Art. 16 
 
 
                             Formazione 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 766, comma 1 le  parole:  «dal  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: 
      «con  determinazione  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri o dell'autorita' da questi delegata»; 
    b) all'articolo 767, comma 1 le  parole:  «dal  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: 
      «con  determinazione  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri o dell'autorita' da questi delegata». 
 
          Note all'art. 16: 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  766  e  767  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 766 (Svolgimento del corso biennale)  -  1.  Il
          corso   biennale   allievi   marescialli   dell'Arma    dei
          carabinieri si svolge secondo  i  programmi  stabiliti  con
          determinazione  del  Comandante  generale   dell'Arma   dei
          carabinieri  o  dell'autorita'  da  questi  delegata.  Sono
          ammessi al secondo anno di corso  gli  allievi  marescialli
          che superano gli esami del primo anno. 
                2. Gli allievi che non superano gli esami  alla  fine
          del primo o del secondo  anno  di  corso  possono  ripetere
          nell'intero biennio un solo anno di corso. 
                3.  I  provenienti  dai  civili,  se  non   intendono
          ripetere il  corso  ma  desiderano  continuare  a  prestare
          servizio  nell'Arma  fino   al   compimento   della   ferma
          contratta,  sono  avviati   ai   comandi   di   corpo   con
          determinazione del  Comando  generale  dell'Arma;  in  caso
          contrario sono prosciolti dalla ferma contratta. 
                4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a  maresciallo
          si applicano le norme contenute nel regolamento.». 
                «Art.  767  (Svolgimento  del  corso   superiore   di
          qualificazione) - 1. Il corso superiore  di  qualificazione
          per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo'  essere
          ripetuto una sola volta,  si  svolge  secondo  i  programmi
          stabiliti  con  determinazione  del   Comandante   generale
          dell'Arma  dei  carabinieri  o  dell'autorita'  da   questi
          delegata.  Conseguono   l'idoneita'   per   la   nomina   a
          maresciallo  gli  allievi  che  hanno  superato  gli  esami
          finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami
          sono restituiti al normale  servizio  di  istituto  e  sono
          ammessi alla frequenza del corso successivo. 
                2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a  maresciallo
          si applicano le nome contenute nel regolamento.».