Art. 23 
 
 
         Disposizioni transitorie in materia di reclutamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2196-ter, al comma 3, lettera b)  le  parole:  «a
indirizzo giuridico» sono soppresse»; 
    b) all'articolo 2196-quinquies: 
      1) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti: 
        1.1) «3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma  dei
carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, comma  4,
e' incrementato, con le modalita' di cui all'articolo 692, per  3.500
unita' soprannumerarie complessive, suddivise in: 
          a) 500 unita' per l'anno 2020,  di  cui  450  tratte  dagli
appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente  che  ricoprano
il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; 
          b) 600 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  di  cui
550  tratte  dagli  appartenenti  ai  ruoli  iniziali   in   servizio
permanente che  ricoprano  il  grado  apicale  e  50  da  quelli  che
ricoprano gli altri gradi; 
          c) 900 unita' per ciascuno degli anni 2023 e 2024,  di  cui
850  tratte  dagli  appartenenti  ai  ruoli  iniziali   in   servizio
permanente che  ricoprano  il  grado  apicale  e  50  da  quelli  che
ricoprano gli altri gradi.»; 
        1.2) «3-sexies. Al fine  del  completo  riassorbimento  delle
unita' soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero  massimo
delle stesse e' fissato: 
          a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unita'; 
          b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unita'; 
          c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unita'; 
          d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unita'; 
          e) al 31 dicembre 2029, in 500 unita'; 
          f) al 31 dicembre 2030, in 0 unita'. 
  Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli  articoli
775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'.»; 
      2) al comma  3-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: 
        «I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi
di cui all'articolo  679,  comma  2-bis,  lettera  b),  banditi  fino
all'anno 2021.». 
 
          Note all'art. 23: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2196-ter  e
          2196-quinquies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie  in  materia
          di   reclutamento   del   ruolo   normale   dell'Arma   dei
          carabinieri) - 1.  In  relazione  alla  graduale  riduzione
          delle  consistenze  del  ruolo   speciale   dell'Arma   dei
          carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui
          all'art. 800, al fine della progressiva armonizzazione  dei
          ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma  dei   carabinieri,   le
          immissioni nel ruolo normale sono  annualmente  determinate
          con  decreto  del  Ministro  della   difesa,   in   ragione
          dell'andamento  delle  consistenze  effettive   dei   ruoli
          normale  e  speciale  a  esaurimento   come   determinatesi
          all'esito dei transiti di cui all'art. 2214-quinquies. 
                2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione
          ai concorsi di cui all'art. 651-bis, comma 1,  lettera  b),
          sono necessari i seguenti requisiti: 
                  a) grado di luogotenente  in  servizio  permanente,
          senza alcun limite d'eta'; 
                  b) diploma di  scuola  secondaria  di  2°  grado  o
          equipollente; 
                  c) qualifica finale non  inferiore  a  "eccellente"
          nell'ultimo quinquennio. 
                3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione
          ai concorsi di cui all'art. 651-bis, comma 1,  lettera  c),
          sono necessari i seguenti requisiti: 
                  a) avere almeno cinque anni di servizio e non  aver
          superato il quarantacinquesimo anno di eta'; 
                  b)  possesso  di  laurea  triennale  definita   con
          determinazione  del  Comandante  generale   dell'Arma   dei
          carabinieri; 
                  c) qualifica finale non  inferiore  a  "eccellente"
          nell'ultimo biennio. 
                4. Dall'anno 2028 compreso, le  previsioni  contenute
          nell'art. 651-bis, inerenti ai ruoli degli  ispettori,  dei
          sovrintendenti  e  degli  appuntati   e   carabinieri,   si
          applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma
          dei carabinieri. 
                «Art.  2196-quinquies  (Disposizioni  transitorie  in
          materia di reclutamento dell'Arma  dei  carabinieri)  -  1.
          Fino all'anno 2021 compreso: 
                  a) nel limite delle  vacanze  organiche  registrate
          nel ruolo ispettori alla data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, i  posti  disponibili  per  il  corso  previsto
          dall'art. 685 possono essere incrementati fino  al  50  per
          cento  dei  limiti  fissati  dall'art.  679,  comma  2-bis,
          lettere b) e c); 
                  b) la durata dei corsi di cui  agli  articoli  685,
          775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'; 
                  c) per il personale che ha maturato almeno  8  anni
          di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine
          del corso di cui all'art. 685, non si applica l'art. 979; 
                  d) non si applica quanto  previsto  dall'art.  683,
          comma 5, lettera a); 
                  e) in deroga al requisito richiesto dall'art.  683,
          comma 5, lettera b),  per  la  partecipazione  al  concorso
          interno previsto dall'art. 679, comma 2-bis, lettera c), il
          titolo di studio richiesto  e'  il  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado. 
                2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a),  con
          solo riferimento  al  concorso  bandito  per  l'anno  2017,
          possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento
          delle vacanze organiche registrate nel ruolo  ispettori  al
          1° gennaio 2017 con riferimento  alle  dotazioni  organiche
          previste dal presente codice per il predetto personale. 
                3. I posti del  concorso  di  cui  al  comma  2  sono
          riservati per: 
                  a)   l'ottantacinque   per    cento,    al    ruolo
          sovrintendenti; 
                  b) il quindici per cento, al ruolo iniziale. 
                3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno
          dei due concorsi di cui all'art. 692 banditi fino  all'anno
          2021. I brigadieri capo possono partecipare a uno  dei  due
          concorsi di cui all'art.  679,  comma  2-bis,  lettera  b),
          banditi fino all'anno 2021. 
                3-ter. Nei concorsi di cui  al  comma  3-bis,  tra  i
          titoli di merito assume particolare rilevanza,  per  quanto
          concerne  l'attribuzione  del  relativo  punteggio,  essere
          risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo. 
                3-quater. 
                3-quinquies. Il ruolo  dei  sovrintendenti  dell'Arma
          dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'art. 690,
          comma 4, e' incrementato, con le modalita' di cui  all'art.
          692,  per   3.500   unita'   soprannumerarie   complessive,
          suddivise in: 
                  a) 500 unita' per l'anno 2020, di  cui  450  tratte
          dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente
          che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano
          gli altri gradi; 
                  b) 600 unita' per ciascuno degli anni 2021 e  2022,
          di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli  iniziali  in
          servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50  da
          quelli che ricoprano gli altri gradi; 
                  c) 900 unita' per ciascuno degli anni 2023 e  2024,
          di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli  iniziali  in
          servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50  da
          quelli che ricoprano gli altri gradi. 
                3-sexies. Al fine del completo  riassorbimento  delle
          unita' soprannumerarie  di  cui  al  precedente  comma,  il
          numero massimo delle stesse e' fissato: 
                  a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unita'; 
                  b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unita'; 
                  c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unita'; 
                  d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unita'; 
                  e) al 31 dicembre 2029, in 500 unita'; 
                  f) al 31 dicembre 2030, in 0 unita'. 
              Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei  corsi  di  cui
          agli articoli 775 e  776  puo'  essere  ridotta  fino  alla
          meta'.».