Art. 15 
 
 
                            Reclutamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 679, comma 2-bis: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi  interni,
riservati: 
          1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al
ruolo sovrintendenti in servizio permanente che  ricoprano  il  grado
apicale; 
          2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti  al
ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di
vice brigadiere e brigadiere»; 
      2) alla lettera c), dopo le parole: «appuntati  e  carabinieri»
sono aggiunte le seguenti: 
        «in servizio permanente»; 
      3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
        «2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis,  lettere
b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso  di
formazione.»; 
    b) all'articolo 683: 
      1) al comma 2, le parole: «di apposito corso della  durata  non
inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: 
        «del corso di cui all'articolo 685»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) le parole: «lettere  b)  e  c)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettera b)»; 
        2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: 
          «I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui  all'articolo
679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti
risultati idonei ma non vincitori del concorso  di  cui  all'articolo
679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.»; 
      3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        3-bis. I brigadieri che vengono promossi al  grado  superiore
dopo il termine  per  la  presentazione  delle  domande  al  concorso
previsto dall'articolo 679,  comma  2-bis,  lettera  b),  numero  1),
possono partecipare al concorso  previsto  dall'articolo  679,  comma
2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare. 
      4) al comma 4, lettera b) le parole: «comma 1, lettera e)» sono
sostituite dalle seguenti: 
        «comma 2, lettera d)»; 
    c) all'articolo 685: 
      1) il comma 1 e' sostituito con il seguente: 
        «1. Il corso superiore di qualificazione si  compone  di  due
fasi, la prima, della durata non inferiore a  un  mese,  dedicata  ai
soli appartenenti al ruolo appuntati e  carabinieri,  e  la  seconda,
della durata non inferiore a mesi sei, dedicata  anche  al  personale
del ruolo sovrintendenti.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) lettera a), dopo le parole: «lettera b,»  sono  aggiunte
le seguenti: «numero 1),»; 
        2.2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: 
          «a-bis) ai sensi dell'articolo 679,  comma  2-bis,  lettera
b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata  con  i
punti di merito riportati nelle prove d'esame previste  dall'articolo
686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali  titoli  la  cui
individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso;»; 
    d) all'articolo 689: 
      1) al comma 1, le parole: «consistente in un  prova  scritta  e
una prova orale» sono soppresse; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. La commissione assegna un punto  di  merito  espresso  in
trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno
diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneita'  ottiene
nel punteggio della graduatoria finale  di  merito  le  maggiorazioni
stabilite nel bando di concorso.». 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 679,  683,  685  e
          689 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 679 (Modalita' di reclutamento dei  marescialli
          e  degli  ispettori)  -  1.  Il  reclutamento   nei   ruoli
          marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico,
          avviene: 
                  a) per il 70 per cento dei posti mediante  pubblico
          concorso; 
                  b) per il 30 per cento dei posti mediante  concorso
          interno, riservato agli appartenenti ai  ruoli  sergenti  e
          agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in  servizio
          permanente. 
                2. Gli  articoli  successivi  stabiliscono  eventuali
          requisiti  speciali  per  la  partecipazione  ai   predetti
          concorsi e le ulteriori quote  di  ripartizione  dei  posti
          messi a concorso. 
                2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori  dell'Arma
          dei carabinieri,  in  relazione  ai  posti  disponibili  in
          organico, avviene: 
                  a) per il 70 per cento dei posti mediante  pubblico
          concorso; 
                  b) per il 20 per cento dei posti mediante  concorsi
          interni, riservati: 
                    1) nel limite  massimo  del  60  per  cento  agli
          appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente
          che ricoprano il grado apicale; 
                    2) nel  limite  minimo  del  40  per  cento  agli
          appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente
          che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere; 
                  c) per il 10 per cento dei posti mediante  concorso
          interno, riservato al  ruolo  appuntati  e  carabinieri  in
          servizio permanente. 
                2-ter. La posizione di stato di cui al  comma  2-bis,
          lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine  del
          relativo corso di formazione.». 
                «Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori) -
          1. Il personale  del  ruolo  ispettori  reclutato  mediante
          pubblico concorso e' immesso in  ruolo  al  superamento  di
          apposito corso della durata di 2 anni accademici. 
                2. Il personale reclutato tramite concorsi interni e'
          immesso in ruolo al superamento del corso di  cui  all'art.
          685. 
                3. I posti rimasti scoperti in uno  dei  concorsi  di
          cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in
          favore dei concorrenti risultati idonei  ma  non  vincitori
          dell'altro concorso. I posti rimasti scoperti nei  concorsi
          di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti
          in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori
          del concorso di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera c) e
          viceversa. 
                3-bis. I brigadieri che  vengono  promossi  al  grado
          superiore  dopo  il  termine  per  la  presentazione  delle
          domande al concorso previsto dall'art.  679,  comma  2-bis,
          lettera b), numero  1),  possono  partecipare  al  concorso
          previsto dall'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2),
          bandito nel medesimo anno solare. 
                4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma  3
          gli appartenenti al ruolo dei  sovrintendenti  e  al  ruolo
          degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei
          termini per la presentazione delle domande: 
                  a) hanno prestato servizio nel ruolo per  almeno  4
          anni; 
                  b) sono idonei al servizio militare incondizionato.
          Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi  al
          concorso con  riserva  fino  alla  visita  medica  prevista
          dall'art. 686, comma 2, lettera d); 
                  c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o  nel
          periodo di servizio prestato,  se  inferiore  a  due  anni,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; 
                  d) sono in possesso della qualifica non inferiore a
          "nella  media"  o   giudizio   corrispondente   nell'ultimo
          biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore  a
          due anni; 
                  e)  non  sono  stati   comunque   gia'   dispensati
          d'autorita' dal corso per allievo maresciallo; 
                  f)   non   sono   stati   giudicati   non    idonei
          all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio. 
                5. Il titolo  di  studio  per  la  partecipazione  ai
          concorsi previsti dall'art. 679 e': 
                  a) il diploma di istruzione secondaria  di  secondo
          grado, per il personale di cui al comma 2-bis,  lettera  b)
          del medesimo art. 679; 
                  b) la laurea triennale a indirizzo  giuridico,  per
          il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo
          art. 679. 
                6. Le modalita' di svolgimento dei  concorsi  di  cui
          all'art.  679,   comma   2-bis,   l'individuazione   e   la
          valutazione dei titoli, il numero dei posti  da  mettere  a
          concorso nel limite delle vacanze nell'organico  del  ruolo
          sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati  con
          decreto ministeriale. 
                7. Al fine di soddisfare le esigenze  in  materia  di
          sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare,
          e' stabilito nei relativi bandi di  concorso,  emanati  con
          decreto ministeriale: 
                  a) per il  concorso  di  cui  all'art.  679,  comma
          2-bis, lettera a), il numero dei posti degli  ispettori  da
          formare  nelle   relative   specializzazioni   in   misura,
          comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere
          a concorso; 
                  b) nell'ambito di ciascun concorso di cui  all'art.
          679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei  posti  da
          riservare al personale  gia'  in  possesso  delle  relative
          specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per
          cento  dei  posti  da  mettere  a  concorso.  Il  personale
          specializzato che concorre per tale riserva  di  posti  non
          puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento,  per  la
          rimanente parte di posti disponibili. 
                8. Per il reclutamento degli  ispettori  della  banda
          dell'Arma dei carabinieri si applicano le  norme  contenute
          nel regolamento. 
                9. Il reclutamento  degli  ispettori  del  Reggimento
          Corazzieri avviene con le modalita' stabilite  al  capo  VI
          del presente titolo.». 
                «Art.  685  (Ammissione   al   corso   superiore   di
          qualificazione) - 1. Il corso superiore  di  qualificazione
          si  compone  di  due  fasi,  la  prima,  della  durata  non
          inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo
          appuntati e carabinieri, e la  seconda,  della  durata  non
          inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo
          sovrintendenti. 
                2. L'ammissione al corso: 
                  a) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera b),
          numero 1), avviene mediante un concorso per titoli,  previo
          superamento degli adempimenti previsti dall'art. 686, comma
          2, lettere c) e d), al quale  sono  ammessi  gli  aspiranti
          utilmente collocati nella  graduatoria  finale  di  merito,
          approvata con decreto ministeriale; 
                  a-bis) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera
          b), numero 2), ha  luogo  sulla  base  di  una  graduatoria
          formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame
          previste dall'art. 686, comma 2, e i punti  attribuiti  per
          gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e'
          stabilita nel bando di concorso; 
                  b) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera c),
          ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i  punti
          di merito riportati nelle prove d'esame previste  dall'art.
          686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli
          la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel  bando
          di concorso. 
                3. Le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  la
          nomina   della   commissione   di   cui    all'art.    687,
          l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei
          posti da  mettere  a  concorso  nel  limite  delle  vacanze
          nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle
          graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. Tra  i
          titoli di merito assume particolare rilevanza,  per  quanto
          concerne  l'attribuzione  del  relativo  punteggio,  l'aver
          retto in  sede  vacante,  senza  demerito,  il  comando  di
          stazione territoriale, per un periodo almeno pari a  quello
          necessario per la redazione del rapporto informativo di cui
          all'art. 1025, comma 3.». 
                «Art. 689 (Prova facoltativa) - 1. Il concorrente che
          ne fa  richiesta  in  sede  di  domanda  di  ammissione  al
          concorso e riporta l'idoneita' nelle altre  prove  d'esame,
          negli accertamenti e nelle visite mediche di  cui  all'art.
          686, e' sottoposto all'esame delle lingue estere  prescelte
          tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  secondo  i
          programmi in esso stabiliti. 
                2. La commissione esaminatrice delle prove di  lingua
          estera  e'  quella  di   cui   all'art.   687,   sostituito
          all'insegnante  di  lingua  italiana  un  insegnante  della
          lingua  estera  oggetto   dell'esame,   in   possesso   del
          prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un  ufficiale
          qualificato conoscitore della lingua stessa. 
                3. La commissione assegna un punto di merito espresso
          in  trentesimi.  L'idoneita'  si  consegue  riportando   il
          punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che
          consegua   l'idoneita'   ottiene   nel   punteggio    della
          graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel
          bando di concorso.».