei  due
suddetti generali di corpo d'armata» sono sostituite dalle  seguenti:
«alle lettere a-bis) e b) ove non  compresi  nei  generali  di  corpo
d'armata di cui alle lettere a-bis) e b); 
    aa) all'articolo 1039,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la  parola
«unita'», e' inserita la seguente: «aerea»; 
    bb) all'articolo 1064, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il Ministro puo' richiedere la documentazione afferente  ai
giudizi  espressi  dai  membri  delle   competenti   commissioni   di
avanzamento.»; 
    cc) all'articolo 1071, comma 2, le parole «al  verificarsi  delle
vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1°  luglio»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio»; 
    dd) all'articolo 1088,  comma  1,  le  parole  «riconosciuti  dal
Ministro con propria determinazione» sono sostituite dalla  seguente:
«comprovati   dagli   organi   preposti   della   Forza   armata   di
appartenenza»; 
    ee) all'articolo 1094, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo  di  stato
maggiore della difesa  e  Segretario  generale  del  Ministero  della
difesa sono collocati  in  soprannumero  agli  organici  della  Forza
armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019.»; 
    ff) alle tabelle 1, 2 e 3, al quadro I, la nota a) e' soppressa; 
    gg) alla tabella 1, a ciascuno dei quadri da I a IX, alla colonna
8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza  del  grado  di
capitano, e' inserito il seguente periodo: «Superare i corsi previsti
da apposito decreto ministeriale (*)»; 
    hh) alla tabella 1, in calce a ciascuno dei quadri da I a IX,  e'
inserito, in fine, il seguente periodo: «(*)  Requisito  richiesto  a
decorrere dall'anno successivo  a  quello  di  adozione  del  decreto
ministeriale.»; 
    ii) alla tabella 1: 
      1) a ciascuno dei quadri I, II e V,  alla  colonna  8  «Titoli,
esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di  tenente,  le
parole  «il  prescritto  diploma  di   laurea   specialistica»   sono
sostituite dalle seguenti: «la prescritta laurea magistrale»; 
      2)  al  quadro  III,  alla  colonna  8  «Titoli,  esami,  corsi
richiesti», in corrispondenza del grado di  tenente,  le  parole  «il
diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti:  «la
laurea magistrale»; 
    ll) alla tabella 2, al quadro I, alla colonna 8  «Titoli,  esami,
corsi richiesti», in corrispondenza  del  grado  di  sottotenente  di
vascello, la parola «specialistica»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«magistrale»; 
    mm) alla tabella 3: 
      1) a ciascuno dei quadri I e II, alla colonna 8 «Titoli, esami,
corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente,  la  parola
«specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale»; 
      2) a ciascuno dei quadri III e  IV,  alla  colonna  8  «Titoli,
esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, dopo
le parole «Aver  conseguito  la  laurea»  e'  inserita  la  seguente:
«magistrale». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo della rubrica e dell'art. 210 del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 210 (Attivita' libero professionale del personale
          medico) - 1. Omissis. 
              1.1.    Nell'esercizio    delle    attivita'     libero
          professionali di cui al comma  1,  i  medici  militari  non
          possono svolgere attivita' peritali  di  parte  in  giudizi
          civili,  penali  o  amministrativi  in  cui  e'   coinvolta
          l'Amministrazione  della  difesa  ovvero,  per   i   medici
          militari   del   Corpo   della    Guardia    di    finanza,
          l'Amministrazione di appartenenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 652 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  652  (Alimentazione  straordinaria   dei   ruoli
          normali) - 1. Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  dei
          ruoli normali possono anche essere tratti con il  grado  di
          tenente,  mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,   dai
          cittadini  in  possesso  di  una  delle  lauree  magistrali
          definite  per  ciascun  ruolo  con   i   decreti   di   cui
          all'articolo 647, che non hanno superato  il  35°  anno  di
          eta' alla data indicata nel bando di concorso. 
              2. Omissis. 
              2-bis.   In   caso    di    carenza    di    specifiche
          professionalita'  sanitarie,  gli   ufficiali   medici   in
          servizio permanente possono essere tratti con il  grado  di
          capitano mediante concorso  per  titoli  ed  esami,  tra  i
          cittadini di eta' non superiore a 38 anni in  possesso  dei
          titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso. 
              3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1,  dell'art.  653  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 653 (Partecipazione degli ufficiali ausiliari  ai
          concorsi  straordinari  per  i  ruoli  normali)  -  1.  Gli
          ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno
          di servizio e che sono in possesso di laurea magistrale,  e
          gli ufficiali inferiori delle  forze  di  completamento  in
          possesso  di  laurea  magistrale,  possono  partecipare  ai
          concorsi per il  reclutamento  degli  ufficiali  dei  ruoli
          normali di cui all'articolo 652, sempre che gli stessi  non
          superino: 
                a) - b) omissis. 
              2. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 655 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 655 (Alimentazione  dei  ruoli  speciali)  -  Gli
          ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano,  della
          Marina  militare   e   dell'Aeronautica   militare,   fatta
          eccezione per gli ufficiali del ruolo  naviganti  speciale,
          possono essere tratti: 
                a) per concorso per titoli ed esami con il  grado  di
          sottotenente: 
                  1) - 3) omissis; 
                  4)  dai  frequentatori  dei  corsi  normali   delle
          accademie militari che non hanno completato il secondo o il
          terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo  e  non  hanno
          superato  il  30°  anno  di  eta',  purche'   in   possesso
          dell'idoneita' in attitudine militare e  di  un  titolo  di
          studio non inferiore alla laurea; 
                  4-bis) dai frequentatori dei  corsi  normali  delle
          accademie   militari   iscritti   ai   corsi   universitari
          quinquennali a ciclo unico, che hanno  superato  gli  esami
          del terzo anno, non hanno superato il  30°anno  di  eta'  e
          sono idonei in attitudine militare; 
                  5) - 5-bis) omissis; 
                b) per concorso per titoli ed esami, con il grado  di
          sottotenente, dagli  ufficiali  inferiori  delle  forze  di
          completamento in  possesso  di  un  titolo  di  studio  non
          inferiore alla laurea che  hanno  aderito  ai  richiami  in
          servizio  per  le  esigenze  correlate  con   le   missioni
          internazionali   ovvero   sono   impiegati   in   attivita'
          addestrative, operative e  logistiche  sia  sul  territorio
          nazionale sia all'estero e che non hanno  superato  il  40°
          anno d'eta'; 
                c) per concorso per titoli ed esami  di  sottotenente
          dagli ufficiali in  ferma  prefissata  in  possesso  di  un
          titolo di  studio  non  inferiore  alla  laurea  che  hanno
          completato un anno di servizio complessivo; 
                d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e  la
          ferma   precedentemente    contratta,    dagli    ufficiali
          frequentatori dei corsi normali  delle  accademie  militari
          iscritti in quanto tali ai corsi universitari  quinquennali
          a ciclo unico ovvero in possesso di un titolo di studio non
          inferiore alla laurea, che non hanno completato il previsto
          ciclo formativo, previo parere favorevole della  competente
          commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di
          transito,  valutati  i  titoli  di  studio,  le  attitudini
          evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 
              1-bis. - 4. Omissis. 
              5. (Abrogato). 
              5-bis. Omissis.». 
              -  Il  comma  3  dell'art.  659  del   citato   decreto
          legislativo n.  66  del  2010,  e'  abrogato  dal  presente
          decreto. 
              - Si riporta il testo del comma 4,  dell'art.  678  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  678  (Incentivi  per   il   reclutamento   degli
          ufficiali ausiliari) - 1. - 3. Omissis. 
              4. Per  gli  ufficiali  ausiliari  che  hanno  prestato
          servizio senza demerito per almeno  18  mesi  nell'Esercito
          italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare
          sono previste riserve di posti fino all'80  per  cento  dei
          posti annualmente  disponibili  per  la  partecipazione  ai
          concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
          normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652. 
              5. - 9. Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3,  lettera  a),
          dell'art. 723 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 723 (Corsi applicativi per  ufficiali  dei  ruoli
          speciali dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare) - 1. - 2. Omissis. 
              3.  I  frequentatori   che   non   superino   i   corsi
          applicativi: 
                a) se provenienti dal ruolo  dei  marescialli  o  dal
          ruolo dei  sergenti  ovvero  dal  ruolo  dei  volontari  in
          servizio   permanente,   rientrano   nella   categoria   di
          provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi
          computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
                b) - d) Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3,  lettera  b),
          dell'art. 724 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  724  (Obblighi  di  servizio   degli   ufficiali
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare) - 1. - 2. Omissis. 
              3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: 
                a) omissis; 
                b) quindici anni per gli iscritti a corsi  di  laurea
          di sei anni di durata; 
                c) omissis. 
              4. - 8. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 2,  dell'art.  725  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  725  (Corso  di  applicazione)  -  1.  -  1-bis.
          Omissis. 
              2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per
          una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per
          essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono  iscritti  in
          ruolo dopo  l'ultimo  dei  parigrado  del  corso  cui  sono
          aggregati, assumendone la stessa anzianita'  assoluta.  Gli
          ufficiali di cui al  comma  1  che  superino  il  corso  di
          applicazione   con   ritardo   per   motivi   di   servizio
          riconosciuti con  determinazione  ministeriale  ovvero  per
          motivi di salute, sono iscritti in ruolo  al  posto  che  a
          essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro
          turno.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e  3,  dell'art.  801
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 801 (Ufficiali in soprannumero agli  organici)  -
          1. Il contingente massimo  di  ufficiali  da  collocare  in
          soprannumero, fino a un massimo di 155 unita', e' stabilito
          annualmente con decreto  dirigenziale  del  Capo  di  stato
          maggiore della difesa. 
              2. Omissis. 
              3. Il collocamento in soprannumero degli  ufficiali  ha
          luogo il 1° luglio di ogni anno nel  numero  corrispondente
          agli ufficiali che, alla  medesima  data  e  con  il  grado
          posseduto, si trovano  nelle  destinazioni  individuate  ai
          sensi del comma 2. 
              4. - 6. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 831 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 831 (Concorsi per  i  ruoli  normali  e  i  ruoli
          speciali) - 1. Omissis. 
              2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare  i
          tenenti e i capitani che alla data di  scadenza  del  bando
          hanno: 
                a) omissis; 
                b) conseguito la laurea magistrale; 
                c) omissis. 
              3. Omissis. 
              4.  I  capitani  e  i  maggiori  dei   ruoli   speciali
          dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato
          i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo
          concorso per titoli ,nel  numero  di  posti  stabilito  dal
          relativo bando di concorso, al corso di stato maggiore. Gli
          ufficiali transitati nei ruoli speciali, perche' non  hanno
          superato il corso  di  applicazione  o  perche'  non  hanno
          conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento
          nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono
          ammessi al corso di stato maggiore, ancorche'  in  possesso
          del diploma di laurea. 
              5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare  i
          capitani e i maggiori che alla data di scadenza  del  bando
          hanno: 
              a) un'eta' non superiore a 50 anni; 
                b) conseguito la laurea magistrale; 
                c) (soppressa); 
                d) riportato negli ultimi cinque anni  una  qualifica
          non inferiore a «eccellente». 
              6. I capitani e i  maggiori  di  cui  al  comma  4  che
          superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo
          normale  corrispondente  a  quello   di   provenienza   con
          l'anzianita' di grado posseduta dopo  l'ultimo  pari  grado
          avente la medesima anzianita'  di  grado.  Coloro  che  non
          superano il corso permangono nel ruolo speciale. 
              6-bis. Omissis. 
              6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei  relativi
          gradi  del  ruolo  normale  del   corpo   degli   ingegneri
          dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, e'
          consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per
          titoli ed esami, degli ufficiali di grado non  superiore  a
          tenente   colonnello   appartenenti    ad    altri    ruoli
          dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale
          in ingegneria o architettura. 
              6-ter. Nei concorsi di cui ai commi  6-bis  e  6-bis.1,
          nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita'
          di grado posseduta prima  del  trasferimento.  L'ordine  di
          precedenza e' determinato: 
                a) - c) omissis. 
              6-quater. Omissis. ». 
              - Si riporta il testo del comma 1,  dell'art.  900  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  900  (Collocamento  nel  servizio  permanente  a
          disposizione)  -  1.  -  Fino  all'anno  2029,  i   tenenti
          colonnelli in servizio permanente effettivo che sono  stati
          valutati  almeno  tre  volte  ai   fini   dell'avanzamento,
          giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono  collocati
          nella posizione di «a  disposizione»  dal  1°  gennaio  del
          terzo anno  precedente  a  quello  del  raggiungimento  del
          limite d'eta' per il collocamento in congedo. 
              2. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 4,  dell'art.  909  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei quadri) - 1.
          - 3. Omissis. 
              4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
          dei  quadri  possono  chiedere  di  cessare  dal   servizio
          permanente a domanda. 
              5. - 9. Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  988-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 988-bis (Richiami in servizio  dalla  riserva  di
          complemento)  -  1.  1.  L'Ufficiale   nella   riserva   di
          complemento, previo consenso dell'interessato, puo'  essere
          richiamato in servizio per  le  esigenze  connesse  con  le
          missioni all'estero ovvero con le  attivita'  addestrative,
          operative e logistiche sia  sul  territorio  nazionale  sia
          all'estero, secondo le modalita' di cui  all'articolo  987,
          purche' non abbia superato il 60° anno di eta'.». 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'art.  1009  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1009 (Norme comuni alla riduzione dei  quadri)  -
          1. Omissis. 
              2. Il restante personale militare  delle  Forze  armate
          cessa di appartenere alla categoria  della  riserva  ed  e'
          collocato  in  congedo  assoluto  al   raggiungimento   del
          sessantacinquesimo anno di eta'. 
              3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art.  1034  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1034 (Denominazioni e composizione) - 1. Omissis. 
              2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono
          appartenere ai ruoli  del  servizio  permanente  effettivo,
          salvo che ricoprano cariche di cui all'articolo 1094, comma
          3. 
              3. - 4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art.  1037  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1037  (Commissione  superiore   di   avanzamento
          dell'Esercito italiano) - 1. La  commissione  superiore  di
          avanzamento dell'Esercito italiano e' composta: 
                a) omissis; 
                a-bis) dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito; 
                b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti a
          comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato
          maggiore  dell'Esercito,  con  l'esclusione   dei   comandi
          internazionali e multinazionali all'estero e in Italia; 
                c) dai due  generali  di  corpo  d'armata  del  ruolo
          normale delle Armi di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
          genio e  trasmissioni  piu'  anziani  in  ruolo  che  hanno
          espletato o stanno espletando le funzioni  del  grado,  che
          non ricoprono le cariche di cui alle lettere  a-bis)  e  b)
          ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle
          lettere a-bis) e b); 
                d) - e) omissis. 
              2. Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'art. 1039 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1039  (Commissione  superiore   di   avanzamento
          dell'Aeronautica militare) - 1. La commissione superiore di
          avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta: 
                a) omissis; 
                b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani
          in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a)
          e che hanno  svolto  le  funzioni  di  Sottocapo  di  stato
          maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati  preposti
          a comandi di grande unita' aerea ovvero ad alto comando  di
          vertice  nei  settori  operativo,   tecnico   logistico   o
          addestrativo,  nonche'  dal  Sottocapo  di  stato  maggiore
          dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti  generali  e
          in possesso del grado di generale squadra aerea; 
                c) omissis. 
              2. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'art.  1071  del
          citato decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  aggiunto
          dal presente decreto: 
              «Art. 1071 (Promozioni annuali degli ufficiali) - 1.  -
          1-bis. Omissis. 
              2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di  avanzamento  a
          scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui
          si riferiscono i quadri stessi. 
              3. - 4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art.  1088  del
          citato decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  aggiunto
          dal presente decreto: 
              «Art. 1088 (Maturazione tardiva dei requisiti  speciali
          per gli ufficiali) - 1. All'ufficiale non  valutato  a  suo
          turno  per  mancanza  delle  condizioni  prescritte   dagli
          articoli 1093 e 1096, e  per  il  quale  il  raggiungimento
          delle condizioni anzidette e' stato ritardato per motivi di
          servizio  comprovati  dagli  organi  preposti  della  Forza
          armata di appartenenza o per motivi di salute dipendenti da
          cause di servizio, si applicano,  quando  e'  valutato  per
          l'avanzamento, le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2,
          lettere a) e b). 
              2. Omissis.».