Art. 4 
 
 
           Disposizioni a regime in materia di marescialli 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  655-bis,  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai
concorsi di cui al comma 1, limitatamente  a  quelli  concernenti  la
categoria, la  specialita'  ovvero  l'abilitazione  di  appartenenza,
secondo le corrispondenze definite dal decreto  di  cui  all'articolo
655, comma 3.»; 
    b) all'articolo 682: 
      1) al comma 4: 
        1.1) alla lettera a), numero 3), le parole «nell'anno in  cui
e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno
solare in cui e' bandito il  concorso  o,  se  successivo,  entro  il
temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»; 
        1.2) alla lettera b), numero 1), le parole «nell'anno in  cui
e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno
solare in cui e' bandito il  concorso  o,  se  successivo,  entro  il
temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»; 
      2) al comma 5: 
        2.1) all'alinea, le parole «comma 11» sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1»; 
        2.2) alla lettera a): 
          2.2.1) al numero 1.2, la parola «quadriennio» e' sostituita
dalla seguente: «triennio»; 
          2.2.2) al numero 1.4),  le  parole  «nell'anno  in  cui  e'
bandito il concorso» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  l'anno
solare in cui e' bandito il  concorso  o,  se  successivo,  entro  il
temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»; 
          2.2.3) al numero 2), il  numero  «40°»  e'  sostituito  dal
seguente: «45°»; 
        2.3) alla lettera  b),  le  parole  «dieci»  e  «sette»  sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette» e «tre»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e
5-bis, compresa la definizione degli eventuali  ulteriori  requisiti,
dei titoli e delle  prove,  la  loro  valutazione,  la  nomina  delle
commissioni e la formazione delle  graduatorie,  sono  stabilite  con
decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita  al  Corpo
delle capitanerie di porto.»; 
    c) all'articolo 760, comma  1-bis,  le  parole  «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»; 
    d) l'articolo 762 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 762 (Stato giuridico dei frequentatori). -  1.  Il  personale
vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera  a),
durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la  qualita'
di allievo. Il personale militare di cui all'articolo 682,  comma  4,
lettera b), all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo, perde
il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita  della  qualita'
di  allievo,  il  predetto  personale  e'   reintegrato   nel   grado
precedentemente rivestito ed e' restituito  ai  reparti  ed  enti  di
appartenenza,  per  il  completamento  degli  eventuali  obblighi  di
servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso
la scuola. 
  2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di
volontario in ferma per la durata del corso. 
  3. Al personale vincitore dei concorsi  di  cui  all'articolo  679,
comma 1,  lettera  b),  durante  la  frequenza  dei  corsi  formativi
previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo
di provenienza.»; 
    e) all'articolo 816, comma 2, dopo le parole «ripartiti in», sono
inserite le seguenti: «categorie e»; 
    f) all'articolo 972, comma 1, primo periodo: 
      1) le parole «a corsi  di  particolare  livello  tecnico»  sono
soppresse; 
      2) dopo le parole  «Aeronautica  militare»,  sono  inserite  le
seguenti: «a corsi di particolare livello  tecnico,  individuati  con
decreto del  Ministro  della  difesa  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale,»; 
    g) all'articolo 1273: 
      1) al comma 1, le parole «dei  sottufficiali»  sono  sostituite
dalle  seguenti:   «del   personale   appartenente   ai   ruoli   dei
marescialli»; 
      2) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a)  il  primo  terzo   del   personale   iscritto   nel   quadro
d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in  ordine  di
ruolo con decorrenza  dal  1°  luglio  dell'anno  di  inserimento  in
aliquota;»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per il personale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento  a  scelta  si
effettuano  distintamente  nell'ambito  di   ciascuna   categoria   e
specialita' con l'attribuzione delle relative promozioni  secondo  il
criterio di proporzionalita', assicurando almeno una  promozione  per
specialita'.»; 
    h) all'articolo 1278: 
      1) al comma 1, lettera a), il  numero  «8»  e'  sostituito  dal
seguente: «7»; 
      2) al comma 3, lettera b), il  numero  «7»  e'  sostituito  dal
seguente: «6»; 
    i) all'articolo 1323: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per l'attribuzione della qualifica di primo  luogotenente  sono
inseriti in un'aliquota determinata con decreto  dirigenziale  al  31
dicembre di  ogni  anno  i  luogotenenti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:»; 
        1.2) alla lettera c): 
          1.2.1)  dopo  la  parola  «precedente»,  sono  inserite  le
seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»; 
          1.2.2)  dopo  la  parola  «equivalente»  sono  inserite  le
seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il
personale militare»; 
        1.3) alla lettera d), le parole  «nell'ultimo  biennio»  sono
sostituite dalle seguenti:  «nel  biennio  precedente  alla  data  di
formazione dell'aliquota»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
      3) al comma 4, le parole «al comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 1»; 
      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. I luogotenenti esclusi  dalle  aliquote  per  mancanza  dei
requisiti di cui al comma 1, lettere c) e  d),  sono  inseriti  nella
prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali  requisiti
e  la  qualifica  speciale  e'  conferita  a  decorrere  dal   giorno
successivo a tale data.»; 
    l) l'articolo 1325 e' abrogato; 
    m) all'articolo 1328, comma 2, le parole «primo maresciallo» sono
sostituite dalla seguente: «luogotenente»; 
    n) all'articolo 1517, comma 5: 
      1) alla lettera f),  le  parole  «tromba  in  Sib  basso»  sono
soppresse; 
      2) alla lettera g), prima delle parole «trombone tenore»,  sono
inserite le seguenti: «tromba in Sib basso,»; 
    o) all'articolo 1521, comma 2: 
      1) alla lettera a), le  parole  «sette  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sei anni»; 
      2) alla lettera b): 
        2.1) al numero 1), le parole «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «un anno»; 
        2.2) al numero 2), le parole «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni»; 
        2.3) al numero 3), le  parole  «otto  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sette anni»; 
        2.4) al numero 4), le parole «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni»; 
        2.5) al numero 5), le  parole  «otto  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sette anni»; 
    p) all'articolo 1522, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui  agli
articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1,  lettera  c),
sono riferiti all'ultimo biennio.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 682 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei  marescialli)  -
          1. - 3. Omissis. 
              4. Ai  concorsi  di  cui  all'articolo  679,  comma  1,
          lettera a), possono partecipare: 
                a) i giovani che: 
                  1) - 2) omissis; 
                  3)  sono  in  possesso   del   diploma   di   corso
          quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo
          conseguono  entro  l'anno  solare  in  cui  e'  bandito  il
          concorso o, se successivo, entro il  termine  previsto  dal
          bando per la presentazione delle  domande,  fermo  restando
          che, per il reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  i
          concorrenti  devono  sostenere  una  specifica   prova   di
          selezione su argomenti attinenti  a  materie  indicate  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, superata la  quale,  ove  risultino  vincitori  di
          concorso, acquisiscono titolo all'ammissione  ai  corsi  di
          laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
          che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 
                b) gli appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei
          volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o  i
          militari di leva in servizio che, alla  data  prevista  dal
          bando: 
                  1)  sono  in  possesso   del   diploma   di   corso
          quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo
          conseguono  entro  l'anno  solare  in  cui  e'  bandito  il
          concorso o, se successivo, entro il  termine  previsto  dal
          bando per la presentazione delle  domande,  fermo  restando
          che, per il reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  i
          concorrenti  devono  sostenere  una  specifica   prova   di
          selezione su argomenti attinenti  a  materie  indicate  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, superata la  quale,  ove  risultino  vincitori  di
          concorso, acquisiscono titolo all'ammissione  ai  corsi  di
          laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
          che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 
                  2) - 4) omissis. 
              5. Ai  concorsi  di  cui  all'articolo  679,  comma  1,
          lettera b), possono partecipare: 
                a) gli appartenenti  al  ruolo  sergenti  nel  limite
          minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante: 
                  1) concorso per titoli, nel limite massimo  del  50
          per cento  dei  posti  di  cui  all'alinea  della  presente
          lettera a), per i sergenti  maggiori  capo  che  alla  data
          prevista nel bando di concorso: 
                    1.1) omissis; 
                    1.2)  hanno  riportato  nell'ultimo  triennio  in
          servizio permanente la qualifica di almeno «superiore  alla
          media» o giudizio corrispondente; 
                    1.3) omissis; 
                    1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di
          istruzione secondaria di  secondo  grado  o  lo  conseguono
          entro l'anno solare in cui e' bandito  il  concorso  o,  se
          successivo, entro il termine  previsto  dal  bando  per  la
          presentazione delle domande; 
                  2) concorso per titoli ed esami, nel limite  minimo
          del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente
          lettera a), per  gli  appartenenti  al  ruolo  sergenti  in
          possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e  1.4),
          che non hanno superato il 45° anno di eta'; 
                b)  gli  appartenenti  al  ruolo  dei  volontari   in
          servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei
          posti disponibili, mediante concorso per titoli  ed  esami,
          che alla data prevista nel  bando  di  concorso  non  hanno
          superato il 45° anno di eta', hanno compiuto sette anni  di
          servizio di cui almeno tre in servizio permanente e sono in
          possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2),
          1.3) e 1.4). 
              5-bis. Omissis. 
              6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di  cui  ai
          commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali
          ulteriori requisiti, dei titoli  e  delle  prove,  la  loro
          valutazione, la nomina delle commissioni  e  la  formazione
          delle graduatorie, sono stabilite con decreto del  Ministro
          della difesa, acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti per  la  parte  riferita  al
          Corpo delle capitanerie di porto.». 
              - Si riporta il testo del comma  1-bis,  dell'art.  760
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado)  -
          1. Omissis. 
              1-bis. In relazione alle  esigenze  di  ciascuna  Forza
          armata,  il  personale  vincitore  del  concorso   di   cui
          all'articolo 679, comma 1, lettera b),  in  alternativa  al
          corso di cui al comma 1 del presente articolo, puo'  essere
          avviato a frequentare un corso di formazione  professionale
          di durata comunque non inferiore a tre mesi. All'esito  dei
          corsi di formazione,  il  medesimo  personale  puo'  essere
          impiegato anche nella  sede  di  servizio  di  provenienza,
          tenuto conto delle  esigenze  dell'amministrazione  di  cui
          alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata  e,  ove
          possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso. 
              2. - 5-quater. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 2,  dell'art.  816  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 816 (Militari  dell'Aeronautica  militare)  -  1.
          Omissis. 
              2.   All'interno   di   ciascun   ruolo   i    militari
          dell'Aeronautica  militare  possono  essere  ripartiti   in
          categorie e specialita'.». 
              - Si riporta il testo del comma 1,  dell'art.  972  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 972 (Marescialli  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare)  -  1.  La
          partecipazione  dei  marescialli  dell'Esercito   italiano,
          della Marina militare e dell'Aeronautica militare  a  corsi
          di particolare livello tecnico, individuati con decreto del
          Ministro  della  difesa  da   pubblicare   nella   Gazzetta
          Ufficiale e' subordinata al vincolo di una ulteriore  ferma
          di anni cinque, che permane anche  dopo  il  passaggio  nel
          servizio  permanente  e  decorre   dalla   scadenza   della
          precedente ferma. La ferma  precedentemente  contratta  non
          rimane operante in caso di mancato superamento del corso  o
          di dimissioni. 
              1-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1273 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1273 (Avanzamento a scelta) - 1. L'avanzamento  a
          scelta del personale appartenente ai ruoli dei  marescialli
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalita' e le
          valutazioni di cui all'articolo 1059. 
              2. Fatta eccezione  per  quanto  previsto  all'articolo
          1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire
          sono cosi' determinate: 
                a) il primo terzo del personale iscritto  nel  quadro
          d'avanzamento a scelta e' promosso al  grado  superiore  in
          ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio  dell'anno  di
          inserimento in aliquota; 
                b) omissis. 
              2-bis. Per  il  personale  appartenente  al  ruolo  dei
          marescialli  dell'Aeronautica  militare,  le  procedure  di
          avanzamento   a   scelta   si   effettuano    distintamente
          nell'ambito  di  ciascuna  categoria  e   specialita'   con
          l'attribuzione  delle  relative   promozioni   secondo   il
          criterio  di  proporzionalita',  assicurando   almeno   una
          promozione per specialita'. 
              3. - 4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1278 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1278 (Periodi minimi di permanenza nel  grado)  -
          1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per
          l'inserimento nell'aliquota di  valutazione  a  scelta,  e'
          stabilito in: 
                a)  7  anni  per  l'avanzamento  al  grado  di  primo
          maresciallo; 
                b) omissis. 
              3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto
          per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: 
                a) omissis; 
                b) 6 anni per  l'avanzamento  a  maresciallo  capo  e
          gradi corrispondenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1323 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  1323  (Attribuzione  della  qualifica  di  primo
          luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano,  della
          Marina militare  e  dell'Aeronautica  militare)  -  1.  Per
          l'attribuzione della qualifica di primo  luogotenente  sono
          inseriti   in   un'aliquota   determinata    con    decreto
          dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                a) - b) omissis; 
                c) aver riportato nel triennio precedente  alla  data
          di  formazione  dell'aliquota,  in  sede   di   valutazione
          caratteristica,  la  qualifica  di  almeno  «eccellente»  o
          giudizio  equivalente  secondo  i  criteri  definiti  dalla
          Direzione Generale per il personale militare; 
                d) non aver riportato  nel  biennio  precedente  alla
          data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
          gravi della consegna. 
              2. Omissis. 
              3. (Abrogato). 
              4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al  comma
          1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui al  capo  V  del
          titolo VII, in  materia  di  rinnovazione  dei  giudizi  di
          avanzamento. 
              4-bis.  I  luogotenenti  esclusi  dalle  aliquote   per
          mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e  d),
          sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data  di
          maturazione di tali requisiti e la  qualifica  speciale  e'
          conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». 
              - L'art. 1325 del citato decreto legislativo n. 66  del
          2010 e' abrogato: 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'art.  1328  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1328 (Aiutante di battaglia) - 1. Omissis. 
              2. Il grado di aiutante di battaglia  e'  superiore  al
          grado di luogotenente e corrispondenti 
              3. - 4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 5,  lettere  f)  e  g),
          dell'art. 1517 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1517 (Uniforme e impiego) - 1. - 4. Omissis. 
              5. Sono considerati strumenti affini: 
                a) - e) omissis; 
                f) tromba in Sib, tromba in Fa, flicorno sopranino in
          Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib; 
                g) tromba in Sib  basso,  trombone  tenore,  trombone
          basso in Fa,  flicorno  tenore,  flicorno  basso,  flicorno
          basso grave in Fa e in Mib,  flicorno  contrabasso,  trombe
          contrabasso; 
                h) omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'art.  1521  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1521 (Progressione di carriera dei sottufficiali)
          - 1. Omissis. 
              2. I periodi minimi  di  servizio  dalla  nomina  nella
          parte sono cosi' stabiliti: 
                a) da maresciallo  ordinario  a  maresciallo  capo  a
          gradi corrispondenti: 3ª parte A e 3ª parte B: sei anni; 
                b) da maresciallo capo a primo  maresciallo  e  gradi
          corrispondenti: 
                  1) 1ª parte B: un anno; 
                  2) 2ª parte A: cinque anni; 
                  3) 2ª parte B: sette anni; 
                  4) 3ª parte A: cinque anni; 
                  5) 3ª parte B: sette anni. 
                b-bis) omissis. 
              3. - 5. Omissis.».