Art. 29 Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 1. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.». b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole «all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti di appello.»; 2) al comma 3, le parole «non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere impiegati in attivita' amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto». c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: a) alla lettera a) le parole «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»; b) alla lettera b) le parole «per la grazia e la giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «per la giustizia»; c) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: «e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' limitatamente al contingente assegnato»; d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»; d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, le parole «istituti di prevenzione e di pena» sono sostituite dalle seguenti: «istituti penitenziari» 2) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali».
Note all'art. 29: - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 9 e 19 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. 2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio. 3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.». «Art. 5 (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'art. 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti di appello. 3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attivita' amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto. 4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato. 5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.». «Art. 9 (Doveri di subordinazione). - 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro della giustizia; b) dei Sottosegretari di Stato per la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' limitatamente al contingente assegnato; d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; e) del provveditore regionale; f) del direttore dell'istituto; g) dei superiori gerarchici.». «Art. 19 (Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali). - 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali. 2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialita'. 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato. 4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attivita' politica all'interno delle carceri. 5. Il personale degli istituti penitenziari puo' tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio: a) in locali dell'Amministrazione che, ne stabilisce le modalita' d'uso; b) in locali aperti al pubblico. 6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali e' corrisposta la normale retribuzione. 7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto. 8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto. 9. La partecipazione del personale alle riunioni e' in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio. 10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali. 11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali. 12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonche' quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14. 13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali. 14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie: a) il trattamento economico; b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative; c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti; e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; f) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale; g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche; h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 41. 15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario delegato e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalita' ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14.