Art. 27 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 
 
  1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  A  decorrere   dalla   data   di   transito   prevista
dall'articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29  maggio  2017,
n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati  sottotenenti  di
complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge
20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio  1955,  n.  84,  sono
rispettivamente  iscritti  nel  corrispondente  ruolo   del   congedo
relativo al ruolo normale - comparto speciale.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea,  dopo  le  parole:  «ufficiale  in  servizio
permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»; 
        1.2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
          «c-bis)  rientrare  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
          c-ter)  assenza  di  tatuaggi   o   di   altre   permanenti
alterazioni  volontarie  dell'aspetto  fisico,  non   conseguenti   a
interventi  di  natura  comunque   sanitaria,   lesivi   del   decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente  al
Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo  721  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo  quanto
stabilito dal bando di concorso;»; 
        1.3) alla lettera e): 
          1.3.1)   dopo   le    parole:    «presso    una    pubblica
amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziati dal  lavoro
alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  a   seguito   di
procedimento disciplinare,»; 
          1.3.2) dopo le parole: «Forze armate  e  di  polizia»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  a  eccezione  dei  proscioglimenti   per
inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il
comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre»; 
          1.4) alla lettera f), le parole: «delle qualita'  morali  e
di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  requisiti  di  cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 
          1.5) dopo la lettera g-sexies)  e'  aggiunta  la  seguente:
«g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ufficiale del  Corpo  della  guardia  di
finanza.». Conseguentemente, alla lettera g-sexies), il  punto  fermo
«.» e' sostituito dal punto e virgola «;»; 
      2)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «ufficiale  in   servizio
permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1.  In  aggiunta
ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 2 e  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n.  287,
per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e
vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del  Corpo
della guardia di finanza, e' richiesto: 
        a) il possesso di un'eta' non inferiore  ad  anni  18  e  non
superiore ad anni 40. Per i concorrenti  che  siano  gia'  componenti
della Banda musicale  della  Guardia  di  finanza  si  prescinde  dal
predetto limite di eta'; 
        b) il non essere stati  rinviati  d'autorita'  o  espulsi  da
precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della  guardia
di finanza o giudicati non idonei a prestare  servizio  nel  medesimo
complesso bandistico.»; 
      4) al comma 4: 
        4.1) dopo le parole: «ufficiale in  servizio  permanente»  e'
aggiunta la seguente: «effettivo»; 
        4.2) dopo le parole: «un dodicesimo della  durata  del  corso
stesso.» e' aggiunto il seguente periodo: «Decorsi i termini  per  le
ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce  o  decadenze,  le
graduatorie  redatte  al  termine  dei  concorsi  cessano  di   avere
validita'.»; 
      5) al comma 6, dopo  le  parole:  «nomina  ad  ufficiale»  sono
aggiunte le seguenti: «in servizio permanente effettivo»; 
    c) all'articolo 6, il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.
Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante
generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento
dei  posti  a  favore  degli   appartenenti   ai   ruoli   ispettori,
sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri  del  medesimo  Corpo  che,
nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono  stati
impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e  risultano
in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali
previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2; 
      b)  essere  in  possesso  di  una  delle  specializzazioni  dei
predetti servizi navale o aereo; 
      c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale  non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»; 
    d) all'articolo 6-bis: 
      1) al comma 2, le parole: «gli ispettori, i sovrintendenti, gli
appuntati  e  finanzieri»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «gli
ufficiali di complemento e gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  con
almeno 18 mesi di servizio,  gli  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri  ausiliari,  gli
allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari»; 
      2) al comma 7  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso  di
Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e'  immesso
in servizio con la medesima  anzianita'  assoluta  dei  colleghi  del
corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in  ruolo
secondo la graduatoria  redatta  al  termine  del  quinquennio  dello
stesso corso.»; 
      3) al comma 11, dopo  la  parola:  «rinvio»  sono  aggiunte  le
seguenti: «o l'espulsione»; 
    e)  all'articolo  6-ter,  comma  3,  dopo  le  parole:  «di   cui
all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»; 
    f) all'articolo 9: 
      1) al comma 1: 
        1.1) dopo  le  parole:  «titoli  di  studio  specialistici  o
abilitativi,» sono aggiunte le seguenti: «individuati  dal  bando  di
concorso tra quelli»; 
        1.2) le parole: «35° anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«32° anno»; 
      2) comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo  6-bis,  commi
6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»; 
      3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis.     Gli     ufficiali      medici      del      ruolo
tecnico-logistico-amministrativo     accedono     ai     corsi     di
specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35, comma  3,  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma  la  facolta'
del  Corpo  della  guardia  di  finanza  di  autorizzare,  a  domanda
dell'interessato,  la  prosecuzione  del  corso  di  specializzazione
avviato prima dell'assunzione in servizio presso  il  medesimo  Corpo
secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2, del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»; 
    g) all'articolo 10, comma 1, lettera a),  dopo  le  parole:  «ne'
eccedere,  comunque,»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «per   ciascun
comparto,»; 
    h) all'articolo 11, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: 
      «6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per
esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi  a  corsi
di dottorato di ricerca universitari sono  vincolati  a  rimanere  in
servizio per una durata pari a due volte e mezzo il  numero  di  anni
prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma
decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e'
aumentata  dell'eventuale  residuo  periodo   di   precedente   ferma
contratta, ancora da espletare. 
      6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla  ferma
normativamente previsti, gli obblighi  di  servizio  contratti  dagli
allievi ufficiali, dagli  ufficiali  allievi  e  dagli  ufficiali  in
applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965  e  2161
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi  al
servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione
presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina  la  cessazione
del rapporto di impiego, puo' avvenire esclusivamente al termine  del
periodo di ferma contratto con il medesimo  Corpo  della  guardia  di
finanza.»; 
    i) dopo l'articolo 11 inserire il seguente: 
      «Art. 11-bis (Impiego  degli  ufficiali  del  ruolo  normale  -
comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo).  -
1. Gli  ufficiali  del  ruolo  normale  -  comparto  aeronavale  sono
impiegati nei servizi aereo e navale della  Guardia  di  finanza.  In
caso di perdita della  specializzazione  o  per  motivi  di  servizio
possono  essere  impiegati  in  compiti  addestrativi,  operativi   o
logistici attinenti a tali servizi. 
      2. Gli  ufficiali  del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo
sono impiegati in incarichi propri del comparto e  della  specialita'
di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere  impiegati  in
compiti  addestrativi  e  operativi  attinenti  alla  specialita'  di
appartenenza.»; 
    l) all'articolo  15,  comma  1,  dopo  le  parole:  «con  propria
determinazione» sono aggiunte le  seguenti:  «e,  per  l'espletamento
delle  proprie  attivita',   possono   avvalersi   della   competente
articolazione tecnica del Comando Generale»; 
    m) all'articolo 21: 
      1) al comma 7-bis, lettera b): 
        1.1)  al  numero  1),  le  parole:  «seconda  aliquota»  sono
sostituite dalle seguenti: «prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione»; 
        1.2) al numero 2), dopo la parola: «prima» sono  aggiunte  le
seguenti: «aliquota - 1^ valutazione, seconda»; 
      2) al comma 7-ter, le parole: «risulti iscritto in  ruolo,  con
il grado di generale di divisione, altro ufficiale»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «risultino  iscritti  in  ruolo,  con  il  grado  di
generale di divisione, altri due ufficiali»; 
      3) dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente: 
        «7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento  a  scelta,  gli
ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in
distinte graduatorie di merito in relazione: 
          a) alla specialita', fino al grado di colonnello; 
          b) al comparto, per il grado di generale di brigata.»; 
    n) all'articolo 22: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Approvazione
degli atti delle Commissioni di avanzamento)»; 
      2) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    o) all'articolo 23: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora  per  un
determinato grado siano previste, nello  stesso  anno,  promozioni  a
scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando  la  precedenza
agli ufficiali da promuovere a scelta.»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) le parole: «iscritti nel quadro di avanzamento a scelta»
sono sostituite dalla seguente: «promossi»; 
        3.2) le parole: «22, comma 4,  lettera  b)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30, comma 2-bis, lettera a)»; 
    p) all'articolo 24: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Annullamento
della valutazione)»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  La  valutazione
degli ufficiali collocati nella graduatoria di  merito  in  posizione
utile per la promozione a  scelta  ovvero  giudicati  idonei  per  la
promozione  ad  anzianita'  che  vengano  a  trovarsi  in  una  delle
condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18 e' annullata.»; 
      3)  al  comma  2,  le   parole:   «sospendere   la   promozione
dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «annullare la valutazione degli ufficiali di  cui  al
comma 1»; 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
      5) al comma 4, le parole: «della sospensione della  promozione»
sono   sostituite   dalle    seguenti:    «dell'annullamento    della
valutazione»; 
      6) al comma 5, le parole: «di sospensione della  promozione  e»
sono soppresse e la virgola dopo le parole: «comma 1» e' soppressa; 
    q) all'articolo 25: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Perdita  dei
requisiti per la promozione)»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) le parole: «iscritto nel  quadro  di  avanzamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «, valutato  per  l'avanzamento  al  grado
superiore,»; 
        2.2) le parole: «decreto per l'avanzamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto per la promozione»; 
        2.3) le parole: «cancellazione dal  quadro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «annullamento della valutazione»; 
      3) al comma 2,  le  parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»; 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
      5)  al  comma  4,  le  parole:  «cancellato  dal  quadro»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 nei  cui  confronti  e'
annullata la valutazione»; 
      6)  al  comma  5,  le  parole:  «avvenuta  cancellazione»  sono
sostituite dalle seguenti:  «annullamento  della  valutazione»  e  la
parola: «determinata» e' sostituita dalla seguente: «determinato»; 
    r) all'articolo 26: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  «Formazione  dei   quadri   di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Promozioni»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) le parole: «Il Comandante generale  forma  i  quadri  di
avanzamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Sono  conferite  le
promozioni»; 
        2.2) le parole da: «. In tal caso» fino alla fine  del  comma
sono sostituite dalle seguenti: «e, in tal caso, il  nuovo  ciclo  di
promozioni decorre da tale anno.»; 
      3) al comma 2: 
        3.1) le parole: «Qualora  un  ufficiale  sia  cancellato  dal
quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti:  «Qualora  nei
confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione»; 
        3.2) le parole: da «subentra nel quadro» fino alla  fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «acquisisce  titolo   alla
promozione il parigrado collocato nella graduatoria  di  merito  dopo
l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al
grado superiore.»; 
    s) all'articolo 28: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, le parole:  «la  formazione  dei  quadri  di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'avanzamento al  grado
superiore»; 
        1.2) alla lettera b), le parole:  «non  iscritti  in  quadro»
sono sostituite dalle seguenti: «e non promossi»; 
        1.3) alla lettera c): 
          1.3.1) le parole: «da valutare  o»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nei  cui  confronti  e'  stata  sospesa  la   valutazione
nell'anno precedente o da»; 
          1.3.2) le parole: «la sospensione della valutazione o della
promozione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'annullamento  della
valutazione»; 
      2) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter)  gli
ufficiali nei cui confronti e' cessata la  causa  impeditiva  che  ne
aveva   determinato   l'esclusione   da   aliquote   per   precedenti
annualita'.». Conseguentemente, alla lettera c-bis), il  punto  fermo
«.» e' sostituito dal punto e virgola «;»; 
      3) al comma 3, le  parole:  «costituisce  elemento  preminente»
sono sostituite dalle seguenti: «assume particolare rilevanza»; 
      4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. I generali di brigata del ruolo  normale  -  comparto
ordinario, gia' valutati almeno quattro volte  per  l'avanzamento  al
grado superiore  e  iscritti  in  occasione  dell'ultima  valutazione
nell'ultimo terzo  della  relativa  graduatoria  di  merito,  possono
optare  irrevocabilmente   per   l'esclusione   dalle   aliquote   di
valutazione formate per gli anni successivi. 
        3-ter. I colonnelli del ruolo normale -  comparto  ordinario,
gia'  valutati  almeno  quattro  volte  per  l'avanzamento  al  grado
superiore e  iscritti  in  occasione  dell'ultima  valutazione  nella
seconda meta' della relativa graduatoria di  merito,  possono  optare
irrevocabilmente  per  l'esclusione  dalle  aliquote  di  valutazione
formate per gli anni successivi. 
        3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale  -  comparto
ordinario  che,  in  occasione  della  3^  valutazione  nella   terza
aliquota, sono iscritti nella  seconda  meta'  della  graduatoria  di
merito  non  sono  ulteriormente  valutati  nel  servizio  permanente
effettivo.»; 
      5) al comma 5: 
        5.1)  le  parole:  «Gli  ufficiali,  giudicati   non   idonei
all'avanzamento,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  ufficiali
giudicati non idonei all'avanzamento»; 
        5.2)  le  parole:  «la  formazione  del  quadro  normale   di
avanzamento» sono sostituite dalla seguente: «l'avanzamento»; 
        5.3) le parole: «e, qualora idonei ed  iscritti  in  quadro,»
sono sostituite dalle seguenti: «. Gli ufficiali giudicati  idonei  e
utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito,  in  caso
di valutazione a scelta,»; 
      6) al comma 6: 
        6.1) le parole: «Gli  ufficiali,  giudicati  per  la  seconda
volta non idonei all'avanzamento,» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Gli  ufficiali  giudicati  per   la   seconda   volta   non   idonei
all'avanzamento»; 
        6.2) le parole: «iscritti in quadro,» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «utilmente  posizionati  nella  relativa  graduatoria   di
merito, in caso di valutazione a scelta, sono»; 
    t) all'articolo 29, il comma 3 e' abrogato; 
    u) all'articolo 30: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «A
partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle
promozioni a scelta  e'  fissata  al  1º  gennaio  dell'anno  cui  si
riferisce l'aliquota di valutazione.»; 
      2) dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Sulla
scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli  idonei,  si
procede all'attribuzione della promozione: 
        a)  agli  ufficiali  valutati  a  scelta  nell'ordine   della
graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7  della
tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo,  compresi  nel
numero  dei  posti  corrispondente  a  quello  delle  promozioni   da
conferire; 
        b) agli ufficiali valutati ad anzianita' e  giudicati  idonei
secondo l'ordine di ruolo.»; 
    v) all'articolo 31: 
      1) alla rubrica, la parola:  «ulteriori»  e'  sostituita  dalla
parola: «le»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) la parola: «ulteriori» e' soppressa; 
        2.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le
promozioni aggiuntive al grado di  colonnello  del  ruolo  normale  -
comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura  non
superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.»; 
    z) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, all'alinea,  dopo  le  parole:  «per  infermita'
dipendente da causa di servizio» sono aggiunte le  seguenti:  «ovvero
in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di servizio»; 
      2) al comma 2, lettera b), le parole: «sospesa  la  promozione»
sono sostituite dalle  seguenti:  «annullata  la  valutazione»  e  le
parole: «comma 2» sono soppresse; 
    aa) all'articolo 33, comma 1: 
      1) le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla data  della
sospensione stessa» sono soppresse; 
      2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La  posizione
dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa  nuovamente  in  esame  l'anno
successivo.»; 
    bb)  all'articolo  34,  comma  6,  le  parole:  «dal  quadro   di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno»; 
    cc) all'articolo 62, dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero  non  iscrizione
nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni  normative,
applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono  riferiti
al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal  presente
decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile  per  la
promozione al grado superiore.»; 
    dd) all'articolo 64, dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici  sanitari
del  Corpo  della  guardia  di  finanza  spettano,  in  relazione  al
personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui
all'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  i
compiti previsti per le infermerie presidiarie  di  cui  all'articolo
199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
  2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
69, e' sostituita: 
      a) a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo, dalla  tabella  1a  di  cui  alla  tabella  11.1
allegata al medesimo decreto; 
      b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui  alla  tabella
11.2 allegata al presente decreto legislativo. 
  3. La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
69, e' sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella  11.3  allegata
al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata  in
vigore.». 
 
          Note all'art. 27: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2,  5,  6,  6-bis,
          6-ter, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,  29,  30,
          31, 32, 33, 34, 62 e 64, del decreto legislativo  19  marzo
          2001, n. 69, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1.  I  ruoli,  con
          carriera a sviluppo dirigenziale, nei quali  sono  iscritti
          gli ufficiali  del  servizio  permanente  del  Corpo  della
          Guardia di finanza sono i seguenti: 
                  a. ruolo normale, nel cui ambito sono  istituiti  i
          seguenti  comparti:  1)  ordinario;   2)   aeronavale;   3)
          speciale; 
                  d. ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 
                2. Il maestro direttore ed il maestro vice  direttore
          della banda  musicale  della  Guardia  finanza  di  cui  al
          decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati
          nell'organico del ruolo normale-comparto speciale. 
                3. Gli ufficiali dell'ausiliaria,  gli  ufficiali  di
          complemento, gli ufficiali  della  riserva  nonche'  quelli
          della riserva di complemento sono rispettivamente  iscritti
          in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 
              3-bis. A decorrere  dalla  data  di  transito  prevista
          dall'art. 36, comma 33, del decreto legislativo  29  maggio
          2017, n. 95, i militari della Guardia di  finanza  nominati
          sottotenenti  di  complemento  ovvero  della   riserva   di
          complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n.  234  e
          della legge 27 febbraio 1955, n. 84,  sono  rispettivamente
          iscritti nel corrispondente ruolo del congedo  relativo  al
          ruolo normale - comparto speciale.». 
              «Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per  conseguire  la
          nomina ad ufficiale in servizio  permanente  effettivo  del
          Corpo della Guardia di finanza e'  necessario  possedere  i
          seguenti requisiti: 
                  a) essere cittadini italiani; 
                  b) essere in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea 
                  c) essere riconosciuti in  possesso  dell'idoneita'
          psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
          Ufficiale in servizio permanente; 
                  c-bis) rientrare  nei  parametri  fisici  correlati
          alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
          massa metabolicamente attiva secondo le  tabelle  stabilite
          dal decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
          2015, n. 207; 
                  c-ter) assenza di tatuaggi o  di  altre  permanenti
          alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
          a interventi  di  natura  comunque  sanitaria,  lesivi  del
          decoro dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione
          dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di  cui
          all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15
          marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito  dal  bando  di
          concorso; 
                  d)  essere  in  possesso  dei  diritti   civili   e
          politici; 
                  e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati   o
          dichiarati  decaduti  dall'impiego  presso   una   pubblica
          amministrazione,  licenziati  dal  lavoro  alle  dipendenze
          delle pubbliche amministrazioni a seguito  di  procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia,
          a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla  vita
          di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la
          specializzazione o la specialita' per cui si concorre; 
                  f) essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
          26 della legge 1° febbraio 1989, n.  53.  A  tal  fine,  il
          Corpo  della  guardia  di   finanza   accerta,   d'ufficio,
          l'irreprensibilita'  del  comportamento  del  candidato  in
          rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
          causa  di  esclusione   dall'arruolamento   anche   l'esito
          positivo agli accertamenti diagnostici, la guida  in  stato
          di ebbrezza costituente reato, l'uso  o  la  detenzione  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico,
          anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
                  g-quinquies)   non   essere   sottoposti    a    un
          procedimento disciplinare di corpo da  cui  possa  derivare
          l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna,  a
          un procedimento disciplinare di stato o a  un  procedimento
          disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17   delle   norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale; 
                  g-sexies) non  essere  sospesi  dall'impiego  o  in
          aspettativa; 
                  g-septies) non trovarsi, alla  data  dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato di  ufficiale
          del Corpo della guardia di finanza. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria  di
          secondo grado  richiesti  per  l'ammissione  all'Accademia,
          nonche' le lauree specialistiche o magistrali e  gli  altri
          titoli di studio validi per i concorsi  per  la  nomina  ad
          ufficiale in servizio  permanente  effettivo  ed  eventuali
          ulteriori requisiti. 
                2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti,
          se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando
          di concorso. 
                3. Con determinazione del Comandante  Generale  della
          Guardia di finanza sono stabilite: 
                  a. le tipologie e le modalita' di  svolgimento  dei
          concorsi  e  delle  relative  prove  e  fasi   concorsuali,
          compreso l'ordine di successione delle  stesse  prevedendo,
          ove  necessario,  programmi  e   prove   differenziati   in
          relazione ai titoli di studio richiesti o ai  posti  per  i
          quali si concorre; 
                  b. la composizione delle commissioni  esaminatrici,
          presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia
          di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu'
          esperti  o  docenti  nelle  materie  o  prove  oggetto   di
          valutazione, in servizio  presso  istituti  pubblici  o  in
          quiescenza da non piu' di tre anni  dalla  data  di  nomina
          della commissione. 
                3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e  di
          cui all'art. 2, commi 2 e 3,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  12  ottobre  2004,  n.   287,   per   la
          partecipazione  ai  concorsi  per  la  nomina   a   maestro
          direttore e vice direttore  in  servizio  permanente  della
          Banda musicale del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          richiesto: 
                  a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni  18
          e non superiore ad anni 40. Per  i  concorrenti  che  siano
          gia' componenti  della  Banda  musicale  della  Guardia  di
          finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; 
                  b) il  non  essere  stati  rinviati  d'autorita'  o
          espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del
          Corpo della guardia di finanza o  giudicati  non  idonei  a
          prestare servizio nel medesimo complesso bandistico. 
                3-bis.  Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente
          decreto  si  osservano  le  norme  concernenti  i  pubblici
          concorsi laddove compatibili con la specificita' del  Corpo
          della guardia di finanza. A tal fine il bando  di  concorso
          tiene conto  anche  delle  esigenze  di  funzionalita'  del
          medesimo Corpo e di economicita'  e  snellezza  dell'azione
          amministrativa. 
                4.  Nei  concorsi  per  la  nomina  ad  ufficiale  in
          servizio   permanente   effettivo,   l'Amministrazione   ha
          facolta' di colmare le vacanze organiche che  si  dovessero
          verificare entro la data di approvazione della  graduatoria
          nel limite di un decimo dei posti  messi  a  concorso.  Nel
          caso in cui alcuni dei posti  messi  a  concorso  risultino
          scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla
          data  di  inizio  dei  corsi,  possono  essere  autorizzate
          altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine  di
          graduatoria. Qualora la durata del corso sia  inferiore  ad
          un anno, detta facolta' puo'  essere  esercitata  entro  un
          dodicesimo della durata del corso stesso. Decorsi i termini
          per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o
          decadenze, le graduatorie redatte al termine  dei  concorsi
          cessano di avere validita'. Le riserve di posti previste da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini non possono complessivamente  superare  un  terzo
          dei posti messi a concorso. 
                5. Per la partecipazione ai concorsi  finalizzati  al
          reclutamento degli ufficiali non si applicano  gli  aumenti
          dei limiti di eta' eventualmente previsti per  l'ammissione
          ai pubblici impieghi. 
                6.   Nel   caso   di   ammissione   all'Accademia   o
          conseguimento  della  nomina  ad  ufficiale   in   servizio
          permanente effettivo per  effetto  delle  disposizioni  del
          presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione
          di continuita', dagli ufficiali di complemento,  dai  ruoli
          ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri,  qualora
          gli emolumenti fissi  e  continuativi  in  godimento  siano
          superiori a quelli  spettanti  nella  nuova  posizione,  e'
          attribuito  un  assegno  personale   pari   alla   relativa
          differenza,   riassorbibile   con   i   futuri   incrementi
          stipendiali conseguenti a  progressione  di  carriera  o  a
          disposizioni normative a carattere generale.». 
                «Art. 6 (Ufficiali  del  ruolo  normale).  -  1.  Gli
          ufficiali del ruolo normale  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza sono tratti mediante concorso: 
                  a) pubblico; 
                  b) interno. 
                2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi
          del comma 1 e'  stabilito  dal  Comandante  generale  della
          guardia di finanza. 
                3. Nell'ambito  del  concorso  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza
          puo' destinare fino al 25 per  cento  dei  posti  a  favore
          degli  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,  sovrintendenti,
          appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che,  nell'ultimo
          quinquennio, esclusi i periodi di  formazione,  sono  stati
          impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo  e
          risultano in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) aver conseguito una delle lauree  specialistiche
          o magistrali previste dal decreto di cui all'art. 5,  comma
          2; 
                  b) essere in possesso di una delle specializzazioni
          dei predetti servizi navale o aereo; 
                  c) aver riportato nell'ultimo biennio la  qualifica
          finale  non  inferiore   a   «superiore   alla   media»   o
          equivalente.». 
                «Art. 6-bis (Accesso mediante  concorso  pubblico  al
          ruolo normale  -  comparti  ordinario  e  aeronavale  degli
          ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti
          ordinario  e  aeronavale,  selezionati  mediante   concorso
          pubblico, sono tratti  con  il  grado  di  sottotenente  da
          coloro che  hanno  completato,  con  esito  favorevole,  il
          secondo anno  di  corso  dell'Accademia  della  Guardia  di
          finanza. 
                2. L'eta'  per  la  partecipazione  al  concorso  per
          l'ammissione all'Accademia della  Guardia  di  finanza  non
          puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni  alla
          data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo  di
          22  anni  e'  elevato  a  28  anni  per  gli  ufficiali  di
          complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con  almeno
          18 mesi di servizio, gli appartenenti ai  ruoli  ispettori,
          sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri,   i   finanzieri
          ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi  finanzieri
          anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza. 
                3. Nel limite delle riserve di posti di cui  all'art.
          5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia  di
          cui al presente articolo, la determinazione del  Comandante
          generale della guardia di finanza di cui all'art. 5,  comma
          3, puo' prevedere riserve di posti a favore  dei  diplomati
          presso le Scuole militari nella misura massima del  30  per
          cento dei posti disponibili. 
                4.  Il  ciclo  formativo  dell'ufficiale  del   ruolo
          normale in servizio permanente di cui al presente  articolo
          e' a carattere universitario, per  il  conseguimento  della
          laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e'
          articolato in: 
                  a) un corso di Accademia, di durata  triennale,  da
          frequentare  per  due  anni  nella  qualita'   di   allievo
          ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente; 
                  b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da
          frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per  un
          anno nel grado di tenente. 
                5. I vincitori del concorso di cui all'art. 6,  comma
          1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del  primo  anno
          del corso di Accademia. La nomina  a  sottotenente  avviene
          secondo l'ordine della graduatoria formata al  termine  del
          secondo anno del corso di Accademia. Al termine  del  corso
          di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa
          dei tenenti. 
                6. Sono rinviati dal corso di Accademia e  dal  corso
          di Applicazione i frequentatori che: 
                  a) dichiarano, se allievi ufficiali, di  rinunziare
          al corso; 
                  b) dimostrano di non possedere il  complesso  delle
          qualita'  e  delle  attitudini  indispensabili   per   bene
          assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano. 
                7. Nel  caso  di  mancato  superamento  degli  esami,
          quando non ricorrono le condizioni di cui al  comma  6,  e'
          consentito   ripetere,   nell'ambito   dell'intero    ciclo
          formativo, un solo anno del corso di Accademia o del  corso
          di Applicazione.  Il  frequentatore  che,  per  la  seconda
          volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso.  Coloro
          i quali risultano  assenti  all'ultima  sessione  di  esami
          utile dell'anno di corso frequentato per cause  documentate
          e indipendenti dalla propria volonta' o per  effetto  delle
          disposizioni di cui all'art. 1494 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32  e  47  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono  ammessi  a
          ripetere  l'anno  di   corso   senza   essere   considerati
          ripetenti.  L'ufficiale  allievo  ammesso  a  ripetere   il
          secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato
          superamento degli esami  e'  immesso  in  servizio  con  la
          medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui
          ha ultimato il ciclo formativo  ed  e'  iscritto  in  ruolo
          secondo la graduatoria redatta al termine  del  quinquennio
          dello stesso corso. 
                8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di
          Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi  infrazioni
          disciplinari. 
                9. Il frequentatore  dei  corsi  di  Accademia  e  di
          Applicazione di cui al comma 4, vincitore del  concorso  ai
          sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), che  perde  in  via
          definitiva  l'idoneita'  psicofisica   al   volo   o   alla
          navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole
          del Comandante generale della guardia di finanza, il  ciclo
          formativo previsto dal  presente  articolo  permanendo  nel
          ruolo normale - comparto aeronavale. 
                10.  La  domanda  di  cui  al  comma  9  deve  essere
          presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che
          ha accertato, in via definitiva, la perdita  dell'idoneita'
          psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di  mancata
          presentazione della domanda entro il termine  indicato  nel
          primo periodo, il frequentatore e' rinviato  dal  corso  di
          Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere  dal
          giorno  successivo  a  quello  di  scadenza  dello   stesso
          termine. 
                11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o
          dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla
          ferma contratta e per l'ufficiale allievo  il  collocamento
          in congedo assoluto, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di
          finanza. 
                12. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinate   le
          modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di  Accademia  e  di
          Applicazione,  ivi  comprese  quelle  di  formazione  delle
          graduatorie di cui al  comma  5,  nonche'  le  cause  e  le
          procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di
          espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio  e  i
          relativi programmi sono stabiliti  con  determinazione  del
          Comandante generale della guardia di finanza. 
                13. Gli allievi o gli ufficiali  rinviati  o  espulsi
          non  possono  partecipare   ai   successivi   concorsi   di
          ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti  alla  Forza
          armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di
          leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia  erano  gia'
          in servizio nella Guardia di finanza,  essi  riassumono  la
          precedente posizione di stato, fatta salva  l'adozione  nei
          loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il
          periodo di durata del corso e', in tal caso, computato  per
          intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.». 
                «Art. 6-ter (Accesso  mediante  concorso  interno  al
          ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali). - 1. Al
          concorso di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  b),  possono
          partecipare gli appartenenti alla Guardia  di  finanza,  in
          servizio permanente, dei ruoli  ispettori,  sovrintendenti,
          appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica
          o magistrale prevista dal decreto di cui all'art. 5,  comma
          2, che: 
                  a) abbiano almeno 30 anni di  eta'  e  non  abbiano
          superato il 45°  anno  alla  data  indicata  nel  bando  di
          concorso; 
                  b)  abbiano  riportato   nell'ultimo   biennio   la
          qualifica finale non inferiore a "superiore alla  media"  o
          equivalente. 
                2. I vincitori del concorso di cui all'art. 6,  comma
          1, lettera b), sono ammessi  alla  frequenza  di  un  corso
          presso l'Accademia della Guardia di finanza di  durata  non
          inferiore a un anno, al termine  del  quale  sono  nominati
          sottotenenti  del  ruolo  normale  -  comparto  speciale  e
          iscritti in ruolo secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
          fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione  del
          medesimo corso. 
                3. Ai frequentatori del corso di cui al  comma  2  si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'art. 6-bis, commi 6, 7, 8, 11 e 13. Con il  decreto  di
          cui  all'art.  6-bis,  comma  12,  sono   disciplinate   le
          modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle  di
          formazione  della  graduatoria,  nonche'  le  cause  e   le
          procedure di rinvio ed  espulsione  dei  frequentatori.  Le
          materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con
          determinazione del Comandante  generale  della  guardia  di
          finanza. 
                4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui  al
          comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'art. 6, comma
          3, lettera b), che  perde  in  via  definitiva  l'idoneita'
          psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di
          cui al comma  2  permanendo  nel  ruolo  normale  -comparto
          speciale. 
                5. ». 
                «Art.       9       (Ufficiali       del        ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al  ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
          finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini in possesso di laurea specialistica o  magistrale
          in discipline  attinenti  alla  specialita'  per  la  quale
          concorrono  o  anche  di   ulteriori   titoli   di   studio
          specialistici  o  abilitativi,  individuati  dal  bando  di
          concorso tra quelli previsti dal decreto di cui all'art. 5,
          comma 2, che non abbiano superato il 32° anno di eta'.  Per
          gli  ispettori,  i  sovrintendenti,  gli  appuntati   e   i
          finanzieri del Corpo della guardia  di  finanza  il  limite
          massimo di eta' di cui al presente comma e'  elevato  a  45
          anni. 
                2. I requisiti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          posseduti,  se  non  diversamente  stabilito,   alla   data
          indicata  nel  bando  di  concorso.  A  parita'  di  merito
          costituisce titolo preferenziale l'aver  prestato  servizio
          senza demerito  nel  Corpo  della  guardia  di  finanza.  I
          candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito
          del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla  frequenza
          di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo
          conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita  medica
          di incorporamento e sottoscrizione della  prescritta  ferma
          di  servizio  di  cui  all'art.  11,  nominati  tenenti   a
          decorrere dalla data di inizio del corso  di  formazione  e
          iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli
          effetti economici della nomina  decorrono,  in  ogni  caso,
          dalla data di  effettivo  incorporamento.  Al  termine  del
          corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in
          base al punteggio  conseguito  nella  graduatoria  di  fine
          corso. 
                3.   Agli   ufficiali   frequentatori    del    corso
          tecnico-logistico-amministrativo si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui all'art.  6-bis,  commi
          6, 7, 8, 11 e 13. 
                4. Con il regolamento di cui  all'art.  6-bis,  comma
          12, sono  disciplinate  le  modalita'  di  svolgimento  del
          corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie,
          nonche' le cause e le procedure di rinvio e  di  espulsione
          dei frequentatori. Le  materie  di  studio  ed  i  relativi
          programmi sono stabiliti con determinazione del  Comandante
          Generale della Guardia di finanza. 
              4-bis.    Gli    ufficiali     medici     del     ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo  accedono  ai   corsi   di
          specializzazione unicamente ai sensi dell'art. 35, comma 3,
          del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma
          la  facolta'  del  Corpo  della  guardia  di   finanza   di
          autorizzare, a domanda  dell'interessato,  la  prosecuzione
          del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione
          in servizio presso il medesimo Corpo secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 40, comma 2, del decreto legislativo  17
          agosto 1999, n. 368.». 
                «Art. 10 (Alimentazione dei ruoli). -  1.  Il  numero
          dei  posti  da   mettere   annualmente   a   concorso   per
          l'immissione: 
                  a)  nel   ruolo   normale -   comparti   ordinario,
          aeronavale  e  speciale  non  puo'  superare   le   vacanze
          esistenti  nell'organico  degli  ufficiali  inferiori   ne'
          eccedere, comunque, per ciascun comparto, un undicesimo del
          predetto organico; 
                  b) nel ruolo  tecnico-logistico-amministrativo  non
          puo'   superare   le   vacanze   esistenti    nell'organico
          complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di  detto
          ruolo.». 
                «Art. 11 (Obblighi di  servizio). -  1.  Gli  allievi
          ufficiali  reclutati  ai  sensi   dell'art.   6-bis   hanno
          l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al  corso,
          una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a  sottotenente
          hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni,
          che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data
          di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto
          per la nomina a ufficiale. 
                2. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'art.
          6-ter hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette  anni
          decorrente dall'inizio del corso di formazione  ovvero,  se
          posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. 
                2-bis.  Gli  ufficiali  allievi  reclutati  ai  sensi
          dell'art. 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette
          anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero,
          se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.
          Tale obbligo di servizio  costituisce  presupposto  per  la
          nomina a ufficiale. 
                3. Per gli ufficiali di cui all'art. 2161 del decreto
          legislativo, n. 66/2010, si applicano i  periodi  di  ferma
          previsti dal medesimo articolo,  che  assorbono  quella  da
          espletare ai sensi del comma 1. 
                4. Gli ufficiali in  servizio  permanente  ammessi  a
          frequentare corsi di elevato livello tecnico  professionale
          o  destinati  ad  incarichi  particolarmente   qualificanti
          all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad
          una ferma di cinque anni che decorre dalla data: 
                  a. di conclusione dei corsi stessi o da  quella  di
          cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; 
                  b. del provvedimento di  rinvio  o  espulsione  dai
          corsi; 
                  c. di presentazione della domanda di dimissione dal
          corso. 
                5. Il periodo  di  cui  al  comma  4,  e'  aggiuntivo
          rispetto alla ferma eventualmente in atto. 
                6. I corsi e gli incarichi di cui  al  comma  4  sono
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze. 
                6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma
          di cui al presente articolo e  all'art.  2161  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i  periodi
          di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'art.  884,
          comma  2,  lettere  a),  b),  d),  e)  e  i)  del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  nonche'  i  periodi  di
          frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'art.
          2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e  dei  corsi  per  la
          formazione specialistica dei medici  di  cui  all'art.  40,
          comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
                6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo
          che, per  esigenze  dell'amministrazione,  previa  domanda,
          sono ammessi a corsi di dottorato di  ricerca  universitari
          sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a
          due volte e mezzo il  numero  di  anni  prescritto  per  il
          conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre
          dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello  stesso
          e' aumentata dell'eventuale residuo periodo  di  precedente
          ferma contratta, ancora da espletare. 
              6-quater. Fermi  restando  i  casi  di  proscioglimento
          dalla  ferma  normativamente  previsti,  gli  obblighi   di
          servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali
          allievi e dagli  ufficiali  in  applicazione  del  presente
          articolo e degli articoli  964,  965  e  2161  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano  i  medesimi  al
          servizio nell'ambito del Corpo della  guardia  di  finanza.
          L'assunzione presso altre  Pubbliche  amministrazioni,  che
          determina la  cessazione  del  rapporto  di  impiego,  puo'
          avvenire esclusivamente al termine  del  periodo  di  ferma
          contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.». 
                «Art. 15 (Norme procedurali). - 1. Le commissioni  di
          avanzamento sono convocate,  ai  sensi  dell'art.  14,  dal
          Comandante Generale della Guardia di  finanza  con  propria
          determinazione  e,   per   l'espletamento   delle   proprie
          attivita', possono avvalersi della competente articolazione
          tecnica del Comando Generale. 
                2. I componenti delle commissioni si pronunciano  con
          votazione  palese  in  ordine  inverso  di   grado   e   di
          anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo. 
                3. Le commissioni sono validamente costituite con  la
          presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto  al
          voto. 
                4. Le deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  dei
          presenti.  In  caso  di  parita'  prevale   il   voto   del
          Presidente.». 
                «Art. 21 (Procedura di valutazione degli  avanzamenti
          a scelta). - 1. Il giudizio  di  avanzamento  a  scelta  si
          articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare
          se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo  o
          non  idoneo  all'adempimento  delle  funzioni   del   grado
          superiore.   E'   giudicato   idoneo   dalla    commissione
          l'ufficiale  che  riporta  un  numero  di  voti  favorevoli
          superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno
          riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali  che  hanno
          riportato giudizio di non  idoneita'  sono  iscritti  dalla
          commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. 
                2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascun
          degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da  uno
          a trenta. La commissione,  in  base  al  punto  attribuito,
          compila una  graduatoria  di  merito  di  detti  ufficiali,
          dando, a parita' di punti, precedenza al  piu'  anziano  in
          ruolo. 
                3.  Il  punto  di  merito  di  cui  al  comma  2,  e'
          attribuito dalla commissione con l'osservanza  delle  norme
          che seguono. 
                4. Quando il  giudizio  riguarda  ufficiali  fino  al
          grado  di  colonnello  compreso,  ogni   componente   della
          commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a  trenta
          per ciascun complesso di  elementi  di  cui  alle  seguenti
          lettere: 
                  a) qualita' morali, di carattere e fisiche. 
                  b) benemerenze di guerra e comportamento in  guerra
          e qualita' professionali dimostrate  durante  la  carriera,
          specialmente nel grado rivestito, con particolare  riguardo
          all'esercizio   del   comandante   o   delle   attribuzioni
          specifiche,  al  servizio  prestato  presso  reparti  o  in
          imbarco; 
                  c) doti intellettuali e di cultura, con particolare
          riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; 
                  d)  attitudine  ad  assumere  incarichi  nel  grado
          superiore, con specifico riferimento ai settori di  impiego
          di particolare interesse dell'Amministrazione. 
                5. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso
          di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del  comma
          4, sono divise per il numero  dei  votanti,  e  i  relativi
          quozienti, calcolati al  centesimo,  sono  sommati  tra  di
          loro.  Il  totale  cosi'  ottenuto  e'  quindi  diviso  per
          quattro,  calcolando  il  quoziente,  al  centesimo.  Detto
          quoziente  costituisce  il  punto  di   merito   attribuito
          all'ufficiale dalla commissione. 
                6. Quando il giudizio  riguardi  ufficiali  generali,
          ogni componente della commissione assegna all'ufficiale  un
          punto da uno a trenta in relazione agli  elementi  indicati
          nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel
          loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e'  divisa
          per il numero  dei  votanti,  calcolando  il  quoziente  al
          centesimo. Detto quoziente costituisce il punto  di  merito
          attribuito all'ufficiale dalla commissione. 
                7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi
          del  giudizio  di  merito  espresso  dalle  commissioni  di
          avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 
                7-bis. Nelle procedure di avanzamento a  scelta,  gli
          ufficiali del ruolo normale: 
                  a)  dei  comparti  ordinario  e  aeronavale,   sono
          iscritti  in  distinte  graduatorie  di  merito  fino  alla
          valutazione per  l'avanzamento  al  grado  di  generale  di
          divisione; 
                  b) del comparto speciale: 
                    1)  sono  iscritti  in  distinte  graduatorie  di
          merito per l'avanzamento  ai  gradi  di  maggiore,  tenente
          colonnello e colonnello della  prima  aliquota -  2^  e  3^
          valutazione; 
                    2) sono  valutati  unitamente  ai  parigrado  del
          comparto  ordinario   per   l'avanzamento   ai   gradi   di
          colonnello, prima aliquota  -  1^  valutazione,  seconda  e
          terza aliquota, e  generale  di  brigata  nonche'  iscritti
          nelle  medesime  graduatorie  di   merito.   Le   eventuali
          promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella
          1 per gli ufficiali del comparto ordinario. 
                7-ter. Al generale di brigata  del  ruolo  normale  -
          comparto  aeronavale  iscritto   al   primo   posto   della
          graduatoria di merito per l'avanzamento al grado  superiore
          e'  attribuita  la  promozione  al  grado  di  generale  di
          divisione qualora si constati che non risultino iscritti in
          ruolo con il grado di  generale  di  divisione,  altri  due
          ufficiali dello stesso comparto. 
                7-quater. I tenenti colonnelli "a  disposizione"  del
          ruolo normale, ai fini della valutazione per la  promozione
          di cui all'art. 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
          n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in  un'unica
          graduatoria di merito. 
                7-quinques. Nelle procedure di avanzamento a  scelta,
          gli ufficiali  del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo
          sono  iscritti  in  distinte  graduatorie  di   merito   in
          relazione: 
                  a) alla specialita', fino al grado di colonnello; 
                  b)  al  comparto,  per  il  grado  di  generale  di
          brigata. 
                8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 ,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita'
          e i criteri applicativi di cui al presente articolo.». 
                «Art. 22 (Approvazione degli atti  delle  Commissioni
          di avanzamento). - 1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito  per
          l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale. 
                2. Il Comandante Generale approva gli  elenchi  e  le
          graduatorie di merito per i  gradi  da  tenente  a  tenente
          colonnello. 
                3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli  idonei
          e nelle  graduatorie  di  merito,  approvati,  sono  idonei
          all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli  elenchi  dei
          non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento. 
                4. abrogato. 
                5. abrogato. 
                6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e'  data
          comunicazione dell'esito dell'avanzamento.». 
              «Art. 23 (Promozioni). - 1. (abrogato). 
                2. Qualora per un determinato grado  siano  previste,
          nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianita',  le
          stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali  da
          promuovere a scelta. 
                3. I tenenti colonnelli sono promossi a partire dalla
          prima delle aliquote  di  cui  all'art.  28,  comma  3,  e,
          nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le  modalita'  di
          cui all'art. 30, comma 2-bis, lettera a). 
                4.  La  promozione  e'  disposta  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado  non
          inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, per i generali di  corpo  d'armata.
          Per i rimanenti gradi si provvede  con  determinazione  del
          Comandante Generale. 
                5. La morte dell'ufficiale o la permanente  idoneita'
          fisica derivante da ferite, lesione o malattie riportate in
          servizio  o  per  causa  di  servizio,  non  impedisce   la
          promozione quando l'ufficiale  avrebbe  potuto  conseguirla
          con anzianita'  anteriore  alla  data  del  decesso  o  del
          sopravvenire della non idoneita'.». 
                «Art. 24 (Annullamento della  valutazione). -  1.  La
          valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria  di
          merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero
          giudicati  idonei  per  la  promozione  ad  anzianita'  che
          vengano a trovarsi in una  delle  condizioni  indicate  nel
          comma 3 dell'art. 18, e' annullata. 
                2. Il Comandante generale ha facolta' di annullare la
          valutazione degli ufficiali di  cui  al  comma  1  nei  cui
          riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'. 
                3. abrogato. 
                4.    All'ufficiale     e'     data     comunicazione
          dell'annullamento  della  valutazione  e  dei  motivi   che
          l'hanno determinata. 
                5. Il provvedimento di annullamento della valutazione
          di cui al  comma  1  e'  disposto  con  determinazione  dal
          Comandante Generale della Guardia di finanza.». 
                «Art. 25 (Perdita dei requisiti per la promozione). -
          1. L'autorita' che ritiene  che  un  dipendente  ufficiale,
          valutato  per  l'avanzamento  al  grado  superiore,   abbia
          perduto uno dei requisiti previsti dal presente decreto per
          la promozione deve inoltrare, nei  riguardi  dell'ufficiale
          stesso, proposta di annullamento della valutazione. 
                2.  Sulla  proposta,  corredata  dei   pareri   delle
          autorita'  gerarchiche,  decide  il  Comandante   Generale,
          sentita la Commissione  superiore  di  avanzamento,  se  si
          tratti di  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  tenente
          colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento,
          se si tratti di ufficiale di altro grado. 
                3. (abrogato). 
                4. L'ufficiale di cui al comma 1 nei cui confronti e'
          annullata la valutazione e' non idoneo all'avanzamento. 
                5.    All'ufficiale     e'     data     comunicazione
          dell'annullamento  della  valutazione  e  dei  motivi   che
          l'hanno determinato.». 
                «Art.  26  (Promozioni  non  annuali.  Promozioni   a
          seguito di cause di esclusione). - 1. Per i gradi del ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni  a
          scelta non  si  effettuano  tutti  gli  anni,  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  o  il  Comandante  Generale
          della Guardia di finanza, per gli  anni  in  cui  non  sono
          previste promozioni, approvano egualmente  la  graduatoria.
          Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si
          verificano una o piu'  vacanze  nei  gradi  rispettivamente
          superiori e, in tal caso,  il  nuovo  ciclo  di  promozioni
          decorre da tale anno. 
                2.  Qualora  nei  confronti  di  un   ufficiale   sia
          annullata la valutazione  a  scelta  per  una  delle  cause
          stabilite dalla legge, acquisisce titolo alla promozione il
          parigrado  collocato  nella  graduatoria  di  merito   dopo
          l'ultimo  degli  ufficiali  gia'  in  posizione  utile  per
          l'avanzamento al grado superiore.». 
                «Art. 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). -
          1. Il 30 settembre di ogni  anno,  il  Comandante  Generale
          della  Guardia  di  finanza,  con  propria  determinazione,
          indica gli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado
          superiore per l'anno  successivo.  In  tali  determinazioni
          sono inclusi: 
                  a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
          suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni  prescritte
          dall'art. 27; 
                  b)  gli  ufficiali  gia'  giudicati  idonei  e  non
          promossi, salvo quanto previsto al comma 3, e  purche'  non
          abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di
          avanzamento ai gradi di generale  del  ruolo  normale.  Nel
          computo delle sei  valutazioni  si  tiene  conto  anche  di
          quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente
          decreto; 
                  c) gli ufficiali nei cui confronti e' stata sospesa
          la valutazione nell'anno precedente o da rivalutare perche'
          sono venute a cessare le cause che ne  avevano  determinato
          l'annullamento della valutazione e, nel caso abbiano subito
          detrazioni di anzianita' ai sensi della legge  sullo  stato
          degli ufficiali, sempre che risultino piu'  anziani  di  un
          pari grado gia'  valutato.  Sono  compresi,  altresi',  gli
          ufficiali trovatisi nelle condizioni di  cui  all'art.  18,
          comma 2; 
                  c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento
          della promozione  al  grado  superiore,  i  colonnelli  del
          comparto aeronavale; 
                  c-ter) gli ufficiali nei cui confronti  e'  cessata
          la causa impeditiva che ne aveva  determinato  l'esclusione
          da aliquote per precedenti annualita'. 
                2. Per gli avanzamenti ad anzianita' alla data del 30
          settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione  gli
          ufficiali che nel corso dell'anno  successivo  maturano  il
          requisito della permanenza minima nel grado  richiesto  per
          la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e  alla
          colonna 12 della tabella 4 allegate  al  presente  decreto.
          Resta fermo che alla suddetta data  l'ufficiale  deve  aver
          maturato le altre condizioni di cui all'art. 27. 
                3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare
          per l'avanzamento sono inclusi  in  tre  distinte  aliquote
          formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella
          tabella 1 allegata  al  presente  decreto.  Il  periodo  di
          servizio svolto dopo  l'ultima  valutazione  nella  seconda
          aliquota  assume  particolare  rilevanza  ai   fini   della
          valutazione dei  tenenti  colonnelli  inclusi  nella  terza
          aliquota. 
                3-bis. I generali di  brigata  del  ruolo  normale  -
          comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte  per
          l'avanzamento al grado superiore e  iscritti  in  occasione
          dell'ultima valutazione nell'ultimo  terzo  della  relativa
          graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente  per
          l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per  gli
          anni successivi. 
                3-ter. I colonnelli  del  ruolo  normale  -  comparto
          ordinario,  gia'  valutati   almeno   quattro   volte   per
          l'avanzamento al grado superiore e  iscritti  in  occasione
          dell'ultima valutazione nella seconda meta' della  relativa
          graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente  per
          l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per  gli
          anni successivi. 
                3-quater. I tenenti colonnelli del  ruolo  normale  -
          comparto ordinario che, in occasione della  3^  valutazione
          nella terza aliquota, sono  iscritti  nella  seconda  meta'
          della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati
          nel servizio permanente effettivo. 
                4. 
                5. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento
          sono inseriti nell'aliquota dei parigrado da  valutare  per
          l'avanzamento  per   l'anno   successivo.   Gli   ufficiali
          giudicati idonei e  utilmente  posizionati  nella  relativa
          graduatoria di merito, in caso  di  valutazione  a  scelta,
          sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale
          sono stati valutati l'ultima volta. 
                6. Gli ufficiali giudicati per la seconda  volta  non
          idonei  all'avanzamento  sono  ulteriormente  valutati  nel
          quarto anno successivo ad  ogni  giudizio  negativo  e,  se
          giudicati idonei e  utilmente  posizionati  nella  relativa
          graduatoria di merito, in caso  di  valutazione  a  scelta,
          sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale
          sono stati valutati l'ultima volta. 
                7. La  non  idoneita'  all'avanzamento  nel  servizio
          permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella
          posizione di congedo. 
                8. Il Comandante Generale con propria  determinazione
          indica gli ufficiali che non possono  essere  valutati  per
          l'avanzamento  per  non  aver   raggiunto   le   condizioni
          prescritte dall'art. 27, comma 1.  Essi  sono  poi  inclusi
          nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva
          alla data del raggiungimento delle predette condizioni.». 
                «Art.  29  (Vacanze  organiche). -   1.   Determinano
          vacanze organiche. 
                  a) le promozioni; 
                  b) le cessazioni dal servizio permanente; 
                  c) i trasferimenti in altro ruolo; 
                  d) i collocamenti  in  soprannumero  agli  organici
          disposti per legge; 
                  e) i decessi. 
                2.  Le  vacanze  decorrono  dalla  data  in  cui   si
          verificano le cause che le hanno determinate  nei  casi  di
          cui alle lettere a), b), c) e d), del comma  1,  e  per  la
          lettera e), del medesimo comma,  dal  giorno  successivo  a
          quello del decesso. 
                3. (abrogato). 
                4. Al riassorbimento delle posizioni degli  ufficiali
          che cessano dal  soprannumero  si  procede  al  verificarsi
          della  prima  vacanza  successiva  all'attribuzione   delle
          promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a
          quello della cessazione della posizione di soprannumero.». 
                «Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in  cui
          l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
          fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle  tabelle
          1 e 4 allegate al presente decreto. A partire dall'aliquota
          di valutazione per il 2020, la decorrenza delle  promozioni
          a  scelta  e'  fissata  al  1°  gennaio  dell'anno  cui  si
          riferisce l'aliquota di valutazione. 
                2. Le promozioni ad  anzianita'  sono  conferite  con
          decorrenza  dal  giorno  del  compimento  delle  anzianita'
          richieste alla colonna 5della tabella 1 e alla  colonna  12
          della tabella 4, allegate al presente decreto. 
                2-bis. Sulla scorta delle  graduatorie  di  merito  e
          degli elenchi degli  idonei,  si  procede  all'attribuzione
          della promozione: 
                  a) agli ufficiali  valutati  a  scelta  nell'ordine
          della graduatoria di merito e  dei  comparti  di  cui  alle
          colonne 2 e 7 della  tabella  n.  1  allegata  al  presente
          decreto  legislativo,  compresi  nel   numero   dei   posti
          corrispondente a quello delle promozioni da conferire; 
                  b)  agli  ufficiali  valutati   ad   anzianita'   e
          giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo. 
                3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite
          anche in soprannumero agli organici  previsti  dalle  norme
          vigenti. Le  eventuali  eccedenze  che  si  determinano  in
          applicazione delle norme di  cui  al  presente  comma  sono
          assorbite con  le  vacanze  che  si  verificano  per  cause
          diverse  da  quelle  determinate  dalle  promozioni,  salvo
          l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri  di
          cui al comma 4 e dell'art. 2145 del decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. 
                4. Qualora il conferimento delle  promozioni  annuali
          determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze
          rispetto agli organici  di  legge,  salvo  quanto  disposto
          dall'art. 2145, comma 3, del decreto legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, il collocamento in aspettativa  per  riduzione
          di quadri e' effettuato solo nel caso in  cui  la  predetta
          eccedenza  non  possa  essere  assorbita  nelle   dotazioni
          complessive del grado fissate dal presente  decreto  per  i
          ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si
          determinano  eccedenze  non  totalmente  riassorbibili,  e'
          collocato  in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri,  se
          colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano  e,  a
          parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero,
          se generale, l'ufficiale che, tra quelli  con  la  maggiore
          anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione,
          sia anagraficamente il piu' anziano. 
                4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro  direttore
          della banda musicale del Corpo della guardia di finanza  di
          cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
          79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze  di
          cui al comma 4.». 
                «Art. 31 (Modalita' per  colmare  le  vacanze). -  1.
          Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per
          l'anno dalle tabelle  1  per  il  ruolo  normale  -comparto
          ordinario e 4, allegate al presente decreto, si  constatino
          al 1° luglio vacanze nel grado superiore,  le  stesse  sono
          colmate con  promozioni  aggiuntive.  Tali  promozioni  non
          possono eccedere un decimo del numero delle  promozioni  da
          effettuare  nell'anno  e,  comunque,  non  possono   essere
          inferiori all'unita'. Le promozioni aggiuntive al grado  di
          colonnello  del  ruolo  normale  -comparto  ordinario  sono
          ripartite tra le tre  aliquote,  in  misura  non  superiore
          all'unita', con determinazione del Comandante generale. 
                2.  Qualora  il  numero  degli  ufficiali  dichiarati
          idonei all'avanzamento a scelta  sia  inferiore  al  numero
          delle promozioni stabilite per l'anno,  le  promozioni  non
          effettuate  sono  portate  in  aumento  al   numero   delle
          promozioni   da   effettuare    nell'anno    immediatamente
          successivo. 
                3.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare  in
          servizio gli ufficiali dall'aspettativa per  riduzione  dei
          quadri ovvero dall'ausiliaria.» 
                «Art.  32  (Effetti  della  cessazione  delle   cause
          impeditive della  valutazione  o  della  promozione). -  1.
          All'ufficiale nei cui riguardi  il  procedimento  penale  o
          quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di
          una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole
          o  per  il  quale  sia  stata   revocata   la   sospensione
          dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato  in
          aspettativa per infermita' dipendente da causa di  servizio
          ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di
          servizio, quando sia valutato  o  nuovamente  valutato,  si
          applicano le disposizioni seguenti: 
                  a) l'ufficiale  appartenente  al  grado  nel  quale
          l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e
          gia' raggiunto dal turno di promozione, e'  promosso  anche
          se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'
          che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto
          luogo a suo tempo; 
                  b) l'ufficiale  appartenente  al  grado  nel  quale
          l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo  e  se
          riporti un punto di merito per cui sarebbe  stato  promosso
          qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito  in  una
          precedente graduatoria, e' promosso  anche  se  non  esiste
          vacanza nel  grado  superiore,  con  l'anzianita'  che  gli
          sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a  suo
          tempo. La promozione e' computata nel numero di  quelle  da
          effettuare per l'anno cui si riferisce  la  graduatoria  in
          occasione della  quale  l'ufficiale  e'  stato  valutato  o
          nuovamente valutato; 
                  c)  qualora   il   provvedimento   di   sospensione
          dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita'
          di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso  comando  o
          un altro di livello equivalente alla prima assegnazione  di
          comandi dopo la cessazione della causa impeditiva. 
                2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e  b),  del
          comma 1, si applicano: 
                  a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o
          di Sottosegretario di Stato; 
                  b) all'ufficiale per il quale sia  stata  annullata
          la valutazione a norma dell'art. 24; 
                  c) all'ufficiale non inserito  in  aliquota  a  suo
          tempo per mancanza delle  condizioni  prescritte  dall'art.
          27, e per  il  quale  il  raggiungimento  delle  condizioni
          anzidette  sia  stato  ritardato  per  motivi  di  servizio
          riconosciuti   dal   Comandante   generale   con    propria
          determinazione o per motivi di salute dipendenti  da  cause
          di servizio; 
                  c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio  ai
          sensi del comma 1 ovvero degli  articoli  33  e  34,  abbia
          maturato titolo all'inclusione in aliquota  per  annualita'
          pregresse.». 
                «Art. 33 (Effetti della cessazione  delle  cause  che
          hanno  determinato   la   sospensione   del   giudizio   di
          avanzamento). - 1. L'ufficiale nei cui riguardi  sia  stato
          sospeso  il  giudizio   sull'avanzamento   in   base   alle
          disposizioni di cui all'art. 18, comma 5, e'  valutato  per
          l'avanzamento quando le  autorita'  competenti  riconoscano
          cessati  i   motivi   della   sospensione.   La   posizione
          dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in  esame
          l'anno successivo. 
                2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma1,  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                  a) l'ufficiale  appartenente  al  grado  nel  quale
          l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e
          gia' raggiunto dal turno di promozione, e'  promosso  anche
          se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'
          che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto
          luogo a suo tempo; 
                  b) l'ufficiale  appartenente  al  grado  nel  quale
          l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo  e  se
          riporti un punto di merito per cui sarebbe  stato  promosso
          qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito  in  una
          precedente graduatoria, e' promosso  anche  se  non  esiste
          vacanza nel  grado  superiore,  con  l'anzianita'  che  gli
          sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a  suo
          tempo. La promozione e' computata nel numero di  quelle  da
          effettuare per l'anno successivo.». 
                «Art. 34 (Effetti della cessazione  delle  cause  che
          hanno  determinato   la   sospensione   del   giudizio   di
          avanzamento). - 1. Nei casi di rinnovazione di un  giudizio
          di  avanzamento  annullato  d'ufficio  o  in   seguito   ad
          accoglimento  di  ricorso  giurisdizionale  o  di   ricorso
          straordinario al Presidente della Repubblica  si  applicano
          le seguenti disposizioni: 
                  a) l'ufficiale  appartenente  al  grado  nel  quale
          l'avanzamento ha luogo ad anzianita' se  giudicato  idoneo,
          e' promosso al grado superiore  con  l'anzianita'  che  gli
          sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a
          suo tempo; 
                  b) l'ufficiale  appartenente  al  grado  nel  quale
          l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo  e  se
          riporti un punto di merito per cui sarebbe  stato  promosso
          qualora  attribuito  in  una  precedente  graduatoria,   e'
          promosso  al  grado  superiore  con  l'anzianita'  che  gli
          sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a  suo
          tempo. 
                ---2. La  promozione  di  cui  al  comma  1,  non  e'
          ricompresa tra quelle attribuite  nell'anno  in  cui  viene
          rinnovato il giudizio. Qualora non sussista  vacanza  nelle
          dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado  in  cui
          deve   essere   effettuata   la   promozione,   l'eventuale
          eccedenza,  determinata  dalla  promozione  stessa,   viene
          riassorbita al verificarsi della prima  vacanza  successiva
          al   1°   luglio   dell'anno    dell'avvenuta    promozione
          dell'interessato  e,  comunque,  entro   il   31   dicembre
          dell'anno successivo a quello in  cui  viene  rinnovato  il
          giudizio. Qualora entro  tale  data  non  siano  verificate
          vacanze, le eccedenze sono assorbite con  le  modalita'  di
          cui all'art. 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
          66. 
                3. All'ufficiale promosso a seguito di  ricorso,  che
          abbia superato il  limite  di  eta'  del  grado  conseguito
          ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento
          del  periodo  di  comando  o  di  attribuzioni   specifiche
          prescritto  per  l'avanzamento,  non   sono   richiesti   i
          requisiti di cui all'art. 27. 
                4. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3,  si
          applicano   anche   agli   ufficiali   che,   imputati   in
          procedimento  penale,  siano  stati  assolti  con  sentenza
          definitiva,  fatta  salva  la  definizione   dell'eventuale
          procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo  del
          giudizio va effettuato  entro  sei  mesi  dalla  cessazione
          dell'impedimento. 
                5. Il rinnovo del  giudizio  viene  effettuato  dagli
          organi  competenti   entro   sei   mesi   dall'annullamento
          d'ufficio o dalla notifica  all'amministrazione  competente
          della  pronuncia  giurisdizionale  che  ha   annullato   la
          precedente  valutazione.  Qualora  il   giudizio   contenga
          elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in  quadro
          del ricorrente, non e' necessario procedere  ad  una  nuova
          valutazione. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle
          finanze  provvede  d'ufficio  agli   adempimenti   per   la
          promozione del ricorrente. 
                6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a  tutte  le  rinnovazioni  di   giudizi   di   avanzamento
          successive alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, indipendentemente dall'anno di riferimento.». 
                «Art. 62 (Norme applicabili). - 1. Agli ufficiali dei
          ruoli  normale  e  tecnico-logistico-amministrativo   della
          Guardia di finanza per quanto  non  previsto  dal  presente
          decreto, si applicano le leggi  in  vigore  in  materia  di
          reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
          dell'Esercito. 
                1-bis. I riferimenti all'avvenuta  iscrizione  ovvero
          non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre
          disposizioni normative, applicabili al Corpo della  guardia
          di finanza, si intendono riferiti al  posizionamento  nelle
          graduatorie  di  merito  stabilite  dal  presente   decreto
          legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la
          promozione al grado superiore. 
                2.   Le    assunzioni    di    personale    derivanti
          dall'attuazione  del  presente  decreto  sono  attuate  nel
          rispetto  delle  procedure   di   programmazione   previste
          dall'art. 39 della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.». 
                «Art. 64 (Competenze ed attribuzioni degli  ufficiali
          medici della Guardia di finanza). - 1.  In  relazione  alle
          esigenze di carattere sanitario, gli  ufficiali  medici  in
          servizio nel Corpo della Guardia  di  finanza,  oltre  alle
          competenze generali derivanti dal loro status di  ufficiali
          medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni: 
                  a)  partecipano,  con   voto   deliberativo,   alle
          commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli  193  e
          194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'
          vengano prese in esame pratiche relative al personale della
          Guardia di  finanza.  Provvedono,  anche  quali  componenti
          delle  commissioni   medico   ospedaliere   della   Sanita'
          Militare,   alle   valutazioni   collegiali   medico-legali
          inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti
          dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20  ottobre
          1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n.  407,  dalla
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 e  dalla  legge  23  dicembre
          2005, n. 266, in  materia  di  vittime  del  dovere,  della
          criminalita' organizzata, del terrorismo,  delle  richieste
          estorsive e dell'usura; 
                  b) partecipano, con voto deliberativo,  nel  numero
          di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto,
          alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 189
          del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  allorche'
          sono prese in esame  pratiche  relative  al  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza. 
                  c) svolgono attivita' di  medico  nel  settore  del
          lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della  Guardia
          di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni
          tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita'  di
          sorveglianza  e  vigilanza  nonche'  a  quella  di   medico
          competente  previste  dalle  disposizioni  in  materia   di
          sicurezza sui luoghi di  lavoro,  ai  sensi  della  vigente
          normativa; 
                  d)  a  richiesta  degli   interessati,   forniscono
          assistenza al personale del Corpo,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avanti  alle  commissioni
          medico   ospedaliere   deputate   all'accertamento    della
          dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte. 
                1-bis. Agli ufficiali superiori medici  che  dirigono
          uffici  sanitari  del  Corpo  della  guardia   di   finanza
          spettano, in relazione al personale del  medesimo  Corpo  e
          limitatamente alle attribuzioni di cui  all'art.  1880  del
          decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  i  compiti
          previsti per le infermerie presidiarie di cui all'art.  199
          del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
                2.  Ai  fini  del   soddisfacimento   delle   proprie
          esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo': 
                  a) stipulare particolari convenzioni con  strutture
          sanitarie pubbliche e, ove necessario,  anche  con  singoli
          professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti  del
          bilancio; 
                  b) fruire, a livello locale  come  centralmente,  a
          condizione di reciprocita',  delle  strutture  sanitarie  e
          veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia. 
                2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della  guardia
          di finanza provvede, ai sensi del  regio  decreto-legge  19
          gennaio 1928, n. 26, convertito  dalla  legge  6  settembre
          1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della
          salute del personale in  servizio  con  le  risorse  umane,
          finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente
          nonche', anche a favore del  personale  in  congedo  e  dei
          rispettivi  familiari,  con  le  risorse   del   Fondo   di
          assistenza per i  finanzieri,  integralmente  riassegnabili
          secondo  le  norme  previste  dal  relativo   statuto.   Si
          applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195
          del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate  le
          conseguenti      disposizioni      tecniche       attuative
          dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo  Corpo
          e dei rapporti con il predetto Fondo.».