Art. 20 
 
 
                             Avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1325-ter: 
      1) alla lettera a) le parole: «8 anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «6 anni»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis)  nell'ultimo  triennio  non  abbiano  riportato   una
condanna definitiva per delitto non colposo»; 
    b) all'articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere  capo,
e' stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: 
      «e' stabilito in: 
        a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere; 
        b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.»; 
    c) il quadro VII della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4  -
quadro VII di cui alla  tabella  6.2  allegata  al  presente  decreto
legislativo; 
    d) il quadro X della tabella 4 e' sostituito dalla  tabella  4  -
quadro X di  cui  alla  tabella  6.3  allegata  al  presente  decreto
legislativo. 
 
          Note all'art. 20: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  1325-ter  e  1299
          del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  1325-ter  (Attribuzione  della  qualifica   di
          qualifica  speciale  ai  brigadieri  capo   dell'Arma   dei
          carabinieri) - 1. La qualifica  di  qualifica  speciale  e'
          attribuita, previa verifica del possesso dei  requisiti  da
          parte della commissione di cui all'art. 1047, ai brigadieri
          capo che: 
                  a) hanno maturato 6 anni di anzianita' di grado; 
                  b) non si trovano nelle condizioni di cui  all'art.
          1051; 
                  c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in  sede
          di  valutazione  caratteristica,  la  qualifica  di  almeno
          "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                  d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; 
                  d-bis) nell'ultimo triennio non  abbiano  riportato
          una condanna definitiva per delitto non colposo. 
                2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo  a
          quello del compimento del periodo minimo di  anzianita'  di
          grado di permanenza previsto al precedente comma. 
                3. Per il personale: 
                  a) sospeso dalla procedura ai sensi  del  comma  1,
          lettera  b)  la  qualifica  e'  conferita  con  la   stessa
          decorrenza attribuita ai pari grado  con  i  quali  sarebbe
          stato  valutato  in   assenza   della   causa   impeditiva,
          riacquistando   l'anzianita'    relativa    precedentemente
          posseduta; 
                  b) escluso dalla procedura ai sensi  del  comma  1,
          lettere c) e d),  la  qualifica  e'  conferita  dal  giorno
          successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ». 
                «Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado) -
          1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per
          la promozione ad anzianita' e' stabilito in: 
                  a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere; 
                  b) 5 anni per l'avanzamento al grado di  brigadiere
          capo.».