Art. 6 Disposizioni a regime in materia di sergenti 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 690: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo le parole «concorsi interni», sono inserite le seguenti: «e successivo corso di formazione basico,»; 1.2) alla lettera a), le parole «nel limite minimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del 60 per cento»; 1.3) alla lettera b), le parole «nel limite massimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite minimo del 40 per cento»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»; b) l'articolo 691 e' abrogato; c) all'articolo 773: 1) alla rubrica, le parole «aggiornamento e formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico»; 2) al comma 1, le parole «aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico di durata non superiore»; d) all'articolo 840, comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive,» sono inserite le seguenti: «anche qualificate e complesse,»; e) l'articolo 1284 e' sostituito dal seguente: «Art. 1284 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene ad anzianita'.»; f) all'articolo 1285: 1) al comma 1: 1.1) le parole «, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta,» sono soppresse; 1.2) le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»; 2) al comma 2, le parole «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»; g) all'articolo 1286, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici aeromobili, il periodo indicato e' comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.»; h) all'articolo 1287: 1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 2 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni; d) nocchieri di porto: 4 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.»; 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni, che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.»; i) all'articolo 1288, comma 1, le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni»; l) all'articolo 1323-bis: 1) al comma 1: 1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:»; 1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»; 1.3) alla lettera c): 1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»; 1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»; 1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»; 2) il comma 3 e' abrogato; 3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 690 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 690 (Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti). - 1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, e successivo corso di formazione basico, riservati: a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) nel limite minimo del 40 per cento, dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianita' minima di dieci anni nel ruolo. 2. Omissis. 3. Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. 4. Omissis.». - L'art. 691 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' abrogato. - Si riporta il testo della rubrica e del comma 1, dell'art. 773 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 773 (Corso di formazione basico). - 1. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare frequentano un corso di formazione basico di durata non superiore a tre mesi.». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 840 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 840 (Appartenenti al ruolo dei sergenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilita' personali, mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonche' il comando di piu' militari e mezzi. 2. - 2-bis. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 1285 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1285 (Periodi di permanenza minima nel grado). - 1. Il periodo di permanenza minima nel grado per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti e' stabilito in 5 anni. 2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore, e' stabilito in 4 anni.». - Si riporta il testo dell'art. 1287 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1287 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare) - 1. Omissis. 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 2 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni; d) nocchieri di porto: 4 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 3-bis. - 4. Omissis. 4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni, che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.». - Si riporta il testo dell'art. 1288 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1288 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare). - 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.». - Si riporta il testo dell'art. 1323-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti: a) sei anni di anzianita' di grado; b) omissis; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2.Omissis. 3. (Abrogato). 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 4-bis. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.».