Art. 11 
 
 
                           Stato giuridico 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 949: 
      1) al comma 1 le parole: «commissione permanente di avanzamento
integrata da tre appuntati da lui designati»  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «commissione di valutazione e avanzamento, integrata  da  tre
appuntati scelti individuati dal presidente della citata  commissione
tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore
anzianita' assoluta e relativa»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la  proposta  di
cui al comma 1 puo' essere avanzata anche dagli altri ufficiali della
linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»; 
    b) all'articolo 950: 
      1) al comma 1: 
        1.1) la parola: «fisica» e' sostituita con le seguenti: 
          «psico-fisica»; 
        1.2) dopo le parole: «servizio incondizionato,» sono aggiunte
le seguenti: 
          «congedo obbligatorio per maternita'»; 
        1.3)  dopo  le  parole:  «procedimento   disciplinare»   sono
aggiunte le seguenti: 
          «di stato»; 
        1.4) dopo le parole: «ferma  volontaria.»  sono  aggiunte  le
seguenti: 
          «Qualora venga accolta la domanda  di  prolungamento  della
ferma del militare imputato in procedimento penale  per  delitto  non
colposo,  la  concessione  di  tale  beneficio  non   condiziona   le
valutazioni  concernenti  la  successiva  istanza  di  ammissione  in
servizio permanente e non preclude la  possibilita'  di  disporre  il
proscioglimento dalla ferma.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: 
          «a-bis)  per  il  militare  in  congedo  obbligatorio   per
maternita',  non  puo'  superare  il  periodo   concesso   ai   sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»; 
        2.2) lettera b), le parole «sottoposto a procedimento  penale
o disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: 
          «imputato  in  procedimento  penale  ovvero  sottoposto   a
procedimento disciplinare di stato»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) la parola: «fisica» e' sostituita con le seguenti: 
          «psico-fisica»; 
        3.2) dopo le parole:  «procedimento  penale  o  disciplinare»
sono aggiunte le seguenti: 
          «di stato»; 
        3.3)  dopo  le  parole:  «precedentemente  contratta.»   sono
aggiunte le seguenti: 
          «In  caso  di  conclusione  del  procedimento  penale   con
sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero  con  provvedimento  di
archiviazione,   la   domanda   puo'   essere   presentata   soltanto
successivamente  alla  definizione  del  procedimento   disciplinare,
qualora avviato.»; 
      4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento  della
ferma nei confronti del militare imputato per delitto non  colposo  o
sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui  al  comma  1,
qualora   delegata   ai   comandanti   di   corpo,   dovra'    essere
preventivamente autorizzata dal  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri o altra autorita' delegata.». 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  949,  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 949 (Non ammissione nel servizio permanente)  -
          1. L'ufficiale diretto  da  cui  dipende  il  militare,  se
          ritiene che il medesimo non e' meritevole di essere ammesso
          in  servizio  permanente,  inoltra,  per  via   gerarchica,
          motivata  proposta   di   proscioglimento   al   Comandante
          generale, che decide, sentito il parere  della  commissione
          di valutazione e avanzamento, integrata  da  tre  appuntati
          scelti individuati dal presidente della citata  commissione
          tra i membri supplenti del ruolo  appuntati  e  carabinieri
          con   maggiore   anzianita'   assoluta   e   relativa,   se
          l'interessato e' carabiniere in ferma. 
                1-bis.  Se  non  provvede  l'ufficiale  diretto,   la
          proposta di cui al comma 1 puo' essere avanzata anche dagli
          altri ufficiali della linea gerarchica, fino al  comandante
          di corpo. 
                2. I  militari  che  non  sono  ammessi  in  servizio
          permanente cessano dalla ferma volontaria e sono  collocati
          in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso  in
          servizio  oltre  la  scadenza  della  ferma  volontaria  e'
          considerato come servizio prestato in ferma volontaria.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  950,  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  950  (Prolungamento  della  ferma)  -  1.   Il
          militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa
          essere  ammesso  in  servizio  permanente  per   temporanea
          inidoneita'  psico-fisica   al   servizio   incondizionato,
          congedo obbligatorio per maternita' o perche'  imputato  in
          un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto
          a procedimento disciplinare di stato, anche se sospeso  dal
          servizio,  puo'  ottenere,  a  domanda,  di  continuare   a
          permanere in ferma volontaria.  Qualora  venga  accolta  la
          domanda di prolungamento della ferma del militare  imputato
          in  procedimento  penale  per  delitto  non   colposo,   la
          concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni
          concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio
          permanente e non preclude la possibilita'  di  disporre  il
          proscioglimento dalla ferma. 
                2. La  durata  complessiva  del  prolungamento  della
          ferma: 
                  a) per il militare temporaneamente  non  idoneo  al
          servizio  incondizionato,  non  puo'  essere  superiore  al
          periodo massimo previsto per l'aspettativa; 
                  a-bis) per il militare in congedo obbligatorio  per
          maternita', non puo' superare il periodo concesso ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
                  b) per il militare imputato in procedimento  penale
          ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, non
          puo'  protrarsi  oltre  la  data  in  cui  e'  definito  il
          procedimento stesso. 
                3.  Il  militare  che  ha  riacquistato   l'idoneita'
          psico-fisica incondizionata e quello nei cui  confronti  il
          procedimento penale o disciplinare di stato si e'  concluso
          favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in
          servizio permanente con decorrenza  dal  giorno  successivo
          alla  scadenza  della  ferma   volontaria   precedentemente
          contratta. In caso di conclusione del  procedimento  penale
          con sentenza  o  decreto  penale  irrevocabili  ovvero  con
          provvedimento di  archiviazione,  la  domanda  puo'  essere
          presentata soltanto successivamente  alla  definizione  del
          procedimento disciplinare, qualora avviato. 
              3-bis. La concessione del beneficio  del  prolungamento
          della ferma nei confronti del militare imputato per delitto
          non colposo o sottoposto  a  procedimento  disciplinare  di
          stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti  di
          corpo,  dovra'  essere  preventivamente   autorizzata   dal
          Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  o  altra
          autorita' delegata. 
                4.  La  domanda  di  cui  al  comma  3  deve   essere
          presentata   entro   sessanta   giorni   dalla   data    di
          comunicazione del giudizio  di  idoneita'  fisica  o  della
          notificazione  dell'esito   del   procedimento   penale   o
          disciplinare. 
                5. Il militare che, allo scadere del periodo  massimo
          di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  non  ha  riacquistato
          l'idoneita' fisica incondizionata  o  che  e'  riconosciuto
          temporaneamente non idoneo, e'  collocato  in  congedo  con
          decorrenza dal giorno successivo a  quello  della  data  di
          comunicazione del relativo giudizio.».