Art. 3 
 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                       24 aprile 1982, n. 335 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma  3-bis,  al  primo  periodo,  la  parola
«otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al  comma  1,  dopo  le  parole  «pubblico  concorso»,  sono
aggiunte le seguenti: «per titoli ed esame», e alla lettera a),  dopo
le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte  le  parole:  «civili
e», e alla lettera e) le parole «morali e» sono soppresse; 
      2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Al concorso  non
sono  ammessi   coloro   che   sono   stati,   per   motivi   diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o  prosciolti,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; non sono,  altresi',  ammessi  coloro  che
hanno  riportato  condanna  anche  non  definitiva  per  delitti  non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per  delitti  non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o
lo sono stati senza  successivo  annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»; 
      3)  al  comma  7,   le   parole   «decreto   del   capo   della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,»; 
    c) all'articolo 6-bis: 
      1) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Durante il corso,  essi  possono  essere  sottoposti  a  valutazione
attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono  particolare
qualificazione.»; 
      2) al comma 4, al secondo periodo, le parole «decreto del  capo
della  polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza»  sono
sostituite dalla seguente: «regolamento» e dopo le  parole  «giudizio
di idoneita',» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Al termine  del  periodo  di  applicazione  pratica,  gli
agenti in prova conseguono la nomina  ad  agente  di  polizia  tenuto
conto della relazione favorevole  del  funzionario  responsabile  del
reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono  immessi  nel
ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»; 
      4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.»; 
    d) all'articolo 6-ter, al comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita
dalla seguente: «d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di  sessanta  giorni,
anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo
caso gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova,  dopo  la  riacquistata
idoneita'   fisico-psichica,   sono   ammessi,   rispettivamente,   a
partecipare al primo corso successivo e  a  ripetere,  per  una  sola
volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui  l'assenza
e' dovuta a gravi  infermita',  anche  non  dipendenti  da  causa  di
servizio,  che  richiedono  terapie  salvavita  ed   impediscono   lo
svolgimento  delle  attivita'  giornaliere,  o  ad  altre   ad   esse
assimilabili  secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico   legale
dell'Azienda sanitaria competente per  territorio,  il  personale,  a
domanda, e' ammesso  a  partecipare  al  corrispondente  primo  corso
successivo al  riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica  e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta
una delle cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alle
procedure per l'accesso alla qualifica. Gli agenti  in  prova  e  gli
allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre  trenta  giorni  sia
stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere  il  periodo
di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo  ai
periodi di assenza  dal  lavoro  previsti  dalle  disposizioni  sulla
tutela delle lavoratrici madri;»; 
    e) l'articolo 6-quater e' abrogato; 
    f) all'articolo 24-ter: 
      1) al  comma  2,  dopo  le  parole  «mansioni  esecutive»  sono
aggiunte le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»; 
      2) al comma 3, secondo periodo, la parola «otto» e'  sostituita
dalla seguente: «sei»; 
    g) all'articolo 24-quater: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Resta ferma la facolta',  per  il  personale  che  ha
conseguito  la  qualifica   di   vice   sovrintendente   per   merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure
di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso  alla  qualifica  di
vice sovrintendente  con  una  decorrenza  piu'  favorevole.  L'esito
positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra  nell'ambito
delle  risorse  ad  esse  destinate.  Ai  soggetti   interessati   e'
assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di
comunicazione della sede  di  successiva  assegnazione,  che  avviene
prima dell'inizio del relativo corso di formazione  professionale,  i
posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma  1,  lettera  b),
sono devoluti ai partecipanti alla  procedura  di  cui  al  comma  1,
lettera a), risultati idonei in  relazione  ai  punteggi  conseguiti.
Quelli  non  coperti  per  l'ammissione  al   corso   di   formazione
professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono  devoluti  agli
idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)»; 
      3)  al  comma  6,   le   parole   «decreto   del   capo   della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,», dopo  le  parole  «comma  1,  lettera  b)»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui
al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»  e  le
parole «e le altre modalita' attuative  delle  procedure  di  cui  al
medesimo comma 1» sono soppresse; 
      4) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla  qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1  puo'  essere
esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della
sede di successiva assegnazione, che  deve  essere  effettuata  prima
dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte,  della
facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica  iniziale  del  ruolo
dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata  comunicata,
in entrambi i casi, l'assegnazione con  mantenimento  della  sede  di
servizio,  e'  causa  di  esclusione  dalle  procedure  scrutinali  e
concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita'  immediatamente
successiva. 
        7-ter. I posti non assegnati ai sensi del  comma  7-bis  sono
attribuiti ai  soggetti  partecipanti  alla  medesima  procedura  del
soggetto che ha  formulato  la  rinuncia  utilmente  collocati  nella
relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le  disposizioni  di
cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio
del corso di formazione.»; 
    h) all'articolo 24-quinquies: 
      1) al comma 1, alla  lettera  c),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso  in  cui  l'assenza  e'  dovuta  a  gravi
infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono
terapie salvavita  ed  impediscono  lo  svolgimento  delle  attivita'
giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo  le  indicazioni
dell'Ufficio medico  legale  dell'Azienda  sanitaria  competente  per
territorio, il personale, a domanda,  e'  ammesso  a  partecipare  al
corrispondente primo corso successivo  al  riconoscimento  della  sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per
la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater.»; 
      2) dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Il
personale che non supera gli esami di fine  corso  e'  restituito  al
servizio d'istituto ed ammesso di diritto,  per  una  sola  volta,  a
partecipare al primo corso successivo.»; 
    i)  all'articolo  24-sexies,  comma  1,  la  parola  «cinque»  e'
sostituita dalla seguente: «quattro»; 
    l) all'articolo 27: 
      1) al comma 1: 
        a)  alla  lettera  a),  le  parole  «nel  limite  del»   sono
sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al  sessanta  per
cento e non inferiore al», la  parola  «comprendente»  e'  sostituita
dalle seguenti: «per titoli ed  esami,  consistenti  in»,  le  parole
«art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26» e  le  parole
«art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»; 
        b) alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta» sono
sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta  per
cento e non inferiore al quaranta», le parole «di servizio ed  esame»
sono sostituite dalle seguenti: «ed esami»,  e  dopo  le  parole  «in
possesso,» sono aggiunte le seguenti: «oltre che,»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        «1-ter.  Al  fine  di  garantire  l'organico  sviluppo  della
progressione del personale del ruolo degli ispettori, il  numero  dei
posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del
comma 1 e' determinato  considerando  la  complessiva  carenza  nella
dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla  base  degli  esiti  del
concorso pubblico, il concorso interno e'  bandito  in  modo  che  il
numero complessivo degli ispettori che accedono al  ruolo  attraverso
il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico  di
cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il  cinquanta
per cento dei posti complessivamente  messi  a  concorso  in  ciascun
anno.»; 
      3) al comma 3, al primo  periodo,  la  parola  «semestrale»  e'
soppressa; 
      4) al comma 4, la parola «60»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«sessanta»; 
      5)  al  comma  7,   le   parole   «decreto   del   capo   della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti:
«del presente articolo»; 
    m) all'articolo 27-bis: 
      1)  la  rubrica  «Nomina  a  vice  ispettore  di  polizia»   e'
sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per la  nomina  a  vice
ispettore»; 
      2) al comma 1, al primo periodo, le parole  «di  polizia»  sono
soppresse; 
      3) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole  «godimento  dei
diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», e alla lettera e)  le
parole «morali e» sono soppresse; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Al concorso non sono
ammessi coloro che sono stati, per  motivi  diversi  dall'inidoneita'
psico-fisica, espulsi  o  prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di  polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti  dall'impiego  in
una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro  alle  dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento  disciplinare;
non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche
non definitiva per delitti  non  colposi,  o  che  sono  imputati  in
procedimenti  penali  per  delitti  non  colposi  per  i  quali  sono
sottoposti a misura  cautelare  personale,  o  lo  sono  stati  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi.»; 
    n) all'articolo 27-ter: 
      1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse; 
      2) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Ottenuta  la
nomina, gli allievi vice  ispettori  frequentano,  presso  l'apposito
istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato
anche all'acquisizione  di  crediti  formativi  universitari  per  il
conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico  di
cui all'articolo 5-bis, commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  5
ottobre   2000,   n.    334,    nonche'    alla    loro    formazione
tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali  di
polizia   giudiziaria,   con   particolare   riguardo   all'attivita'
investigativa.»; 
      3) al comma 3, le parole «tirocinio applicativo, non  superiore
a un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio  operativo  di
prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto  in  sede
di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi  dell'articolo
62.»; 
    o) all'articolo 27-quater: 
      1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse; 
      2) al comma 1, alla lettera a),  le  parole  «del  corso»  sono
sostituite dalle seguenti: «di fine corso»; 
      3)  al  comma  1,  alla  lettera  c),  le  parole  «della   sua
idoneita'.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  sua  idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a  detto  corso  non
sia intervenuta  una  delle  cause  di  esclusione  previste  per  la
partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel  caso
in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche  non  dipendenti
da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle  attivita'  giornaliere,  o  ad  altre  ad  esse
assimilabili  secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico   legale
dell'Azienda sanitaria competente per  territorio,  il  personale,  a
domanda, e' ammesso  a  partecipare  al  corrispondente  primo  corso
successivo al  riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica  e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta
una delle cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alle
procedure per l'accesso alla qualifica.»; 
    p) all'articolo 31, al comma 1, la parola «sette»  e'  sostituita
dalla seguente: «sei»; 
    q)  all'articolo  31-bis,  al  comma  1,  la  parola  «nove»   e'
sostituita dalla  parola  «otto»  e  le  parole  «triennali  previste
dall'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «triennali
o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2,»; 
    r) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: 
      «Art.  46-bis  (Corsi  di  specializzazione,   perfezionamento,
abilitazione, qualificazione e  aggiornamento).  -  1.  Il  personale
della Polizia di Stato puo' essere avviato alla frequenza di corsi di
specializzazione,  perfezionamento,  abilitazione,  qualificazione  e
aggiornamento,  anche  previo  superamento  di  specifiche  selezioni
mediche e psico-attitudinali. 
      2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita'  di  svolgimento,  il
piano degli studi e la durata del  percorso  formativo,  comprese  le
eventuali prove d'esame. 
      3. Durante la  frequenza  dei  corsi  di  cui  al  comma  1  il
personale non puo' essere impiegato in attivita'  diverse  da  quelle
formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.»; 
    s)  all'articolo  62,  sesto  comma,  le  parole  «delle  singole
carriere» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli e delle carriere
dei funzionari della Polizia di Stato.»; 
    t) all'articolo 71, comma 1, le parole «agli agenti e agli agenti
scelti» sono sostituite dalle seguenti:  «agli  agenti,  agli  agenti
scelti e agli assistenti,»; 
    u) all'articolo 74: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Promozione  per
merito straordinario dei funzionari.»; 
      2) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Al
personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o  di
commissario capo tecnico del ruolo direttivo  tecnico  che  si  trovi
nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o  la
classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli,  tre  scatti  di
anzianita'.»; 
    v) all'articolo 75-bis, comma 1,  le  parole  «per  il  personale
della carriera dei» sono sostituite dalle seguenti: «per i»; 
    z) alla tabella A sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di  funzione,
alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola «628»
e' sostituita dalla seguente: «658»; 
      2) nella colonna relativa alle  funzioni,  alla  riga  relativa
alla qualifica di primo dirigente le parole «dirigente di divisione o
di  ufficio  equiparato  delle  questure;»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «dirigente di ufficio di  prima  articolazione  interna  di
particolare rilevanza delle questure;», dopo  le  parole  «a  livello
regionale» sono aggiunte le seguenti: «o interregionale» e le parole:
«; direttore di divisione o di  ufficio  equiparato  nell'ambito  dei
servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse; 
      3) nella colonna relativa alle  funzioni,  alla  riga  relativa
alla qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, le  parole
«Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle  questure;
vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato  delle  questure,
nonche' di ufficio di prima articolazione interna delle  questure  di
particolare rilevanza; dirigente di sezione o di  ufficio  equiparato
di  ufficio  di  prima  articolazione  interna  delle   questure   di
particolare  rilevanza;  dirigente  di  commissariato  distaccato  di
pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di  pubblica
sicurezza;» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente di ufficio  di
prima  articolazione  interna  di   significativa   rilevanza   delle
questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di
particolare rilevanza delle  questure;  dirigente  di  sezione  o  di
ufficio equiparato di ufficio di prima  articolazione  interna  delle
questure  di  particolare  rilevanza;  dirigente   di   commissariato
distaccato  di  pubblica  sicurezza;   dirigente   di   commissariato
sezionale di pubblica  sicurezza  di  significativa  rilevanza;»,  le
parole «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di  ufficio
territoriale a livello anche provinciale o  interprovinciale  per  le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche'  a
livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di
settore  di  ufficio  territoriale  a  livello  anche  provinciale  o
interprovinciale  di  significativa  rilevanza  per  le  esigenze  di
polizia stradale o ferroviaria o  di  frontiera,  nonche'  a  livello
regionale  o  interregionale  per  la   polizia   postale   e   delle
comunicazioni;» e le parole «; direttore di sezione  nell'ambito  dei
servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse; 
      4) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di  funzione,
alla  riga  relativa  alle  qualifiche  di   commissario   capo,   di
commissario e di vice commissario, la parola «1550 a decorrere dal 1°
gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1.520 a decorrere  dal
1° gennaio 2027»; 
      5) nella colonna di destra, alla riga relativa al  ruolo  degli
ispettori le parole «17.901 18.611 (a decorrere dal 1 gennaio  2027)»
sono sostituite dalle seguenti: «17.481 18.191 (a  decorrere  dal  1°
gennaio 2027)»; 
      6) alla voce  «ruolo  degli  ispettori»  le  parole  «Ispettore
superiore-sostituto ufficiale di p.s.» sono sostitute dalle seguenti:
«Ispettore superiore»; 
      7) alla voce  «ruolo  degli  ispettori»  le  parole  «Sostituto
commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostitute
dalle seguenti: «Sostituto commissario» e nella  colonna  di  destra,
alla riga relativa alla qualifica di Sostituto commissario le  parole
«5.900» sono sostituite dalle seguenti: «5.720»; 
      8) alla voce «Dotazione complessiva ispettori»,  nella  colonna
di destra, le parole «23.801  24.511  (a  decorrere  dal  1°  gennaio
2027)» sono sostituite dalle seguenti: «23.201  23.911  (a  decorrere
dal 1° gennaio 2027)»; 
      9) alla voce «Ruolo degli agenti e assistenti»,  nella  colonna
di destra, la parola «50.270» e' sostituita dalla  seguente:  «50.270
51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  5,  6,  6-bis,
          6-ter,  24-ter,  24-quater,  24-quinquies,  24-sexies,  27,
          27-bis, 27-ter, 27-quater, 31, 31-bis. 62, 71, 74 e  75-bis
          del decreto  del  citato  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 5 (Funzioni del personale appartenente  al  ruolo
          degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente
          al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia  di  Stato
          sono  attribuite  le  qualifiche  di  agente  di   pubblica
          sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 
              2. Detto personale svolge  mansioni  esecutive  con  il
          margine di iniziativa e di discrezionalita'  inerente  alle
          qualifiche possedute. Puo', altresi', in relazione  ad  una
          eventuale specifica preparazione  professionale  posseduta,
          espletare compiti  di  addestramento  del  personale  della
          Polizia di Stato. 
              3.  Al  personale  delle  qualifiche  di  assistente  e
          assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi
          di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio
          operativo. 
              3-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano
          cinque anni di effettivo servizio nella qualifica,  possono
          essere affidati, anche permanendo  nello  stesso  incarico,
          compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui
          ai commi  2  e  3  ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la
          qualifica rivestita, la  denominazione  di  «coordinatore»,
          che determina, in  relazione  alla  data  di  conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa anzianita'. I soggetti  di  cui  al  primo  periodo
          svolgono altresi' mansioni di coordinamento  del  personale
          del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine
          di  assicurare  la  funzionalita'   degli   uffici   e   lo
          svolgimento delle attivita' istituzionali. 
              3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 3-bis, il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              Art. 6 (Nomina ad  agente).  -  1.  L'assunzione  degli
          agenti di polizia avviene mediante  pubblico  concorso  per
          titoli ed esame, al quale possono partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti civili e politici; 
                b) eta' non superiore a ventisei anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma  6,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
          al predetto regolamento; 
                c)  efficienza  e  idoneita'   fisica,   psichica   e
          attitudinale al servizio di polizia,  secondo  i  requisiti
          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                d) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado
          che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
          diploma universitario; 
                e) qualita' di condotta previste  dalle  disposizioni
          di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
          d),  per  l'accesso  ai   gruppi   sportivi   «Polizia   di
          Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di
          istruzione secondaria di primo grado. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono  stati,
          per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
          prosciolti,  d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
          arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze  di  polizia,
          ovvero  destituiti,  dispensati   o   dichiarati   decaduti
          dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,  licenziati
          dal lavoro alle dipendenze di pubbliche  amministrazioni  a
          seguito di procedimento disciplinare; non  sono,  altresi',
          ammessi coloro  che  hanno  riportato  condanna  anche  non
          definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati  in
          procedimenti penali per delitti non  colposi  per  i  quali
          sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o  lo  sono
          stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
          assoluzione o proscioglimento  o  archiviazione  anche  con
          provvedimenti non definitivi. 
              3. Sono fatte salve  le  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento relative all'immissione nel ruolo degli  agenti
          di Polizia di Stato del personale assunto  ai  sensi  della
          legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma  65,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  dell'art.  6,  comma  4,
          della legge 31 marzo 2000, n. 78. 
              Le specializzazioni conseguite nella  forza  armata  di
          provenienza  sono  riconosciute  valide,  purche'  previste
          nell'ordinamento della Polizia di Stato. I  posti  che  non
          vengono coperti con i reclutamenti  previsti  dal  presente
          comma sono attribuiti agli altri aspiranti al  reclutamento
          di cui ai commi precedenti. 
              4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
          al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 
              5. Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,
          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero  per  effetto  di   ferite   o   lesioni   riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si  trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento  del  concorso  e  delle  altre  procedure   di
          reclutamento,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale. 
              «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). -
          1. Gli allievi agenti di polizia frequentano  un  corso  di
          formazione della durata di dodici mesi,  di  cui  il  primo
          semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova  ed  il
          secondo semestre al completamento del periodo di formazione
          presso  gli  istituti  di  istruzione  e   all'applicazione
          pratica presso reparti o uffici  della  Polizia  di  Stato.
          Durante  il  corso,  essi  possono  essere   sottoposti   a
          valutazione attitudinale per l'assegnazione a  servizi  che
          richiedono particolare qualificazione. 
              2. Durante il primo semestre del corso di cui al  comma
          1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano
          di studio e non possono  essere  impiegati  in  servizi  di
          istituto, salvo  i  servizi  di  rappresentanza,  parata  e
          d'onore.  Al  termine  del  primo  semestre  di  corso   il
          direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita'  al
          servizio di polizia secondo le modalita' stabilite  con  il
          decreto del capo della polizia - direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza  di  cui  al  comma  7.   Gli   allievi
          riconosciuti  idonei  sono  nominati   agenti   in   prova,
          acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
          di  agente  di   polizia   giudiziaria   e   sono   avviati
          all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 
              3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi
          agenti destinati ai  gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato-
          Fiamme Oro», conseguita  la  nomina  ad  agente  in  prova,
          svolgono il secondo semestre di formazione ed  applicazione
          pratica presso il gruppo sportivo  ove  sono  assegnati  in
          relazione alla specialita' di appartenenza. 
              4. Durante la  prima  fase  del  secondo  semestre  gli
          agenti  in  prova  permangono  presso   gli   istituti   di
          istruzione per attendere alle attivita' previste dal  piano
          di studio, ferma restando la possibilita'  di  impiego  nei
          soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al  termine  di
          tale fase, completate e superate  tutte  le  prove  d'esame
          stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta  la
          conferma del giudizio di idoneita', prestano  giuramento  e
          sono  assegnati  agli  uffici  dell'amministrazione   della
          pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di  applicazione
          pratica. 
              5. Al termine del periodo di applicazione pratica,  gli
          agenti in prova conseguono la nomina ad agente  di  polizia
          tenuto conto della  relazione  favorevole  del  funzionario
          responsabile del reparto o  dell'ufficio  presso  cui  sono
          applicati e sono immessi nel ruolo secondo  la  graduatoria
          finale degli esami. 
              6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una
          sola volta, il periodo  di  applicazione  pratica,  ove  la
          relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del corso. 
              «Art. 6-ter (Dimissioni dai corsi). - 1.  Sono  dimessi
          dal corso: 
                a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino
          le prove d'esame di cui all'art. 6-bis, comma 4; 
                b) gli allievi e gli agenti in prova  che  non  siano
          riconosciuti idonei al servizio di polizia; 
                c) gli allievi e gli agenti in prova  che  dichiarino
          di rinunciare al corso; 
                d) gli allievi e gli agenti in prova che siano  stati
          per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
          giorni, anche non consecutivi,  ovvero  novanta  giorni  se
          l'assenza e'  stata  determinata  da  infermita'  contratta
          durante il corso, in quest'ultimo caso gli  allievi  e  gli
          agenti   in   prova,   dopo   la   riacquistata   idoneita'
          fisico-psichica,   sono   ammessi,    rispettivamente,    a
          partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
          sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in
          cui l'assenza e'  dovuta  a  gravi  infermita',  anche  non
          dipendenti da causa di  servizio,  che  richiedono  terapie
          salvavita ed impediscono  lo  svolgimento  delle  attivita'
          giornaliere, o ad altre ad  esse  assimilabili  secondo  le
          indicazioni   dell'Ufficio   medico   legale   dell'Azienda
          sanitaria  competente  per  territorio,  il  personale,   a
          domanda, e' ammesso a partecipare al  corrispondente  primo
          corso successivo  al  riconoscimento  della  sua  idoneita'
          psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
          corso non sia intervenuta una  delle  cause  di  esclusione
          previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso
          alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di  sesso
          femminile, la cui assenza oltre  trenta  giorni  sia  stata
          determinata da  maternita',  sono  ammessi  a  ripetere  il
          periodo di applicazione pratica e a  partecipare  al  primo
          corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro  previsti
          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri; 
                e) gli agenti in prova che non superano il periodo di
          applicazione pratica di cui all'art. 6-bis, comma 6. 
              2. Gli allievi e gli agenti  in  prova  inquadrati  nei
          gruppi sportivi  della  «Polizia  di  Stato-Fiamme  Oro»  e
          riconosciuti atleti  di  interesse  nazionale  od  olimpici
          dalle  rispettive  federazioni   o   dal   CONI,   potranno
          eventualmente essere autorizzati ad assentarsi,  in  deroga
          ai termini di cui al comma 1, lettera d),  su  specifica  e
          motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi. 
              3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli  agenti  in
          prova  responsabili  di  mancanze  punibili  con   sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con  decreto  del  capo  della  polizia
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore della scuola. 
              5. La dimissione dal corso comporta  la  cessazione  di
          ogni rapporto con l'amministrazione» 
              Art. 24-ter (Funzioni  del  personale  appartenente  al
          ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al  ruolo
          dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di  agente
          di  pubblica  sicurezza   e   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria. 
              2. Il personale del  ruolo  dei  sovrintendenti  svolge
          mansioni  esecutive,   anche   qualificate   e   complesse,
          richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il
          margine di iniziativa e di discrezionalita'  inerente  alle
          qualifiche di agente di pubblica sicurezza e  di  ufficiale
          di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo'  essere,
          altresi', affidato il comando  di  uno  o  piu'  agenti  in
          servizio operativo  o  di  piccole  unita'  operative,  cui
          impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui
          risponde; collabora con i  propri  superiori  gerarchici  e
          puo'  sostituirli  in  caso   di   temporanea   assenza   o
          impedimento. 
              3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo,
          oltre a quanto gia' specificato, possono essere  attribuiti
          incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze
          ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando
          di posti di polizia o di unita' equivalenti.  In  relazione
          al  qualificato   profilo   professionale   raggiunto,   ai
          sovrintendenti capo, che maturano  sei  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica, possono  essere  affidati,  anche
          permanendo  nello  stesso  incarico,  compiti  di  maggiore
          responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2,  ed  e'
          attribuita,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita,  la
          denominazione  di   «coordinatore»,   che   determina,   in
          relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica,
          anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.  I
          soggetti  di  cui  al  secondo  periodo  svolgono  altresi'
          mansioni di coordinamento del personale  dipendente,  anche
          in  servizi  non  operativi,  al  fine  di  assicurare   la
          funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita'
          istituzionali. 
              3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 3, secondo periodo, il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in
          relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di
          addestramento del personale della Polizia di Stato. 
              Art.    24-quater    (Immissione    nel    ruolo    dei
          sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene,  a
          domanda: 
                a) nel  limite  del  settanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          effettuata  con  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          professionale, della  durata  non  superiore  a  tre  mesi,
          espletato anche con modalita' telematiche,  riservato  agli
          assistenti  capo,  individuati,   in   ordine   di   ruolo,
          nell'ambito delle  domande  presentate  in  un  numero  non
          superiore al doppio dei posti disponibili; 
                b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
          espletato anche con modalita' telematiche,  per  titoli  ed
          esame, consistente in risposte ad un questionario  tendente
          ad  accertare  prevalentemente  il  grado  di  preparazione
          professionale, soprattutto a livello pratico ed  operativo,
          e  successivo  corso  di  formazione  professionale,  della
          durata non  superiore  a  tre  mesi,  espletato  anche  con
          modalita' telematiche, riservato  al  personale  del  ruolo
          degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro
          anni di effettivo servizio. 
              2. Alle procedure di cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
          data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle
          domande: 
                a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un  giudizio
          complessivo non inferiore a buono; 
                b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha
          conseguito la qualifica di vice sovrintendente  per  merito
          straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle
          procedure di cui al comma 1 quando ne consentano  l'accesso
          alla qualifica di vice sovrintendente  con  una  decorrenza
          piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al
          primo periodo rientra nell'ambito  delle  risorse  ad  esse
          destinate.  Ai  soggetti  interessati  e'   assicurata   la
          conseguente ricostruzione di carriera. 
              3. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica,  l'anzianita'   di   servizio   e   l'anzianita'
          anagrafica. 
              4. Gli assistenti capo ammessi al corso di  formazione,
          a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a),  e
          vincitori anche del concorso di cui  alla  lettera  b)  del
          medesimo comma, previsti per lo stesso anno,  sono  esclusi
          dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 
              5. Fino  alla  data  di  comunicazione  della  sede  di
          successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio  del
          relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti
          scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera  b),  sono
          devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma  1,
          lettera a),  risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi
          conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di
          formazione professionale di cui  all'art.  1,  lettera  a),
          sono  devoluti  agli  idonei  del  concorso  di  cui   alla
          successiva lettera b). 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'  attuative
          del concorso di cui al comma 1, lettera  b),  del  presente
          articolo,  le  categorie  dei   titoli   da   ammettere   a
          valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di  esse,
          la composizione della commissione d'esami, le modalita'  di
          svolgimento dei corsi  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, i criteri per la formazione delle graduatorie  di
          fine corso. 
              7. I frequentatori che al termine dei corsi di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono la  nomina  a  vice  sovrintendente  nell'ordine
          determinato dalla rispettiva graduatoria finale del  corso,
          con  decorrenza  giuridica   dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del  corso  medesimo.  Gli  assistenti  capo
          ammessi al corso di formazione, a seguito  della  procedura
          di cui al  comma  1,  lettera  a),  precedono  in  ruolo  i
          vincitori del concorso di cui alla successiva  lettera  b).
          Agli assistenti capo di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
          assicurato il mantenimento della sede di servizio. 
              7-bis.  La  facolta'  di  rinunciare  all'accesso  alla
          qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di  cui  al
          comma 1 puo' essere esercitata entro il  termine  di  sette
          giorni  dalla  comunicazione  della  sede   di   successiva
          assegnazione, che deve essere effettuata  prima  dell'avvio
          al corso di formazione. L'esercizio, per due  volte,  della
          facolta' di rinuncia all'accesso  alla  qualifica  iniziale
          del ruolo dei sovrintendenti, da parte di  soggetti  a  cui
          sia stata comunicata, in entrambi  i  casi,  l'assegnazione
          con mantenimento  della  sede  di  servizio,  e'  causa  di
          esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di  cui
          al   comma   1   relative   all'annualita'   immediatamente
          successiva. 
              7-ter. I posti non assegnati ai sensi del  comma  7-bis
          sono attribuiti  ai  soggetti  partecipanti  alla  medesima
          procedura  del  soggetto  che  ha  formulato  la   rinuncia
          utilmente collocati nella  relativa  graduatoria.  In  tale
          caso, si applicano le disposizioni di cui al  comma  7-bis,
          primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso
          di formazione. 
              «Art. 24-quinquies (Dimissioni  dal  corso).  -  1.  E'
          dimesso dai corsi di cui all'art. 24-quater,  il  personale
          che: 
                a) dichiara di rinunciare al corso; 
                b) non supera gli esami di fine corso; 
                c) e' stato per qualsiasi motivo  assente  dal  corso
          per un periodo superiore ad un  quarto  delle  giornate  di
          studio.  Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta  ad   infermita'
          contratta durante il corso ovvero ad infermita'  dipendente
          da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare
          di diritto al  corrispondente  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre
          che  nel  periodo  precedente  a  detto   corso   non   sia
          intervenuta una delle cause di esclusione previste  per  la
          partecipazione alle procedure di  cui  all'art.  24-quater.
          Nel caso in cui l'assenza e'  dovuta  a  gravi  infermita',
          anche non dipendenti da causa di servizio,  che  richiedono
          terapie  salvavita  ed  impediscono  lo  svolgimento  delle
          attivita' giornaliere, o  ad  altre  ad  esse  assimilabili
          secondo   le   indicazioni   dell'Ufficio   medico   legale
          dell'Azienda  sanitaria  competente  per   territorio,   il
          personale,  a  domanda,  e'  ammesso   a   partecipare   al
          corrispondente primo  corso  successivo  al  riconoscimento
          della sua idoneita' psico-fisica e sempre che  nel  periodo
          precedente a detto corso  non  sia  intervenuta  una  delle
          cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alle
          procedure di cui all'art. 24-quater. 
              2. Il personale di  sesso  femminile,  la  cui  assenza
          oltre i limiti di cui al comma 1 e'  stata  determinata  da
          maternita', e'  ammesso  a  partecipare  al  corrispondente
          primo corso successivo ai periodi  di  assenza  dal  lavoro
          previsti dalle disposizioni sulla tutela delle  lavoratrici
          madri. 
              3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di
          infrazioni punite  con  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del Capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del Direttore dell'Istituto. 
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
          per  malattia  contratta  per  motivi  di  servizio,  viene
          promosso  con  la  stessa  decorrenza,  ai   soli   effetti
          giuridici, attribuita agli idonei del corso  dal  quale  e'
          stato dimesso, collocandosi nella  stessa  graduatoria  nel
          posto che gli sarebbe spettato  qualora  avesse  portato  a
          compimento il predetto corso. 
              5-bis. Il personale che non supera gli  esami  di  fine
          corso e' restituito al servizio d'istituto  ed  ammesso  di
          diritto, per una sola volta, a partecipare al  primo  corso
          successivo. 
              6. Il personale che non supera il corso  permane  nella
          qualifica rivestita senza  detrazioni  d'anzianita'  ed  e'
          restituito al servizio d'istituto. 
              Art. 24- sexies (Promozione a sovrintendente). - 1.  La
          promozione alla qualifica di sovrintendente si  consegue  a
          ruolo aperto mediante  scrutinio  per  merito  assoluto  al
          quale  sono  ammessi  i  vice  sovrintendenti  che  abbiano
          compiuto  quattro  anni   di   effettivo   servizio   nella
          qualifica.» 
              «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla
          qualifica di vice ispettore si consegue: 
                a) in misura non superiore al sessanta  per  cento  e
          non inferioreal cinquanta per cento dei  posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  pubblico  concorso,
          per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
          colloquio secondo le  modalita'  stabilite  dagli  articoli
          27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui all'art. 26 della legge  1°  febbraio  1989,  n.  53  e
          dell'art. 5 del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
          convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1990,
          n. 359. Un sesto dei posti e' riservato  agli  appartenenti
          al ruolo dei  sovrintendenti  in  possesso  del  prescritto
          titolo di studio; 
                b) in misura non superiore al cinquanta per  cento  e
          non inferiore al quaranta per cento dei  posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno  per
          titoli ed esami, consistente in una prova scritta e  in  un
          colloquio, riservato al personale della  Polizia  di  Stato
          che espleta funzioni di polizia  in  possesso,  oltre  che,
          alla  data  del  bando   che   indice   il   concorso,   di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni,  del
          titolo di studio di cui all'art. 27-bis, comma  1,  lettera
          d), e che,  nell'ultimo  biennio  non  abbia  riportato  la
          deplorazione o sanzione disciplinare piu'  grave  ed  abbia
          riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». 
              1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1,  messi  a
          concorso e non coperti, sono portati in  aumento  a  quelli
          riservati,  per  gli  anni  successivi,   alle   rispettive
          aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b). 
              1-ter. Al fine di garantire l'organico  sviluppo  della
          progressione del personale del ruolo  degli  ispettori,  il
          numero dei posti annualmente  messi  a  concorso  ai  sensi
          delle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1   e'   determinato
          considerando  la  complessiva   carenza   nella   dotazione
          organica del medesimo ruolo. Sulla  base  degli  esiti  del
          concorso pubblico, il concorso interno e' bandito  in  modo
          che il numero complessivo degli ispettori che  accedono  al
          ruolo  attraverso  il  concorso  interno  e  attraverso  la
          riserva nel concorso pubblico di cui al  comma  1,  lettera
          a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento  dei
          posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. 
              2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,  lettera
          b), devono frequentare un corso di formazione della  durata
          non inferiore a sei mesi. 
              3. Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto  una
          sola volta. Conseguono l'idoneita' per  la  nomina  a  vice
          ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali
          del corso. Gli allievi che non abbiano superato i  predetti
          esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi
          alla frequenza del corso successivo. 
              4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
          motivo superino i sessanta giorni di assenza. 
              5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          di cui all'art. 24-quinquies. 
              6.  Il  personale  gia'  appartenente  ai  ruoli  della
          Polizia di Stato ammesso  ai  corsi  di  cui  al  comma  1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, la composizione delle  commissioni  esaminatrici,
          le materie oggetto dell'esame, le categorie  di  titoli  da
          ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire
          a  ciascuna  categoria  di  titoli  e  i  criteri  per   la
          formazione  della  graduatoria  finale.  Con  il   medesimo
          decreto  sono,  altresi',   stabilite   le   modalita'   di
          svolgimento dei relativi corsi di formazione. 
              «Art. 27-bis (Concorso pubblico per la  nomina  a  vice
          ispettore). - 1. L'assunzione dei  vice  ispettori  di  cui
          all'art. 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico
          concorso al quale possono partecipare i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti civili e politici; 
                b) eta' non superiore a ventotto anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma  6,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
          al predetto regolamento; 
                c)  efficienza  e  idoneita'   fisica,   psichica   e
          attitudinale al servizio di polizia,  secondo  i  requisiti
          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                d) diploma di  istruzione  secondaria  superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario; 
                e) qualita' di condotta previste  dalle  disposizioni
          di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
              2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
          riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
          ai ruoli della Polizia di Stato  con  almeno  tre  anni  di
          anzianita' di effettivo servizio alla data  del  bando  che
          indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
          eccezione del limite di eta'.  Se  i  posti  riservati  non
          vengono coperti la  differenza  va  ad  aumentare  i  posti
          spettanti all'altra categoria. 
              3. A parita' di merito l'appartenenza alla  Polizia  di
          Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando  gli
          altri  titoli   preferenziali   previsti   dall'ordinamento
          vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono  stati,
          per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
          prosciolti,  d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
          arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze  di  polizia,
          ovvero  destituiti,  dispensati   o   dichiarati   decaduti
          dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,  licenziati
          dal lavoro alle dipendenze di pubbliche  amministrazioni  a
          seguito di procedimento disciplinare; non  sono,  altresi',
          ammessi coloro  che  hanno  riportato  condanna  anche  non
          definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati  in
          procedimenti penali per delitti non  colposi  per  i  quali
          sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o  lo  sono
          stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
          assoluzione o proscioglimento  o  archiviazione  anche  con
          provvedimenti non definitivi. 
              5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi  vice
          ispettori. 
              Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice  ispettore).  -
          1.  Ottenuta  la  nomina,  gli   allievi   vice   ispettori
          frequentano, presso l'apposito  istituto,  un  corso  della
          durata  non  inferiore  a  due  anni,   preordinato   anche
          all'acquisizione di crediti formativi universitari  per  il
          conseguimento di una delle  lauree  triennali  a  contenuto
          giuridico di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 5 ottobre  2000,  n.  334,  nonche'  alla  loro
          formazione  tecnico-professionale  di  agenti  di  pubblica
          sicurezza  e  ufficiali   di   polizia   giudiziaria,   con
          particolare riguardo all'attivita' investigativa. 
              2. Durante il corso essi sono  sottoposti  a  selezione
          attitudinale per l'assegnazione a  servizi  che  richiedono
          particolare qualificazione. 
              3. Gli allievi vice ispettori che al termine del  corso
          di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita'
          al servizio di  polizia  quali  vice  ispettori  e  abbiano
          superato gli esami previsti e le prove  pratiche,  prestano
          giuramento, sono nominati vice ispettori in  prova  e  sono
          avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo
          di prova non superiore a un anno, del cui  esito  si  tiene
          conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale
          ai sensi dell'art. 62. 
              4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di
          prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica  di  vice
          ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. 
              5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due  anni
          di corso  non  possono  essere  impiegati  in  servizio  di
          polizia, salvo i servizi di  rappresentanza,  di  parata  e
          d'onore. 
              6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai  servizi
          d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo
          di cui al comma 3. 
              Art. 27-quater (Dimissioni dal corso per  la  nomina  a
          vice ispettore).  -  1.  Sono  dimessi  dal  corso  di  cui
          all'art.  27,  comma  1,  lettera  a),  gli  allievi   vice
          ispettori che: 
                a) non superano gli esami di fine corso  o  non  sono
          dichiarati idonei al servizio di polizia; 
                b) dichiarano di rinunciare al corso; 
                c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal  corso
          per piu' di novanta giorni anche non consecutivi ovvero  di
          centoventi giorni se  l'assenza  e'  stata  determinata  da
          infermita' contratta  durante  il  corso  o  da  infermita'
          dipendente da  causa  di  servizio  qualora  si  tratti  di
          personale proveniente  da  altri  ruoli  della  Polizia  di
          Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare  al
          primo  corso  successivo  al   riconoscimento   della   sua
          idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente
          a detto corso  non  sia  intervenuta  una  delle  cause  di
          esclusione previste per la  partecipazione  alle  procedure
          per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza  e'
          dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
          servizio, che richiedono terapie salvavita  ed  impediscono
          lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad  altre  ad
          esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni   dell'Ufficio
          medico  legale  dell'Azienda   sanitaria   competente   per
          territorio,  il  personale,  a  domanda,   e'   ammesso   a
          partecipare al corrispondente  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre
          che  nel  periodo  precedente  a  detto   corso   non   sia
          intervenuta una delle cause di esclusione previste  per  la
          partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. 
              2. Gli allievi vice ispettori di  sesso  femminile,  la
          cui assenza oltre novanta giorni e'  stata  determinata  da
          maternita', sono  ammessi  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. Sono espulsi dal corso gli allievi  responsabili  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con  decreto  del  capo  della  polizia
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'istituto. 
              5. La dimissione dal corso comporta  la  cessazione  di
          ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti
          di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.» 
              «Art.  31  (Promozione  a  ispettore  capo).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di ispettore capo si  consegue  a
          ruolo aperto mediante scrutinio  per  merito  assoluto,  al
          quale  e'  ammesso  il  personale  con  la   qualifica   di
          ispettore, che abbia compiuto almeno sei anni di  effettivo
          servizio nella qualifica stessa. 
              Art. 31-bis (Promozione  alla  qualifica  di  ispettore
          superiore). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore
          superiore si consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio
          per merito comparativo al quale  e'  ammesso  il  personale
          avente una anzianita' di otto anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica di ispettore capo.  Per  l'ammissione  allo
          scrutinio e' richiesto il  possesso  di  una  delle  lauree
          triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui
          all'art. 5-bis, commi 1 e  2,  del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334.» 
              «Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale  di
          cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
          a vice questore  aggiunto  e  qualifiche  equiparate,  deve
          essere redatto, entro il mese di gennaio di  ciascun  anno,
          un rapporto informativo che si  conclude  con  il  giudizio
          complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre»  o
          «insufficiente». 
              Il giudizio complessivo deve essere motivato. 
              Al personale nei confronti del quale, nell'anno in  cui
          si riferisce il rapporto informativo,  sia  stata  inflitta
          una sanzione disciplinare piu'  grave  della  deplorazione,
          non  puo'  essere  attribuito   un   giudizio   complessivo
          superiore a «buono». 
              Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
          le modalita' in base alle  quali  deve  essere  redatto  il
          rapporto informativo, volto  a  delineare  la  personalita'
          dell'impiegato, tenendo conto  dei  seguenti  parametri  di
          giudizio, da prevedere in tutto o  in  parte  in  relazione
          alle diverse funzioni attribuite al  personale  di  ciascun
          ruolo ed alle relative responsabilita': 
                1) competenza professionale; 
                2) capacita' di risoluzione; 
                3) capacita' organizzativa; 
                4) qualita' dell'attivita' svolta; 
                5) altri elementi di giudizio. 
              Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno  essere
          previsti piu' elementi di giudizio, per  ognuno  dei  quali
          sara' attribuito dall'organo competente  alla  compilazione
          del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
          65 e 66, un punteggio variabile da un minimo  di  1  ad  un
          massimo di 3. 
              Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
          mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
          titoli, in  relazione  alle  esigenze  dei  ruoli  e  delle
          carriere dei funzionari della Polizia di Stato». 
              «Art. 71 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti al ruolo degli agenti e degli  assistenti).  -
          1. La  promozione  alla  qualifica  superiore  puo'  essere
          conferita anche per merito straordinario agli agenti,  agli
          agenti scelti e agli  assistenti,  i  quali  nell'esercizio
          delle  loro   funzioni   abbiano   conseguito   eccezionali
          risultati in attivita' attinenti ai loro compiti,  rendendo
          straordinari  servizi  all'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza,  dando  prova   di   eccezionale   capacita'   e
          dimostrando  di  possedere  qualita'  necessarie  per   ben
          adempiere le funzioni  della  qualifica  superiore,  ovvero
          abbiano corso  grave  pericolo  di  vita  per  tutelare  la
          sicurezza e l'incolumita' pubblica.» 
              «Art.  74  (Promozione  per  merito  straordinario  dei
          funzionari). - 1. La promozione  alla  qualifica  superiore
          puo' essere conferita anche  per  merito  straordinario  ai
          vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice
          questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i
          quali,  nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   abbiano
          conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti  ai
          loro     compiti,     rendendo     straordinari     servizi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza,  dando  prova
          di eccezionale capacita'  professionale  e  dimostrando  di
          possedere le qualita'  necessarie  per  bene  adempiere  le
          funzioni della qualifica superiore,  ovvero  abbiano  corso
          grave  pericolo  di  vita  per  tutelare  la  sicurezza   e
          l'incolumita' pubblica. 
              1-bis. Al personale con qualifica di  commissario  capo
          del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo
          direttivo tecnico che si trovi  nelle  condizioni  previste
          dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore
          di  stipendio  o,  se  piu'  favorevoli,  tre   scatti   di
          anzianita'.» 
              «Art.  75-bis  (Criteri  per  il   conferimento   delle
          promozioni per merito straordinario). - 1. Il  conferimento
          delle promozioni  per  merito  straordinario  di  cui  agli
          articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa  approvazione
          di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate  le
          relative procedure e le fattispecie direttamente  correlate
          al circoscritto ambito di operativita'  delle  disposizioni
          contenute nei medesimi articoli. I  predetti  criteri  sono
          approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto
          commissario e  qualifiche  corrispondenti  da  parte  delle
          Commissioni per la progressione in carriera  del  personale
          della Polizia di Stato e per i funzionari  previa  proposta
          da parte della Commissione per la progressione in  carriera
          approvata dal Consiglio di  amministrazione  del  personale
          della Polizia di Stato». 
              -  La  tabella  A  allegata  al  citato   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.   335,
          modificata  dal   presente   provvedimento,   riguarda   la
          dotazione organica dei ruoli e della carriera del personale
          della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.