Art. 24 
 
 
       Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2211-bis: 
      1) al comma 1 la parola: «2021» e' sostituita con la seguente: 
        «2020»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
2021, le consistenze organiche dei ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4,  quadro  I  (specchio
A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).»; 
    b)  all'articolo  2212-ter,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino  al  31  dicembre  2031,  la
dotazione del grado di generale  di  divisione  del  ruolo  forestale
iniziale e' fissata in 2 unita'.»; 
    c) all'articolo 2212-quaterdecies: 
      1)  al  comma  2,  lettera  b)  la  parola:  «informativo»   e'
soppressa; 
      2) al comma 4 la parola: «informativo» e' soppressa; 
      3) al comma 5 la parola: «informativo» e' soppressa; 
    d) all'articolo 2214-quater: 
      1) al comma 3, la parola: «Al» e' sostituita con la seguente: 
        «Fino al 31 dicembre 2020, al»; 
      2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        2.1) «3-bis. Dal 1° gennaio  2021,  al  personale  dei  ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro  il  31
dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione  dal  servizio
previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo  forestale
iniziale si applica il limite fissato  dall'articolo  928,  comma  1,
lettera d).»; 
        2.2)   «3-ter.   Per   il   personale   che,   per    effetto
dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di eta' per la
cessazione dal servizio nell'anno  2021,  la  domanda  e'  presentata
entro il 31 marzo 2020.»; 
      3) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
        «16. La  ripartizione  dei  posti  di  cui  al  comma  15  e'
stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi,  tenuto  conto
delle rispettive consistenze  effettive  registrate  al  1°  gennaio,
garantendo in ogni  caso  la  devoluzione  di  almeno  un  posto  per
ciascuna categoria riservataria.». 
 
          Note all'art. 24: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  degli   articoli   2211-bis,
          2212-ter,  2212-quaterdecies  e  2214-quater  del   decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  2211-bis   (Disposizioni   transitorie   sulle
          consistenze organiche dei ruoli degli  ufficiali  dell'Arma
          dei  carabinieri)  -  1.  Fino  al  31  dicembre  2020   le
          consistenze organiche dei ruoli degli  ufficiali  dell'Arma
          dei carabinieri sono stabilite dalla tabella  4,  quadro  I
          (specchio A), quadro II (specchio A), quadro III  (specchio
          A). 
                1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino  al  31
          dicembre 2021, le consistenze  organiche  dei  ruoli  degli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri  sono  stabilite  dalla
          tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro  II  (specchio
          A), quadro III (specchio A). 
                2. A decorrere dal 1°  gennaio  2022  e  fino  al  31
          dicembre 2026, le consistenze  organiche  dei  ruoli  degli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri  sono  stabilite  dalla
          tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II  (specchio  A),
          quadro III (specchio B). 
                3. A decorrere dal 1°  gennaio  2027  e  fino  al  31
          dicembre 2031, le consistenze  organiche  dei  ruoli  degli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri  sono  stabilite  dalla
          tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II  (specchio  A),
          quadro III (specchio C). 
                4. A decorrere dal 1° gennaio  2032,  le  consistenze
          organiche  dei  ruoli   degli   ufficiali   dell'Arma   dei
          carabinieri  sono  stabilite  dalla  tabella  4,  quadro  I
          (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III  (specchio
          C). 
                5. A decorrere dal 2032,  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, adottato ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni  organiche
          complessive dei gradi di generale e di  colonnello  di  cui
          all'art. 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle
          tabelle di cui al comma 4. 
                6. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni
          di cui all'art. 2212-ter,  ferme  restando  le  consistenze
          organiche complessive di cui all'art.  800,  gli  ufficiali
          del  ruolo  forestale  iniziale  non  sono  computati   nei
          contingenti massimi dei  gradi  di  colonnello  e  generale
          stabiliti dalla tabella 4. 
                7. In  relazione  alla  progressiva  riduzione  delle
          consistenze del ruolo speciale dell'Arma  dei  carabinieri,
          sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e  comunque
          non oltre l'anno 2050, le  dotazioni  organiche  dei  ruoli
          normale  e  speciale  a  esaurimento  degli  ufficiali   in
          servizio  permanente  dell'Arma  dei   carabinieri,   ferme
          restando le consistenze  organiche  di  cui  all'art.  800,
          comma 1,  sono  annualmente  determinate  con  decreto  del
          Ministro della difesa. Il decreto e'  adottato  in  ragione
          dell'andamento delle consistenze del  personale  transitato
          dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo  normale  e  del
          personale  in  servizio  nel  medesimo  ruolo  speciale   a
          esaurimento.». 
                «Art.  2212-ter  (Consistenze  organiche  dei   ruoli
          forestale e forestale iniziale  degli  ufficiali  dell'Arma
          dei carabinieri) - 1. Al fine di  garantire  l'espletamento
          delle funzioni in  materia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza
          e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme  restando
          le consistenze organiche complessive di cui all'art. 800  e
          fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche
          del  ruolo  forestale   iniziale   degli   ufficiali   sono
          progressivamente  devolute  nella  consistenza  del   ruolo
          forestale dell'Arma dei carabinieri di  cui  all'art.  821,
          comma 1, lettera b). 
                1-bis. Dal 1° gennaio 2022  e  sino  al  31  dicembre
          2031, la dotazione del grado di generale di  divisione  del
          ruolo forestale iniziale e' fissata in 2 unita'. 
                2.  L'entita'  del   graduale   trasferimento   delle
          dotazioni organiche  di  cui  al  comma  1  e'  annualmente
          determinata con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
                «Art. 2212-quaterdecies (Modalita' di immissione  nel
          ruolo straordinario a esaurimento) - 1. Per  le  immissioni
          nel ruolo  straordinario  a  esaurimento  di  cui  all'art.
          2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli  ufficiali
          sono tratti con il grado di sottotenente mediante  concorso
          per titoli dai luogotenenti dei ruoli  degli  Ispettori  in
          servizio  permanente  dell'Arma  dei   carabinieri   aventi
          anzianita' di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017
          e  in  possesso  di  un'eta'  anagrafica  non  inferiore  a
          cinquanta anni e non superiore a 59. 
                1-bis. Nel concorso di cui al comma  1,  e'  prevista
          una riserva non superiore a due posti  per  i  luogotenenti
          del ruolo forestale degli ispettori. 
                2. I vincitori del concorso,  previo  superamento  di
          accertamenti volti a verificare il possesso  dell'idoneita'
          psico-fisica e attitudinale, sono: 
                  a) nominati sottotenenti  con  anzianita'  relativa
          stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; 
                  b) ammessi a frequentare un corso non  superiore  a
          tre mesi. 
                3. 
                4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che  superano
          il corso per  essi  previsto  con  ritardo  per  motivi  di
          servizio  riconosciuti  con  determinazione   ministeriale,
          ovvero per motivi di salute,  sono  iscritti  in  ruolo  al
          posto che a essi sarebbe spettato se avessero  superato  il
          corso al loro turno. 
                5. I sottotenenti di cui ai  commi  1  e  2  che  non
          superano  il  corso  per  essi  previsto  rientrano   nella
          categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
          in tali casi computato per intero ai  fini  dell'anzianita'
          di servizio.». 
                «Art.    2214-quater    (Transito    del    personale
          appartenente al Corpo forestale dello Stato  nell'Arma  dei
          carabinieri) - 1.  Il  transito  del  personale  del  Corpo
          forestale dello Stato  nell'Arma  dei  carabinieri  avviene
          secondo la corrispondenza con i  gradi  militari  ai  sensi
          degli  articoli  632,  2212-octies   e   2212-nonies,   con
          l'anzianita'  nella  qualifica   posseduta   e   mantenendo
          l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo  di  provenienza.  La
          qualifica  di  luogotenente   attribuita   ai   marescialli
          aiutanti  sostituti   ufficiali   di   pubblica   sicurezza
          corrisponde alla denominazione di  scelto  attribuita  agli
          ispettori superiori. 
                2. Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato  nell'Arma  dei  carabinieri  assume  lo   stato
          giuridico di militare. 
                3. Fino al 31 dicembre 2020, al personale  del  Corpo
          forestale dello Stato transitato nell'Arma dei  carabinieri
          si applicano i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del  Corpo
          forestale dello Stato dagli  articoli  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e  2
          del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 
                3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al  personale  dei  ruoli
          forestali dell'Arma dei carabinieri  che  ne  fa  richiesta
          entro il 31 dicembre 2020, si applicano  i  limiti  per  la
          cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e  928.
          Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale  si  applica  il
          limite fissato dall'art. 928, comma 1, lettera d). 
                3-ter.   Per   il   personale   che,   per    effetto
          dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il  limite  di
          eta' per la cessazione  dal  servizio  nell'anno  2021,  la
          domanda e' presentata entro il 31 marzo 2020. 
                4. Al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato  nell'Arma  dei  carabinieri  si  applicano   le
          disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'art. 886 e
          al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'art. 992,
          il predetto personale permane in ausiliaria per un  periodo
          non superiore a 5 anni e comunque non oltre i  65  anni  di
          eta'. 
                5. Il personale appartenente al ruolo  direttivo  dei
          funzionari e al ruolo dei  dirigenti  del  Corpo  forestale
          dello Stato transita nel  ruolo  forestale  iniziale  degli
          ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di   cui   all'art.
          2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di  vice
          questore aggiunto forestale al grado di tenente  colonnello
          e'  necessario  aver  maturato  un  periodo  di  permanenza
          effettiva nella qualifica di almeno due anni. 
                6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori
          del  Corpo  forestale  dello  stato  transita   nel   ruolo
          forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui
          all'art. 2212-bis, comma 2. 
                7.   Il   personale   appartenente   al   ruolo   dei
          sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel
          ruolo   forestale   dei   sovrintendenti   dell'Arma    dei
          carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 3. 
                8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti  e
          assistenti del Corpo forestale  dello  Stato  transita  nel
          ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei
          carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 4. 
                9. Il personale appartenente al ruolo dei periti  del
          Corpo forestale dello Stato transita  nel  ruolo  forestale
          dei periti  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  all'art.
          2212-bis, comma 5. 
                10. Il personale appartenente al ruolo  dei  revisori
          del  Corpo  forestale  dello  Stato  transita   nel   ruolo
          forestale dei revisori dell'Arma dei  carabinieri,  di  cui
          all'art. 2212-bis, comma 6. 
                11.  Il  personale  appartenente   ai   ruoli   degli
          operatori e collaboratori del Corpo forestale  dello  Stato
          transita   nel   ruolo   forestale   degli   operatori    e
          collaboratori dell' Arma dei carabinieri, di  cui  all'art.
          2212-bis, comma 7. 
                12. Al personale dei ruoli forestali  iniziale  degli
          ufficiali, degli  ispettori,  dei  sovrintendenti  e  degli
          appuntati e  carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri  sono
          attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e  pubblica
          sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli
          articoli 178 e 179. 
                13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei
          ruoli forestali dei periti e  dei  revisori  dell'Arma  dei
          carabinieri sono attribuite le qualifiche di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 
                14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei
          ruoli forestali degli operatori e  collaboratori  dell'Arma
          dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente  di
          polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 
                14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664  e
          664-bis,   inerenti   ai   ruoli   degli   ispettori,   dei
          sovrintendenti  e  degli  appuntati   e   carabinieri,   si
          applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma
          dei carabinieri. 
                15. Al fine di soddisfare le esigenze in  materia  di
          sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare,
          garantendo  l'armonico   sviluppo   dei   ruoli   forestali
          dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui  agli
          articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis,  sono
          ripartite   tra   il   personale    in    possesso    della
          specializzazione ed il personale dei  corrispondenti  ruoli
          forestali dell'Arma  dei  carabinieri  dei  sovrintendenti,
          revisori,   appuntati   e   carabinieri   e   operatori   e
          collaboratori fino al loro completo esaurimento. 
                16. La ripartizione dei posti di cui al comma  15  e'
          stabilita in  misura  proporzionale,  nei  relativi  bandi,
          tenuto  conto  delle   rispettive   consistenze   effettive
          registrate al  1°  gennaio,  garantendo  in  ogni  caso  la
          devoluzione di  almeno  un  posto  per  ciascuna  categoria
          riservataria. 
                17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti
          richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma
          16 sono i medesimi  previsti  per  i  corrispondenti  ruoli
          dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di  quello  di  cui
          all'art. 692, comma 6 lettera e-bis). 
                18. Il personale dei  ruoli  forestali  vincitore  di
          concorso nei bandi  di  cui  al  comma  16  e'  immesso  al
          relativo  corso  dei  corrispondenti  ruoli  dell'Arma  dei
          carabinieri, al termine del quale: 
                  a) viene nominato, secondo le modalita' di  cui  al
          titolo III, nei rispettivi superiori  ruoli  forestali  con
          distinta graduatoria di fine corso; 
                  b) avviato ad un corso  integrativo  specialistico,
          le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono
          stabiliti con determinazione del Comandante generale; 
                  c) non viene impiegato ai sensi dell'art. 979. 
                19. Il personale dei ruoli forestali dei  revisori  e
          degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte,
          partecipa ai corsi di cui al  comma  precedente  anche  con
          diversi programmi fissati con determinazione del Comandante
          generale. 
                20. Il personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato nell'Arma dei carabinieri: 
                  a) frequenta  uno  specifico  corso  di  formazione
          militare,  definito  con  determinazione   del   Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri; 
                  b) all'atto del transito,  compatibilmente  con  il
          nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella  stessa
          sede  di  servizio,   in   relazione   alle   esigenze   di
          mantenimento della  specialita'  e  dell'unitarieta'  delle
          funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e  delle
          acque e della sicurezza agroalimentare. 
                21.  Nelle  more  del  rinnovo  degli  organi   della
          rappresentanza  militare  ai  sensi  dell'art.   2257,   il
          personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
          nell'Arma dei  carabinieri  e'  chiamato  a  eleggere,  con
          procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri  di  cui
          all'art. 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15
          marzo  2010,  n.  90,  delegati  per  la  composizione  dei
          consigli di base di rappresentanza di cui all'art. 875  del
          medesimo  decreto,  istituiti  presso  il  Comando  di  cui
          all'art. 174-bis, comma 2, lettera a),  nonche'  presso  il
          Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso
          i Comandi regionali confluiti  nell'Arma  dei  carabinieri,
          questi ultimi accorpati, ai soli fini  elettorali,  in  tre
          unita' di base per aree geografiche. 
                22.  Nelle  more  del  rinnovo  degli  organi   della
          rappresentanza militare ai sensi dell'art. 2257, i delegati
          dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui  al
          comma 21, eleggono otto rappresentanti,  due  per  ciascuna
          delle  categorie  di  cui  all'art.  872  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  che
          costituiscono il  consiglio  intermedio  di  rappresentanza
          istituito presso il Comando di cui all'art. 174-bis,  comma
          2, lettera a). 
                23.  Nelle  more  del  rinnovo  degli  organi   della
          rappresentanza militare ai sensi dell'art. 2257, i delegati
          del consiglio intermedio  eletti  ai  sensi  del  comma  22
          eleggono  un  rappresentante,  il  rappresentanza  e   alle
          commissioni  interforze  di  tutte  le  categorie.  Risulta
          eletto il delegato che ha ottenuto  il  maggior  numero  di
          preferenze  dei   votanti,   il   quale   e'   chiamato   a
          rappresentare  unitariamente   le   categorie   del   ruolo
          forestale. 
                24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali
          dei periti, dei revisori e degli operatori e  collaboratori
          dell'Arma   dei    carabinieri    puo'    transitare    nei
          corrispondenti  ruoli  forestali   degli   ispettori,   dei
          sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e
          secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro
          della difesa. 
                24-bis. Il personale transitato ai  sensi  del  comma
          24: 
                  a) e' iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione
          al  giorno  successivo  dell'ultimo  dei   parigrado   gia'
          presente in ruolo e avente il medesimo anno  di  decorrenza
          nel  grado,  secondo  l'ordine  di  ruolo  di  provenienza,
          mantenendo l'anzianita' relativa pregressa; 
                  b) frequenta un apposito  corso  secondo  modalita'
          stabilite con determinazione del  Comandante  Generale,  il
          cui mancato superamento comporta la restituzione  al  ruolo
          di provenienza; 
                  c) al termine del  corso  e'  assegnato  secondo  i
          vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione. ».