Art. 6 
 
 
            Disposizioni a regime in materia di sergenti 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 690: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, dopo  le  parole  «concorsi  interni»,  sono
inserite le seguenti: «e successivo corso di formazione basico,»; 
        1.2) alla lettera a), le parole «nel limite minimo del 50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del 60 per
cento»; 
        1.3) alla lettera b), le parole «nel limite  massimo  del  50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite minimo del  40
per cento»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1,
compresa la definizione  degli  eventuali  ulteriori  requisiti,  dei
titoli e delle prove, la  loro  valutazione,  la  composizione  delle
commissioni e la formazione delle  graduatorie,  sono  stabilite  con
decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita  al  Corpo
delle capitanerie di porto.»; 
    b) l'articolo 691 e' abrogato; 
    c) all'articolo 773: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole  «aggiornamento   e   formazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico»; 
      2)  al  comma  1,  le  parole   «aggiornamento   e   formazione
professionale della  durata  non  inferiore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «formazione basico di durata non superiore»; 
    d)  all'articolo  840,  comma  1,  dopo   le   parole   «mansioni
esecutive,»  sono  inserite  le  seguenti:   «anche   qualificate   e
complesse,»; 
    e) l'articolo 1284 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1284 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai  gradi  di
sergente maggiore e sergente maggiore  capo  e  gradi  corrispondenti
avviene ad anzianita'.»; 
    f) all'articolo 1285: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole «, richiesto per  l'inserimento  nell'aliquota
di valutazione a scelta,» sono soppresse; 
        1.2) le parole «4 anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «5
anni»; 
      2) al comma  2,  le  parole  «5  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «4 anni»; 
    g) all'articolo 1286, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche  per  l'avanzamento
da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati  in  4
anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego
in incarichi tecnici o  nelle  specializzazioni,  anche  se  compiuti
tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle
operazioni speciali e di quelli dei tecnici  aeromobili,  il  periodo
indicato e' comprensivo  del  periodo  di  frequenza  dei  corsi  per
conseguire  la  qualifica  ovvero  il  brevetto,  ove  questi   siano
terminati con esito favorevole.»; 
    h) all'articolo 1287: 
      1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a  2°
capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita'
o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: 
    a)  nocchieri,  specialisti   del   sistema   di   combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni; 
    b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni; 
    c)  supporto  e   servizio   amministrativo/logistico,   servizio
sanitario: 4 anni; 
    d) nocchieri di porto: 2 anni; 
    e) incursori, fucilieri  di  marina,  palombari,  specialisti  di
volo: 5 anni. 
  3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2°  capo  a  2°
capo scelto della Marina militare,  in  relazione  alla  categoria  o
specialita'  o   specializzazione   di   appartenenza,   sono   cosi'
determinati: 
    a)  nocchieri,  specialisti   del   sistema   di   combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; 
    b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; 
    c)  supporto  e   servizio   amministrativo/logistico,   servizio
sanitario: 5 anni; 
    d) nocchieri di porto: 4 anni; 
    e) incursori, fucilieri  di  marina,  palombari,  specialisti  di
volo: 7 anni.»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  L'eventuale  modifica  della  suddivisione  in  categorie,
specialita'  e  abilitazioni,  che  comporta  il  transito   di   una
specialita' ad un'altra  categoria  con  periodi  minimi  di  imbarco
diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina
l'applicazione, ai  fini  dell'avanzamento,  dei  periodi  minimi  di
imbarco piu' favorevoli.»; 
    i) all'articolo 1288, comma 1, le parole «4 anni» sono sostituite
dalle seguenti: «3 anni»; 
    l) all'articolo 1323-bis: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  «Per l'attribuzione  della  qualifica  speciale  sono  inseriti  in
un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al  31  dicembre  di
ogni  anno  i  sergenti  maggiori  capi  in  possesso  dei   seguenti
requisiti:»; 
        1.2) alla lettera a), le parole «otto anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sei anni»; 
        1.3) alla lettera c): 
          1.3.1)  dopo  la  parola  «precedente»,  sono  inserite  le
seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»; 
          1.3.2)  dopo  la  parola  «equivalente»  sono  inserite  le
seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il
personale militare»; 
        1.4) alla lettera d), le parole  «nell'ultimo  biennio»  sono
sostituite dalle seguenti:  «nel  biennio  precedente  alla  data  di
formazione dell'aliquota»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
      3) al comma 4, le parole «al comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 1»; 
      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  I  sergenti  maggiori  capi  esclusi  dalle  aliquote  per
mancanza dei requisiti di cui al comma  1,  lettere  c)  e  d),  sono
inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione  di
tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a  decorrere  dal
giorno successivo a tale data.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 690 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 690 (Modalita' di reclutamento dei  sergenti  e
          dei  sovrintendenti).  -  1.  Il  reclutamento  nei   ruoli
          sergenti dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica   militare   avviene   mediante   concorsi
          interni,  e  successivo   corso   di   formazione   basico,
          riservati: 
                  a) nel limite massimo del 60 per  cento  dei  posti
          disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato
          agli  appartenenti  ai  ruoli  dei  volontari  in  servizio
          permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare  e
          dell'Aeronautica militare; 
                  b) nel limite minimo del 40 per  cento,  dei  posti
          disponibili  mediante  concorso  per  titoli  riservato  al
          personale appartenente ai ruoli dei volontari  in  servizio
          permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare  e
          dell'Aeronautica militare con un'anzianita' minima di dieci
          anni nel ruolo. 
                2. Omissis. 
                3. Le modalita' per lo svolgimento  dei  concorsi  di
          cui al comma 1, compresa  la  definizione  degli  eventuali
          ulteriori requisiti, dei titoli  e  delle  prove,  la  loro
          valutazione,  la  composizione  delle  commissioni   e   la
          formazione delle graduatorie, sono  stabilite  con  decreto
          del  Ministro  della  difesa,  acquisito  il  concerto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la  parte
          riferita al Corpo delle capitanerie di porto. 
                4. Omissis.». 
              - L'art. 691 del citato decreto legislativo n.  66  del
          2010 e' abrogato. 
              - Si riporta il testo della  rubrica  e  del  comma  1,
          dell'art. 773 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 773  (Corso  di  formazione  basico).  -  1.  I
          volontari in servizio permanente utilmente collocati  nella
          graduatoria di merito del concorso per il reclutamento  del
          personale del ruolo dei  sergenti  dell'Esercito  italiano,
          della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica   militare
          frequentano un corso di formazione  basico  di  durata  non
          superiore a tre mesi.». 
              - Si riporta il testo del comma 1,  dell'art.  840  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 840 (Appartenenti al ruolo dei sergenti). -  1.
          Al  personale  appartenente  al  ruolo  dei  sergenti  sono
          attribuite,   con   responsabilita'   personali,   mansioni
          esecutive,  anche  qualificate  e  complesse,   richiedenti
          adeguata preparazione professionale, che si traducono nello
          svolgimento    di    compiti    operativi,    addestrativi,
          logistico-amministrativi,   tecnico-manuali,   nonche'   il
          comando di piu' militari e mezzi. 
                2. - 2-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1285 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 1285 (Periodi di permanenza minima nel  grado).
          -  1.  Il  periodo  di  permanenza  minima  nel  grado  per
          l'avanzamento  al  grado  di  sergente  maggiore   capo   e
          corrispondenti e' stabilito in 5 anni. 
                2.  Il  periodo  di  permanenza  minima  nel   grado,
          richiesto per la  promozione  ad  anzianita'  al  grado  di
          sergente maggiore, e' stabilito in 4 anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1287 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 1287 (Condizioni particolari per  l'avanzamento
          dei sergenti della Marina militare) - 1. Omissis. 
                2. I periodi minimi di imbarco per  l'avanzamento  da
          sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla
          categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza,
          sono cosi' determinati: 
                  a)   nocchieri,   specialisti   del   sistema    di
          combattimento, specialisti del sistema  di  piattaforma:  5
          anni; 
                  b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni; 
                  c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,
          servizio sanitario: 4 anni; 
                  d) nocchieri di porto: 2 anni; 
                  e)  incursori,  fucilieri  di  marina,   palombari,
          specialisti di volo: 5 anni. 
                3. I periodi minimi di imbarco per  l'avanzamento  da
          2°  capo  a  2°  capo  scelto  della  Marina  militare,  in
          relazione alla categoria o specialita'  o  specializzazione
          di appartenenza, sono cosi' determinati: 
                  a)   nocchieri,   specialisti   del   sistema    di
          combattimento, specialisti del sistema  di  piattaforma:  8
          anni; 
                  b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; 
                  c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,
          servizio sanitario: 5 anni; 
                  d) nocchieri di porto: 4 anni; 
                  e)  incursori,  fucilieri  di  marina,   palombari,
          specialisti di volo: 7 anni. 
                3-bis. - 4. Omissis. 
                4-bis. L'eventuale  modifica  della  suddivisione  in
          categorie, specialita'  e  abilitazioni,  che  comporta  il
          transito di  una  specialita'  ad  un'altra  categoria  con
          periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la
          categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini
          dell'avanzamento,  dei  periodi  minimi  di  imbarco   piu'
          favorevoli.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1288 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 1288 (Condizioni particolari per  l'avanzamento
          dei sergenti dell'Aeronautica militare).  -  1.  I  periodi
          minimi di attribuzioni specifiche,  per  l'avanzamento  dei
          sergenti dell'Aeronautica militare, da sergente a  sergente
          maggiore e da sergente maggiore a  sergente  maggiore  capo
          sono determinati in 3 anni di impiego  in  incarichi  della
          categoria di appartenenza.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1323-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica speciale
          ai sergenti maggiori  capo  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare  e  dell'Aeronautica  militare)  -  1.  Per
          l'attribuzione della qualifica speciale  sono  inseriti  in
          un'aliquota determinata  con  decreto  dirigenziale  al  31
          dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
                  a) sei anni di anzianita' di grado; 
                  b) omissis; 
                  c) aver riportato nel triennio precedente alla data
          di  formazione  dell'aliquota,  in  sede   di   valutazione
          caratteristica, la  qualifica  di  almeno  «superiore  alla
          media» o giudizio equivalente secondo  i  criteri  definiti
          dalla Direzione generale per il personale militare; 
                  d) non aver riportato nel biennio  precedente  alla
          data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
          gravi della consegna. 
                2.Omissis. 
                3. (Abrogato). 
                4. Al personale escluso  dalle  aliquote  di  cui  al
          comma  1  per  i  motivi  di  cui  all'articolo  1051,   si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
          capo V del titolo  VII,  in  materia  di  rinnovazione  dei
          giudizi di avanzamento. 
                4-bis.  I  sergenti  maggiori  capi   esclusi   dalle
          aliquote per mancanza dei requisiti  di  cui  al  comma  1,
          lettere  c)  e  d),  sono  inseriti  nella  prima  aliquota
          successiva alla data di maturazione di tali requisiti e  la
          qualifica speciale e'  conferita  a  decorrere  dal  giorno
          successivo a tale data.».