Art. 8 
 
 
        Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 704: 
      1) al comma  1,  la  parola  «Ministero»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministro»; 
      2) al comma 1-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro della  difesa  sono  altresi'  definite  le
modalita' di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli  dei
volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari  in  ferma
prefissata quadriennale ovvero in  rafferma  biennale  esclusi  dalle
predette procedure in quanto sottoposti a  procedimento  penale,  nei
casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione  o  il
procedimento penale si sia concluso  con  sentenza  irrevocabile  che
dichiari che il fatto  non  sussiste  o  che  l'imputato  non  lo  ha
commesso o che il fatto non costituisce reato.»; 
    b) all'articolo 782, comma 1: 
      1) le parole «All'atto dell'ammissione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «I volontari ammessi»; 
      2)  le  parole  «i  volontari  devono»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «hanno l'obbligo di»; 
      3)  le  parole   «dalla   conseguita   specializzazione»   sono
soppresse; 
    c) l'articolo 1049 e' abrogato; 
    d) all'articolo 1307-bis: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per l'attribuzione
della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con
decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i  caporal  maggiori
capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:»; 
        1.2) alla lettera a), le parole «otto anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «cinque anni»; 
        1.3) alla lettera c): 
          1.3.1)  dopo  la  parola  «precedente»,  sono  inserite  le
seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»; 
          1.3.2)  dopo  la  parola  «equivalente»  sono  aggiunte  le
seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il
personale militare»; 
        1.4) alla lettera d), le parole  «nell'ultimo  biennio»  sono
sostituite dalle seguenti:  «nel  biennio  precedente  alla  data  di
formazione dell'aliquota»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
      3) al comma 4, le parole «al comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 1»; 
      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle  aliquote  per
mancanza dei requisiti di cui al comma  1,  lettere  c)  e  d),  sono
inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione  di
tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a  decorrere  dal
giorno successivo a tale data.»; 
    e) all'articolo 1308, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3,  lettera  d)  i
relativi periodi possono essere soddisfatti, in  tutto  o  in  parte,
anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi
o componenti specialistiche in incarichi  attinenti  alla  categoria,
specialita' e abilitazione di appartenenza. 
  4-ter.  L'eventuale  modifica  della  suddivisione  in   categorie,
specialita'  e  abilitazioni  che  comporta  il   transito   di   una
specialita' ad un'altra categoria,  con  periodi  minimi  di  imbarco
diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina
l'applicazione, ai  fini  dell'avanzamento,  dei  periodi  minimi  di
imbarco piu' favorevoli.»; 
    f) all'articolo 1309: 
      1) al comma 1, la parola «specializzazione» e' sostituita dalla
seguente «specialita'»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche,
oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere  soddisfatte  in
tutto o in  parte  con  la  permanenza  presso  uffici  territoriali,
reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi  attinenti
alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.»; 
    g) all'articolo 1524, comma 2, e' inserito, in fine, il  seguente
periodo: «Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori  dei
gruppi sportivi delle Forze armate e' fissato in trentacinque anni.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo del comma 1 e 1-bis dell'art. 704
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 704 (Modalita' di reclutamento dei volontari in
          servizio  permanente).  -  1.  Al   termine   della   ferma
          prefissata  quadriennale  ovvero  di  ciascun  anno   delle
          rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente
          collocati nella graduatoria annuale di merito sono  immessi
          nei ruoli dei  volontari  in  servizio  permanente  con  le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. 
                1-bis. Con decreto del  Ministro  della  difesa  sono
          altresi'  definite  le  modalita'  di   riammissione   alle
          procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio
          permanente, a domanda, dei volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale ovvero  in  rafferma  biennale  esclusi  dalle
          predette procedure  in  quanto  sottoposti  a  procedimento
          penale, nei casi in cui successivamente sia stata  disposta
          l'archiviazione o il procedimento penale  si  sia  concluso
          con sentenza irrevocabile che dichiari  che  il  fatto  non
          sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
          non costituisce reato.  La  domanda  di  riammissione  deve
          essere presentata entro centottanta giorni  dalla  data  in
          cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta  fermo
          il possesso dei requisiti previsti dalla normativa  vigente
          per la permanenza in servizio. 
                2. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  782  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  782  (Speciali  obblighi  di  servizio  per  i
          volontari).  -  1.  I  volontari   ammessi   a   corsi   di
          specializzazione   di    particolare    livello    tecnico,
          individuati con determinazione del Capo di  stato  maggiore
          della difesa, hanno  l'obbligo  di  commutare  la  ferma  o
          rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla  data  di
          scadenza di quella precedente e  avente  durata  di  cinque
          anni; tale obbligo permane anche per i  volontari  che  nel
          frattempo sono transitati nel servizio permanente.». 
              - L'art. 1049 del citato decreto legislativo n. 66  del
          2010 e' abrogato. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1307-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica speciale
          ai caporal maggiori  capi  scelti  e  gradi  corrispondenti
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare). - 1. Per  l'attribuzione  della
          qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata
          con decreto dirigenziale al 31  dicembre  di  ogni  anno  i
          caporal maggiori  capi  scelti  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) cinque anni di anzianita' di grado; 
                  b) omissis; 
                  c) aver riportato nel triennio precedente alla data
          di  formazione  dell'aliquota,  in  sede   di   valutazione
          caratteristica, la  qualifica  di  almeno  «superiore  alla
          media» o giudizio equivalente secondo  i  criteri  definiti
          dalla Direzione generale per il personale militare; 
                  d) non aver riportato nel biennio  precedente  alla
          data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
          gravi della consegna. 
                2. Omissis. 
                3. (Abrogato). 
                4. Al personale escluso  dalle  aliquote  di  cui  al
          comma  1  per  i  motivi  di  cui  all'articolo  1051,   si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
          capo V del titolo  VII,  in  materia  di  rinnovazione  dei
          giudizi di avanzamento. 
                4-bis. I caporal maggiori capi scelti  esclusi  dalle
          aliquote per mancanza dei requisiti  di  cui  al  comma  1,
          lettere  c)  e  d),  sono  inseriti  nella  prima  aliquota
          successiva alla data di maturazione di tali requisiti e  la
          qualifica speciale e'  conferita  a  decorrere  dal  giorno
          successivo a tale data.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e  5  dell'art.  1309
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  1309  (Ulteriori  condizioni  particolari  per
          l'avanzamento dei volontari della Marina  militare).  -  1.
          Per la Marina militare e' esentato dal compiere il  periodo
          minimo di imbarco  o  di  reparto  operativo  il  personale
          appartenente alla categoria  ovvero  alla  specialita'  dei
          musicanti, dei conduttori di automezzi e  degli  istruttori
          marinareschi educatori fisici. 
                2- 4. Omissis. 
                5.  Per  il   personale   nocchieri   di   porto   le
          attribuzioni  specifiche,  oltre  che  in  destinazioni  di
          imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con
          la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi
          o componenti specialistiche  in  incarichi  attinenti  alla
          categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.». 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'art.  1524  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 1524 (Reclutamento  e  trasferimento  ad  altri
          ruoli). - 1. Omissis. 
                2. Al personale dei gruppi sportivi si  applicano  le
          disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto  dal
          regolamento. Per particolari discipline  sportive  indicate
          dal bando di concorso, i limiti minimo e  massimo  di  eta'
          per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi  delle
          Forze armate sono fissati, rispettivamente, in  diciassette
          e trentacinque anni. Il personale reclutato  ai  sensi  del
          presente articolo non puo' essere  impiegato  in  attivita'
          operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
          Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori  dei
          gruppi  sportivi  delle  Forze   armate   e'   fissato   in
          trentacinque anni.».