Art. 34 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 
 
  1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: «d) carriera dei funzionari;»; 
    b) all'articolo 4, comma 4-bis, la parola  «otto»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinque»; 
    c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 dopo le parole «svolge mansioni  esecutive»  sono
aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse»; 
      2) al  comma  4-bis,  la  parola  «otto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sei»; 
    d)  all'articolo  13  la  parola  «cinque»  e'  sostituita  dalla
seguente «quattro»; 
    e)  all'articolo  21  la  parola  «sette»  e'  sostituita   dalla
seguente: «sei»; 
    f) all'articolo 22 la parola «nove» e' sostituita dalla  seguente
«otto»; 
    g) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 le parole  «i  ruoli  dei  direttori  tecnici  si
distinguono»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  carriera   dei
funzionari tecnici si distingue»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La  carriera  dei
funzionari tecnici di cui al  comma  1  si  articola  nelle  seguenti
qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza  del
corso di  formazione;  b)  commissario  capo  tecnico;  c)  dirigente
aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico»; 
    h) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico
e' attribuito l'incarico di direttore del  laboratorio  centrale  del
DNA.»; 
    i) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica le parole  «ai  ruoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla carriera»; 
      2) al comma 1 le  parole  «del  ruolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della carriera»; 
    l) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nella rubrica le parole «nei ruoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella carriera»; 
      2) al comma 1  le  parole  «dall'Istituto  superiore  di  studi
penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Scuola superiore
dell'esecuzione penale»; 
    m) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica le parole «direttore tecnico coordinatore» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico»; 
      2) al comma 1 le parole «direttore tecnico  coordinatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico» e  le  parole
«commissario  tecnico   capo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«commissario capo tecnico»; 
    n) all'articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica le parole «direttore  tecnico  superiore»  sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico»; 
      2) al comma 1 le  parole  «direttore  tecnico  superiore»  sono
sostituite dalle seguenti «dirigente tecnico» e le parole  «direttore
tecnico  coordinatore»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «dirigente
aggiunto tecnico»; 
    o) dopo l'articolo 30-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 30-ter (Promozione a primo dirigente tecnico).  -  1.  La
promozione alla qualifica  di  primo  dirigente  tecnico  di  Polizia
penitenziaria si consegue, nell'ambito dei posti  disponibili  al  30
giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio  per  merito
comparativo al quale e' ammesso il  personale  con  la  qualifica  di
dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e  del
31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente,  dal  1
luglio e dal 1 gennaio successivi»; 
    p) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2 le parole «ai ruoli dei funzionari tecnici»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»; 
      2)  al  comma  4  le  parole  «dei  funzionari  tecnici»   sono
sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»; 
    q) la «tabella A», allegata al decreto  legislativo  9  settembre
2010, n.162, e' sostituita dalla tabella A di cui alla  «tabella  15»
allegata al presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 34: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 10, 13,  21,
          22, 24, 25, 26, 27, 30, 30-bis  e  32  del  citato  decreto
          legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificati
          dal presente decreto: 
              «Art. 1. (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le attivita'
          del laboratorio centrale per la banca  dati  nazionale  del
          DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5  della
          legge  30  giugno  2009,  n.  85,  presso  il  Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
          in  relazione  all'articolo  18  della  medesima  legge,  i
          seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo  di  polizia
          penitenziaria: 
                a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
                b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
                c) ruolo degli ispettori tecnici; 
                d) carriera dei funzionari. 
              Le relative  dotazioni  organiche  sono  fissate  nella
          tabella A di cui all'allegato I. 
              2. I profili professionali degli appartenenti ai  ruoli
          di cui al comma 1, sono  individuati  con  regolamento  del
          Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400.  Lo  schema  del
          regolamento e' trasmesso al  Parlamento  per  l'espressione
          dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni  competenti  per
          materia. I pareri sono resi entro il  termine  di  quindici
          giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il  quale  i
          regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. 
              3. Con  uno  o  piu'  regolamenti  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  da  emanare  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  svolgimento   dei
          concorsi, comprese  le  eventuali  forme  di  preselezione,
          quelle di accertamento dell'idoneita'  fisica,  psichica  e
          attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
          esaminatrici,  le  prove  di  esame  e  le   modalita'   di
          formazione  della  graduatoria  finale,  le  categorie  dei
          titoli da  ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio  da
          attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento
          dei  corsi  di  formazione,  in  relazione  alle   mansioni
          tecniche previste e quelle di svolgimento  degli  esami  di
          fine corso.» 
              «Art. 4. (Mansioni del personale appartenente al  ruolo
          degli agenti e  assistenti  tecnici).  -  1.  Il  personale
          appartenente al ruolo degli  agenti  e  assistenti  tecnici
          svolge   mansioni   esecutive   di   natura    tecnica    e
          tecnico-manuale,   con   capacita'   di   utilizzazione   e
          conduzione di mezzi e strumenti e di  dati  nell'ambito  di
          procedure predeterminate. 
              2. Le prestazioni  lavorative  sono  caratterizzate  da
          margini valutativi nella esecuzione,  anche  con  eventuale
          esposizione a rischi specifici. 
              3. Al personale delle qualifiche di assistente  tecnico
          e  assistente  capo  tecnico  possono   essere   attribuite
          responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico  di
          personale sottordinato. 
              4.  Gli  appartenenti  alle  qualifiche  di  assistente
          tecnico  e  assistente  capo   tecnico   possono   altresi'
          svolgere, in  relazione  alla  professionalita'  posseduta,
          compiti di addestramento del personale. 
              4-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, agli assistenti capo  tecnici  che
          maturano cinque anni di effettivo servizio nella  qualifica
          possono essere  affidati,  anche  permanendo  nello  stesso
          incarico, compiti particolari tra le  mansioni  di  cui  ai
          commi precedenti,  ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la
          qualifica rivestita, la  denominazione  di  «coordinatore»,
          che determina, in  relazione  alla  data  di  conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa  anzianita'.  Gli  stessi  svolgono   mansioni   di
          coordinamento del personale del medesimo  ruolo,  anche  in
          servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento
          delle attivita' istituzionali. 
              4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 4-bis il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» 
              «Art. 10. (Mansioni del personale appartenente al ruolo
          dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale appartenente
          al  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici   svolge   mansioni
          esecutive  anche  qualificate   e   complesse   richiedenti
          conoscenza specialistica nel settore tecnico  al  quale  e'
          adibito,  con  capacita'  di  utilizzazione  di   mezzi   e
          strumenti  complessi  e  di  interpretazione  di   disegni,
          grafici e  dati  nell'ambito  delle  direttive  di  massima
          ricevute. 
              2. Lo stesso personale esercita, inoltre,  nel  settore
          tecnico di impiego,  attivita'  di  guida  e  controllo  di
          unita' operative sottordinate, con responsabilita'  per  il
          risultato conseguito.  Collabora  con  i  propri  superiori
          gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di   temporaneo
          impedimento o assenza. 
              3. Al personale della qualifica di sovrintendente  capo
          tecnico, oltre a quanto gia'  specificato,  possono  essere
          attribuiti incarichi specialistici richiedenti  particolari
          conoscenze tecniche ed attitudini. 
              4. Al  suddetto  personale  possono  essere  attribuiti
          compiti di istruzione del personale sottordinato. 
              4-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che
          maturano sei anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica
          possono essere  affidati,  anche  permanendo  nello  stesso
          incarico, compiti particolari tra le mansioni previste  dai
          commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la  qualifica
          rivestita,  la   denominazione   di   «coordinatore»,   che
          determina,  in  relazione  alla   data   di   conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa  anzianita'.  Gli  stessi  svolgono   mansioni   di
          coordinamento del personale del medesimo  ruolo,  anche  in
          servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento
          delle attivita' istituzionali. 
              4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 4-bis il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» 
              «Art. 13. (Promozione a sovrintendente tecnico).  -  1.
          La promozione alla qualifica di sovrintendente  tecnico  si
          consegue a  ruolo  aperto  mediante  scrutinio  per  merito
          assoluto  al  quale  sono  ammessi  i  vice  sovrintendenti
          tecnici che abbiano  compiuto  quattro  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica.» 
              «Art. 21.  (Promozione  a  ispettore  capo).  -  1.  La
          promozione alla qualifica  di  ispettore  capo  tecnico  si
          consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio  per  merito
          assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica
          di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sei anni  di
          effettivo servizio nella qualifica stessa. 
              Art. 22. (Promozione a ispettore superiore tecnico).  -
          1. La promozione  alla  qualifica  di  ispettore  superiore
          tecnico si consegue a ruolo aperto mediante  scrutinio  per
          merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una
          anzianita'  di  otto  anni  di  effettivo  servizio   nella
          qualifica di ispettore capo tecnico.» 
              «Art. 24. (Ruolo  dei  funzionari  tecnici).  -  1.  La
          carriera dei funzionari tecnici si distingue come segue: 
                a) ruolo dei biologi; 
                b) ruolo degli informatici. 
              2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1
          si articola nelle seguenti qualifiche: 
                a) commissario tecnico, limitatamente alla  frequenza
          del corso di formazione; 
                b) commissario capo tecnico; 
                c) dirigente aggiunto tecnico; 
                d) dirigente tecnico; 
                e) primo dirigente tecnico. 
              3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al  comma  1
          sono indicate nella tabella A.» 
              «Art. 25. (Funzioni del personale appartenente ai ruoli
          dei direttori tecnici). - 1. Il personale  appartenente  ai
          ruoli dei funzionari tecnici svolge  attivita'  richiedente
          preparazione professionale di  livello  universitario,  con
          conseguente apporto di competenza specialistica  in  studi,
          ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 
              2.  L'attivita'  comporta  preposizione  a  servizi   e
          laboratori,  scientifici  o  didattici,  con  facolta'   di
          decisione sull'uso di sistemi  e  procedimenti  tecnologici
          nell'ambito  del  settore  di  competenza,  e  facolta'  di
          proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 
              3.  Il  personale  di  cui  al  comma   1   assume   la
          responsabilita'  derivante  dall'attivita'   delle   unita'
          organiche sottordinate e  dal  lavoro  direttamente  svolto
          dallo stesso. 
              3-bis. Al funzionario con qualifica di primo  dirigente
          tecnico  e'  attribuito   l'incarico   di   direttore   del
          laboratorio centrale del DNA. 
              4. Il personale appartenente ai  ruoli  dei  funzionari
          tecnici  svolge,  altresi',  compiti  di   istruzione   del
          personale del Corpo di polizia penitenziaria, in  relazione
          alla professionalita' posseduta.» 
              «Art.  26.  (Accesso  alla  carriera   dei   funzionari
          tecnici). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  della
          carriera dei funzionari tecnici avviene  mediante  concorso
          pubblico per titoli ed esami, al quale possono  partecipare
          i cittadini italiani che godono dei diritti politici e  che
          sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti  di
          cui ai commi 2 e 3. Per l'accesso e' richiesto il  possesso
          delle  qualita'  morali  e  di   condotta   stabilite   per
          l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. 
              2. Con il regolamento di cui all'articolo 1,  comma  2,
          sono   indicate   le   lauree   specialistiche    per    la
          partecipazione al concorso, individuate  secondo  le  norme
          concernenti  l'autonomia  didattica  degli  Atenei,  e   le
          abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 
              3. Al concorso e' altresi' ammesso a  partecipare,  con
          riserva di un quinto dei posti  disponibili  e  purche'  in
          possesso   dei   prescritti   requisiti,    il    personale
          appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con  almeno
          tre anni di anzianita' alla data del bando  che  indice  il
          concorso, il  quale  non  abbia  riportato,  nei  tre  anni
          precedenti, un sanzione  disciplinare  pari  o  piu'  grave
          della deplorazione. I  posti  riservati  non  coperti  sono
          conferiti secondo la graduatoria del concorso. 
              4. A parita' di merito, l'appartenenza ai  ruoli  della
          Polizia penitenziaria  costituisce  titolo  di  preferenza,
          fermi restando  gli  altri  titoli  preferenziali  previsti
          dalle leggi vigenti. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              6.  Il  personale  appartenente  al  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, beneficiario della riserva e  vincitore  del
          concorso di cui al comma  2,  conserva  ai  fini  economici
          l'anzianita' maturata o riconosciuta  presso  il  ruolo  di
          provenienza.» 
              «Art. 27. (Corso di formazione per  l'immissione  nella
          carriera dei funzionari tecnici).  -  1.  I  vincitori  del
          concorso di cui all'articolo 26  sono  nominati  funzionari
          tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione
          iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso
          la Scuola superiore dell'esecuzione penale.  L'insegnamento
          e'   impartito   da   docenti   universitari,   magistrati,
          appartenenti  all'Amministrazione  dello  Stato  o  esperti
          estranei  ad  essa,  secondo  le  modalita'   che   saranno
          individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione  penale.
          Durante  la  frequenza  del  corso  i  funzionari   tecnici
          rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica  sicurezza
          e  di  ufficiale  di  polizia   giudiziaria   limitatamente
          all'esercizio delle  funzioni  previste  per  il  ruolo  di
          appartenenza. 
              2. Per le dimissioni  e  le  espulsioni  dal  corso  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19. 
              3. Al termine del corso, i funzionari tecnici che hanno
          ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
          prestano giuramento e sono  confermati  nel  ruolo  con  la
          qualifica di  commissario  tecnico  capo  secondo  l'ordine
          della graduatoria di fine corso.» 
              «Art. 30. (Promozione a dirigente aggiunto tecnico).  -
          1. La  promozione  alla  qualifica  di  dirigente  aggiunto
          tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
          merito comparativo al quale e' ammesso il personale con  la
          qualifica di commissario capo tecnico  che  abbia  compiuto
          sette di effettivo servizio nella qualifica.» 
              «Art. 30-bis. (Promozione a dirigente tecnico). - 1. La
          promozione alla qualifica di dirigente tecnico si  consegue
          mediante scrutinio  per  merito  comparativo  al  quale  e'
          ammesso il personale con la qualifica di dirigente aggiunto
          tecnico  che  abbia  compiuto  cinque  anni  di   effettivo
          servizio nella qualifica.» 
              «Art. 32. (Qualifica di ufficiale e agente di  pubblica
          sicurezza e di ufficiale e agente di polizia  giudiziaria).
          - 1. Al personale appartenente  al  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti  tecnici  e
          al  ruolo  degli   ispettori   tecnici   sono   attribuite,
          limitatamente alle funzioni  esercitate,  la  qualifica  di
          agente di pubblica sicurezza. 
              2.  Al  personale  appartenente   alla   carriera   dei
          funzionari  tecnici  e'  attribuita,   limitatamente   alle
          funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di
          pubblica sicurezza. 
              3. Al personale appartenente al ruolo degli  agenti  ed
          assistenti tecnici e' attribuita la qualifica di agente  di
          polizia   giudiziaria,    limitatamente    alle    funzioni
          esercitate. 
              4.  Agli  appartenenti  al  ruolo  dei   sovrintendenti
          tecnici, al ruolo  degli  ispettori  e  alla  carriera  dei
          funzionari tecnici e' attribuita la qualifica di  ufficiale
          di  polizia  giudiziaria,   limitatamente   alle   funzioni
          esercitate.»