Art. 17 
 
 
                                Ruoli 
 
  1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto
il seguente: 
    «3-bis.  Il  Comando  di   stazione   nell'ambito   delle   varie
organizzazioni funzionali e'  prerogativa  del  personale  del  ruolo
ispettori.». 
 
          Note all'art. 17: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  848  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 848 (Appartenenti al ruolo degli  ispettori)  -
          1.  Nell'espletamento  delle   proprie   attribuzioni   gli
          ispettori, oltre ai compiti di carattere militare  previsti
          dalle  disposizioni  in  vigore,   svolgono   funzioni   di
          sicurezza  pubblica  e  di  polizia  giudiziaria.   Possono
          sostituire  i  diretti  superiori  gerarchici  in  caso  di
          assenza o di impedimento ed essere preposti al  comando  di
          stazione carabinieri, unita' operative o addestrative,  con
          le connesse responsabilita' per le direttive  e  istruzioni
          impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la
          direzione di uffici o funzioni  di  coordinamento  di  piu'
          unita' operative, nell'ambito  delle  direttive  superiori,
          con  piena  responsabilita'  per  l'attivita'  svolta.   La
          carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo. 
                2. Al suddetto personale  possono  essere  attribuiti
          incarichi,  anche  investigativi  e   addestrativi   e   di
          insegnamento,   richiedenti   particolari   conoscenze    e
          attitudini. 
                3. I  luogotenenti  e  i  marescialli  maggiori  sono
          diretti  collaboratori  degli   ufficiali   dell'Arma   dei
          carabinieri e  svolgono,  in  relazione  alla  preparazione
          accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo
          e di coordinamento con piena responsabilita' sul  personale
          dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori. 
                3-bis. Il Comando di stazione nell'ambito delle varie
          organizzazioni funzionali e' prerogativa del personale  del
          ruolo ispettori. 
                4. In relazione al qualificato profilo  professionale
          raggiunto, ai luogotenenti carica speciale  possono  essere
          affidati, anche permanendo nello stesso.».