Art. 36 
 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        29 maggio 2017, n. 95 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole «di ciascun anno, dal 2017 al 2022»
sono sostituite dalle  seguenti:  «del  2017»  e  le  parole  «il  30
settembre di ciascun anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'anno
successivo,»; 
    b) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti: 
      «a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso  alla  qualifica
di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31
dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 
        1) per il settanta per cento, mediante  selezione  effettuata
con  scrutinio  per  merito  comparativo   ai   sensi   dell'articolo
24-quater, comma 1, lettera a),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un  successivo  corso  di
formazione professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera
b-bis); 
        2) per il restante trenta per cento,  mediante  concorso  per
titoli, riservato al personale del ruolo degli  agenti  e  assistenti
che abbia compiuto almeno  quattro  anni  di  effettivo  servizio  ed
espletato  secondo  le  modalita'  previste  dalla  lettera   a),   e
superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto
con le modalita' di cui alla lettera b-bis); 
      a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021  e  2022,  la
dotazione organica del ruolo dei  sovrintendenti  e'  rispettivamente
incrementata di  1.500,  1.000,  750  e  750  unita'  soprannumerarie
riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della  lettera
a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023,
in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per  cessazioni  alla
data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando  il  computo  delle
carenze organiche ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del  presente
decreto  legislativo.  Al  completo  riassorbimento  delle  posizioni
sovrannumerarie si provvede entro il  2026,  mediante  riduzione  dei
posti disponibili per le promozioni da  effettuarsi  ai  sensi  della
lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo  delle  medesime
posizioni sia pari a: 
        1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 
        2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 
        3) 750 al 31 dicembre 2025; 
        4) 0 al 31 dicembre 2026; 
      a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e  concorsuali
di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;»; 
    c) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole «i vincitori dei
concorsi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i  vice  sovrintendenti
selezionati in base alle procedure» e le parole «di cui alle  lettere
a) e» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  alle  lettere  a),
a-bis), a-ter) e», al secondo periodo le parole «Ai concorsi  di  cui
alla lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure  di
cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter)» e le parole «ai concorsi
gia' banditi, di cui alle lettere a) e b),  qualora  per  gli  stessi
concorsi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle  procedure  gia'
avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter)  e  b),  qualora
per le stesse»; 
    d) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: 
      «b-ter) resta ferma  la  facolta',  per  il  personale  che  ha
conseguito  la  qualifica   di   vice   sovrintendente   per   merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure
di cui alle lettere a-bis) e a-ter) quando  ne  consentano  l'accesso
alla  qualifica  di  vice  sovrintendente  con  una  decorrenza  piu'
favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo  periodo
rientra nell'ambito delle risorse  ad  esse  destinate.  Ai  soggetti
interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»; 
    e) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: 
      «c) nei limiti delle risorse disponibili per  tale  organico  a
legislazione vigente, alla parziale copertura dei  posti  disponibili
alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla  tabella  A  del  decreto
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  come  modificata
dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto
legislativo,  riservati  al  concorso  interno  per  l'accesso   alla
qualifica di vice ispettore, ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,
lettera b), del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  n.
335 del 1982,  si  provvede  attraverso  due  concorsi,  da  bandire,
rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un
numero di posti pari, rispettivamente, al  cinquanta  per  cento  dei
predetti posti disponibili per il  primo  anno  e,  a  un  sesto  del
residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a  quelli
disponibili per il medesimo concorso alla data  del  31  dicembre  di
ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera d)  per  i
posti disponibili al 31  dicembre  2016  destinati  al  concorso  ivi
previsto, riservati: 
        1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli,
al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento  del
predetto settanta per cento  riservato  ai  sovrintendenti  capo,  in
servizio alla medesima data. I posti per i  sovrintendenti  capo  del
primo concorso sono riservati  a  quelli  con  una  anzianita'  nella
qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per  il
primo   concorso   la   percentuale   e'   aumentata   dal   settanta
all'ottantacinque per cento. Per il successivo concorso,  nell'ambito
dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e'
riservato a quelli  che  hanno  acquisito  la  qualifica  secondo  le
permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 
        2) per il trenta per cento, al  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla  lettera  b),  del
medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalita' ivi previste. Per
il primo concorso la percentuale e' ridotta dal  trenta  al  quindici
per cento; 
    f) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: 
      «c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili alla  data
del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c)  del  presente  comma  si
provvede   attraverso   due   ulteriori   concorsi,    da    bandire,
rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il  30  settembre  2020,
per un numero di posti pari, per il primo concorso, al  quaranta  per
cento  dei  suddetti  posti  residui,  da  cui  detrarre  57   unita'
utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera c), e, per  il
secondo concorso, al residuo sessanta per  cento,  in  aggiunta,  per
entrambi i concorsi, ai  posti  riservati  al  concorso  interno  per
l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data  del
31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri: 
        1) per il settanta per cento, attraverso concorso per  titoli
riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento  del
predetto settanta per cento  riservato  ai  sovrintendenti  capo,  in
servizio alla medesima  data.  Nell'ambito  dei  posti  riservati  ai
sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che
hanno acquisito la predetta qualifica  secondo  le  permanenze  nelle
qualifiche previste il giorno precedente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo; 
        2) per il trenta per cento, al  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni  di  polizia,  di  cui  alla  lettera  b),
dell'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalita' ivi previste; 
      c-ter) alla copertura dei posti riservati al  concorso  interno
per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data
del 31  dicembre  dell'anno  precedente,  si  provvede  mediante  tre
ulteriori  concorsi,  da  bandire,  rispettivamente,  entro   il   30
settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri  di  cui  ai
numeri 1) e 2) della lettera c-bis); 
      c-quater) con decreto del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita'  di  svolgimento
del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori  dei  concorsi
di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter), nonche' l'individuazione
delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i  limiti  massimi
entro  i  quali  quelli  rientranti  in   ciascuna   categoria   sono
considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri
volti a valorizzare le professionalita' e  il  merito  acquisiti  dai
candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio; 
      c-quinquies): al fine di assicurare l'integrale  copertura  dei
complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui
alle lettere c), c-bis), c-ter) e d), in caso di  mancata  immissione
in ruolo,  in  ciascuna  annualita',  del  previsto  numero  di  vice
ispettori vincitori di  singole  procedure  concorsuali,  s'intendono
corrispondentemente ampliati i  posti  disponibili  per  i  candidati
risultati idonei nell'ambito  della  procedura  concorsuale  relativa
alla stessa annualita' giunta per ultima a conclusione.  I  candidati
beneficiari dell'ampliamento di cui al  primo  periodo,  qualora  per
esigenze organizzative e logistiche non  possano  essere  avviati  al
medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori
della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso
di formazione o al primo corso di formazione  utile,  con  decorrenza
giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso; 
    g) alla lettera  d),  le  parole  «nonche'  di  altri  500  posti
disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per  il  secondo  concorso
interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «nonche'  alla  copertura  di  ulteriori  500  posti
disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo
concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera  c-bis)»,  le
parole «il secondo concorso di  cui  alla  lettera  c),  n.1).»  sono
sostituite dalle seguenti: «il primo concorso  di  cui  alla  lettera
c-bis).» e dopo le parole «capo della polizia-direttore  generale  di
pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «. A decorrere dal  31
dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad  essere  disponibili
per il  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica  di  vice
ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno
250 unita' per ogni concorso successivo; 
    h) alla lettera d-ter), le parole «i  vincitori  dal  secondo  al
settimo concorso di cui  alla  lettera  c),»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c)  e
dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter)»; 
    i) alla lettera e), le parole «lettere a), b) e c), n. 1),»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a), a-bis), n.  1),  a-ter),  b),
c), n. 1), c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma,  limitatamente
ai concorsi per titoli,»; 
    l) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: 
      «e-bis) la facolta' di rinunciare  all'accesso  alla  qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito  delle  procedure  di
cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) puo' essere esercitata entro  il
termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di  successiva
assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di
formazione. L'esercizio, per due volte, della  facolta'  di  rinuncia
all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti,  da
parte di soggetti a cui sia stata comunicata,  in  entrambi  i  casi,
l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e'  causa  di
esclusione dalle procedure  scrutinali  e  concorsuali  di  cui  alle
lettere a), a-bis) e a-ter)  relative  all'annualita'  immediatamente
successiva; 
      e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera e-bis) sono
attribuiti ai  soggetti  partecipanti  alla  medesima  procedura  del
soggetto che ha  formulato  la  rinuncia  utilmente  collocati  nella
relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le  disposizioni  di
cui alla lettera e-bis), primo periodo,  sino  al  giorno  precedente
l'inizio del corso di formazione;»; 
    m) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
      «g-bis) i vice sovrintendenti che  al  1°  gennaio  2020  hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a  quattro
anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo  scrutinio
per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; 
      g-ter) il personale in possesso,  al  1°  gennaio  2020,  della
qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto
per la promozione  alla  qualifica  di  sovrintendente  capo  di  cui
all'articolo 24-septies del decreto del Presidente  della  Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo  rispetto  ai  cinque
anni  previsti,  nonche'  rispetto  ai  tempi  di  riduzione  di  cui
all'allegata Tabella A; 
      g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio  2020,  della
qualifica  di  sovrintendente  capo   accede   alla   procedura   per
l'attribuzione  della  denominazione   di   «coordinatore»   di   cui
all'articolo 24-ter,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di  anticipo  rispetto
ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione  di  cui
all'allegata Tabella A;»; 
    n) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
      «h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una
anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni  sono  ammessi
allo scrutinio per l'accesso alla qualifica  di  ispettore  capo  con
decorrenza dal 1°  gennaio  2020,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335; 
    o) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
      «i-bis) gli ispettori capo in possesso della  qualifica  al  1°
gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui
alla lettera h-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni
di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso
alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 31-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335;»; 
    p) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: 
      «l-bis) gli ispettori superiori in possesso della qualifica  al
1° gennaio 2020  sono  ammessi  allo  scrutinio  per  l'accesso  alla
qualifica di sostituto commissario, in deroga  alle  disposizioni  di
cui  all'articolo  31-quater  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno  sei  anni
di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori  superiori  in
possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016,
rivestivano la qualifica di ispettore  superiore-sostituto  ufficiale
di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di sostituto commissario, in deroga  alle  disposizioni  di
cui  all'articolo  31-quater  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al  compimento  di  almeno  cinque
anni di effettivo servizio  maturati,  anche  cumulativamente,  nelle
qualifiche di ispettore  superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica
sicurezza e  di  ispettore  superiore.  Gli  ispettori  superiori  in
possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la
qualifica di  ispettore  superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica
sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo  scrutinio  per  l'accesso
alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle  disposizioni
di cui  all'articolo  31-quater  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza  1°  gennaio  2020,
con successiva ammissione alla  procedura  per  l'attribuzione  della
denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al  1°
gennaio 2025;»; 
    q) dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: 
      «o-bis) agli assistenti capo  che  al  1°  gennaio  2020  hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica  pari  o  superiore  a  cinque
anni, in assenza dei motivi ostativi di  cui  all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza
dal 1° gennaio 2020;» 
    r) dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: 
      «p-bis) ai sovrintendenti capo che al  1°  gennaio  2020  hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a  sei  anni,
in assenza dei motivi ostativi  di  cui  all'articolo  24-ter,  comma
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza
dal 1° gennaio 2020;» 
    s) dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: 
      «q-bis) ai sostituti commissari in possesso della qualifica  al
1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui
alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma,  in  assenza
dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita
la denominazione di «coordinatore» con  decorrenza,  in  deroga  alle
disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di  due
anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai  sostituti  commissari
in servizio al 1° gennaio 2020, che,  entro  la  stessa  data,  hanno
maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e'
attribuita la denominazione  di  «coordinatore»  con  decorrenza,  in
deroga alle disposizioni di cui  al  precedente  comma  5-bis,  dalla
stessa data;» 
    t) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: 
      «r-bis)  nell'anno  2026  e  nell'anno   2027   sono   banditi,
rispettivamente, due concorsi  straordinari,  per  titoli  ed  esami,
consistenti in una prova scritta e in una prova orale,  ciascuno  per
1.200  posti  di  ispettore   superiore,   riservati   al   personale
appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo
degli ispettori della Polizia di  Stato  che  espletano  funzioni  di
polizia in possesso di una delle lauree di  cui  all'articolo  5-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  le  cui
modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto  del  capo  della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 
      r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui  all'articolo
31-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, gia'
frequentatore dei corsi 7°,  8°  e  8°-bis  per  vice  ispettore,  si
considera  utile  il  titolo   di   laurea   triennale   in   scienze
dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei  corsi  suddetti,  in
base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; 
      r-quater) nell'anno 2020 e' bandito un concorso  straordinario,
per titoli, per 1.000 posti di sostituto  commissario,  riservato  al
personale in possesso della qualifica  di  ispettore  superiore  alla
data del bando che indice il concorso e che,  al  31  dicembre  2016,
rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo  della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso,  con  adeguata  valorizzazione
del superamento del concorso per  ispettore  superiore  di  cui  alla
lettera r). I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura  per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore»  con  decorrenza
non antecedente al 1° gennaio 2027;»; 
    u) alla lettera t): 
      1) le parole «ad esaurimento» ovunque ricorrano sono soppresse; 
      2) al secondo periodo,  dopo  le  parole  «All'istituzione  del
predetto ruolo» sono aggiunte le seguenti: «,  che  si  esaurisce  al
momento della cessazione dal servizio delle suddette unita',»; 
    v) alla lettera u), le parole «ivi  previsto  e  il  dieci»  sono
sostituite dalle seguenti: «ivi previsto, il dieci»,  le  parole  «in
attuazione dell'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 3, comma 2,» e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, e per il personale gia' frequentatore dei  predetti  corsi
si  considera  utile   anche   la   laurea   triennale   in   scienze
dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei  corsi  suddetti,  in
base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;»; 
    z)  alla  lettera  bb),  le  parole  «entro  cinque  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «entro sette anni» e dopo le parole «Forze
di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dei funzionari  che
rivestono la qualifica di primo dirigente»; 
    aa) alla lettera cc), le parole «31 dicembre 2017; Il 107°»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017. Il 107°»; 
    bb) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente: 
      «ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito
comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere  di  cui
al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334  per  le  promozioni  a
primo dirigente e qualifiche equiparate, nella  fase  transitoria  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, lll),  primo
periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio  il
coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 59-bis, comma  5,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' assegnato nella misura
di punti sei gia' dalla prima ammissione allo scrutinio;»; 
    cc) alla lettera hh), le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2022»; 
    dd) alla lettera ii): 
      1) l'alinea e' sostituita dalla seguente: «a decorrere  dal  1°
gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni»; 
      2) il n. 3) e' sostituito dal seguente: 
        «3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio
di funzionari  del  ruolo  direttivo  determinano  la  permanenza  in
servizio, in tale ruolo, di un numero  di  funzionari  pari  a  1.004
unita' - risultanti, in parte,  dalla  progressiva  cessazione  degli
effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e  ,  per  il  resto,
dall'applicazione della riduzione di cui al  numero  7)  alle  unita'
individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle
qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335  -  un
corrispondente  numero  massimo  complessivo   di   posti   e'   reso
gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni,  per
l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno;»; 
      3) al  n.  5),  dopo  le  parole  «studio  universitario»  sono
aggiunte le seguenti: «, ed inoltre, per tutti  gli  appartenenti  ai
ruoli della Polizia di Stato,»; 
      4) al n. 7), dopo le parole «dalla lettera t)» sono aggiunte le
seguenti: «, con cui e'  altresi'  fissato,  entro  l'anno  2020,  un
apposito piano programmatico pluriennale»; 
    ee) alla lettera ll), dopo le parole «mantenimento della sede  di
servizio» sono aggiunte le seguenti: «.  La  facolta'  di  rinunciare
all'accesso alla qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  sovrintendenti
tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla
comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve  essere
effettuata prima dell'avvio al  corso  di  formazione.  I  posti  non
assegnati ai sensi del secondo periodo sono  attribuiti  ai  soggetti
partecipanti  al  concorso   utilmente   collocati   nella   relativa
graduatoria; in tale caso, si applicano le  disposizioni  di  cui  al
secondo periodo, sino al giorno  precedente  l'inizio  del  corso  di
formazione.»; 
    ff) dopo la lettera ll), e' aggiunta la seguente: 
      «ll-bis) resta ferma la  facolta',  per  il  personale  che  ha
conseguito la qualifica di vice  sovrintendente  tecnico  per  merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure
di cui alla lettera ll) quando ne consentano l'accesso alla qualifica
di vice sovrintendente tecnico con una  decorrenza  piu'  favorevole.
L'esito positivo delle procedure di  cui  al  primo  periodo  rientra
nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti  interessati
e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»; 
    gg) alla lettera nn): 
      1) le parole «ad esaurimento» sono soppresse ovunque ricorrano; 
      2) al secondo periodo, dopo le  parole  «predetto  ruolo»  sono
inserite le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione
dal servizio delle suddette unita',»; 
      3) il  periodo  «La  promozione  alla  qualifica  di  direttore
tecnico  principale  si  consegue,  mediante  scrutinio  per   merito
comparativo, a ruolo aperto, dopo  sei  anni  di  effettivo  servizio
nella qualifica di direttore tecnico.» e'  sostituito  dal  seguente:
«La  promozione  alla  qualifica  di  commissario  capo  tecnico   si
consegue, mediante scrutinio per merito  assoluto,  a  ruolo  aperto,
dopo  quattro  anni  di  effettivo  servizio   nella   qualifica   di
commissario tecnico.»; 
    hh) dopo la lettera qq), e' aggiunta la seguente: 
      «qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1°  gennaio  2020
hanno maturato una anzianita' nella  qualifica  pari  o  superiore  a
quattro anni sono promossi, con decorrenza 1°  gennaio  2020,  previo
scrutinio per  merito  assoluto,  alla  qualifica  di  sovrintendente
tecnico;»; 
      qq-ter) il personale in possesso, al  1°  gennaio  2020,  della
qualifica di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per  merito
assoluto per la promozione  alla  qualifica  di  sovrintendente  capo
tecnico di cui all'articolo 20-septies  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  con  un  anno  di  anticipo
rispetto ai cinque  anni  previsti,  nonche'  rispetto  ai  tempi  di
riduzione di cui all'allegata Tabella B; 
      qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020,  della
qualifica di sovrintendente capo tecnico accede  alla  procedura  per
l'attribuzione  della  denominazione   di   «coordinatore»   di   cui
all'articolo 20-ter,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di  anticipo  rispetto
ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione  di  cui
all'allegata Tabella B;»; 
    ii) dopo la lettera rr), e' aggiunta la seguente: 
      «rr-bis) gli ispettori tecnici che al  1°  gennaio  2020  hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a  sei  anni
sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore
capo  tecnico  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2020,  secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»; 
    ll) dopo la lettera ss), e' aggiunta la seguente: 
      «ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica
al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle  disposizioni
di cui alla lettera rr-bis), sono ammessi, al  compimento  di  almeno
sette anni di effettivo servizio in tale  qualifica,  allo  scrutinio
per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico,  secondo
le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»; 
    mm) dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: 
      «tt-bis) gli ispettori  superiori  tecnici  in  possesso  della
qualifica  al  1°  gennaio  2020  sono  ammessi  allo  scrutinio  per
l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in  deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento  di
almeno  sei  anni  di  effettivo  servizio  in  tale  qualifica.  Gli
ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano  la  qualifica  di  perito
superiore tecnico, sono ammessi allo  scrutinio  per  l'accesso  alla
qualifica  di  sostituto  commissario   tecnico,   in   deroga   alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  31-quinquies  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento  di
almeno  cinque   anni   di   effettivo   servizio   maturati,   anche
cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore  tecnico  e  di
ispettore superiore  tecnico.  Gli  ispettori  superiori  tecnici  in
possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la
qualifica di perito superiore tecnico  nell'anno  2016  sono  ammessi
allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto  commissario
tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337,
con decorrenza  1°  gennaio  2020,  con  successiva  ammissione  alla
procedura per l'attribuzione della  denominazione  di  «coordinatore»
con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»; 
    nn) dopo la lettera zz), e' aggiunta la seguente: 
      «zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al  1°  gennaio  2020
hanno maturato un'anzianita'  nella  qualifica  pari  o  superiore  a
cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di  cui  all'articolo  4,
comma 4-ter, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di  «coordinatore»,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;»; 
    oo) dopo la lettera aaa), e' aggiunta la seguente: 
      «aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore  a  sei
anni, in assenza dei motivi  ostativi  di  cui  all'articolo  20-ter,
comma 3-bis, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di  «coordinatore»,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;»; 
    pp) dopo la lettera bbb) e' aggiunta la seguente: 
      «bbb-bis) ai sostituti commissari  tecnici  in  possesso  della
qualifica al 1° gennaio 2020  a  cui  non  sono  state  applicate  le
disposizioni di cui alle  lettere  rr-bis),  ss-bis)  e  tt-bis)  del
presente comma, in assenza dei motivi ostativi  di  cui  all'articolo
24, comma 5-ter, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore»
con decorrenza, in deroga alle  disposizioni  di  cui  al  precedente
comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo  servizio  nella
qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al  1°  gennaio  2020,
che,  entro  la  stessa  data,   hanno   maturato   nella   qualifica
un'anzianita'  pari  o  superiore  a  due  anni  e'   attribuita   la
denominazione  di  «coordinatore»  con  decorrenza,  in  deroga  alle
disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;»; 
    qq) dopo la lettera ddd), e' aggiunta la seguente: 
      «ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e  gli  orchestrali
ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato  senza
demerito una anzianita' nella qualifica pari  o  superiore  a  quella
prevista dalla tabella G, allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile  1987,  n.  240,  come  modificata  dal  decreto
legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della  legge  1  dicembre  2018,  n.  132,  sono
promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020.  Al
personale  appartenente  al  ruolo  degli  orchestrali  della   banda
musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis),  l-bis),  q-bis),
rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le  anzianita'  previste
dalla predetta tabella G;»; 
    rr) alla lettera eee), al numero 1), dopo le parole  «mm),»  sono
aggiunte le seguenti: «mm-bis), mm-ter)» e  al  numero  2),  dopo  le
parole «mm),» sono aggiunte le seguenti: «, mm-bis), mm-ter)»; 
    ss) alla lettera iii), le parole «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni», dopo le parole «il  personale  di  cui  alle
lettere ggg), secondo periodo, e hhh),» sono  aggiunte  le  seguenti:
«primo periodo» e dopo le parole «gia' frequentato» sono aggiunte  le
seguenti: «e dei funzionari  che  rivestono  la  qualifica  di  primo
dirigente tecnico;»; 
    tt) dopo la lettera lll), e' aggiunta la seguente: 
      «lll-bis)  agli  scrutini  per  merito   comparativo   per   la
promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico accedono anche i
direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza  ad
almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima  qualifica,  purche'
in possesso degli altri requisiti previsti, con  attribuzione  di  un
coefficiente  di  anzianita'  pari  a  punti  2  ai  funzionari   con
permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici  anni
e a punti 4 per i funzionari con  permanenza  in  effettivo  servizio
nella carriera di sedici anni;»; 
    uu) dopo la lettera mmm), e' aggiunta la seguente: 
      «mmm-bis)  fino  all'anno  2026,  al  concorso   pubblico   per
l'accesso alla carriera dei  funzionari  tecnici,  nell'ambito  della
riserva  prevista  per  il  ruolo  degli  ispettori   tecnici,   puo'
partecipare anche il personale del  ruolo  direttivo  tecnico,  fermo
restando il possesso del prescritto titolo di  studio  universitario,
ed inoltre, per tutti gli appartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di
Stato, non si applica il limite di eta'  previsto  dall'articolo  31,
comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»; 
    vv) alla lettera qqq), dopo  le  parole  «decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la
disciplina relativa  al  corso  di  formazione  dirigenziale  e  alla
decorrenza vigente al momento di verificazione delle vacanze»; 
    zz) dopo la lettera qqq) e' aggiunta la seguente: 
      «qqq-bis) in deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  48
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  nonche'  di  cui  al
medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  i   medici
principali gia' frequentatori del 13° corso  di  formazione  iniziale
per medici della Polizia di Stato,  ai  fini  della  promozione  alla
qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a  cui  sono
ammessi i medici principali  gia'  frequentatori  del  14°  corso  di
formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in  caso  di
promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno
precedente rispetto a quello previsto per i secondi;»; 
    aaa)  alla  lettera  rrr),  le  parole  «entro  tre  anni»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  cinque  anni»,  le  parole  «il
personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo,  e  qqq),»  sono
sostituite dalle seguenti: «il personale di cui alle lettere  ppp)  e
qqq), primo periodo,»  e  dopo  le  parole  «gia'  frequentato»  sono
aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di
primo dirigente medico;»; 
    bbb) dopo la lettera sss), e' aggiunta la seguente: 
      «sss-bis)  agli  scrutini  per  merito   comparativo   per   la
promozione alla qualifica di primo dirigente medico accedono anche  i
medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno  uno
scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purche' in  possesso
degli altri requisiti previsti, con attribuzione di  un  coefficiente
di anzianita'  pari  a  punti  2  ai  funzionari  con  permanenza  in
effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e  a  punti  4
per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella  carriera
di sedici anni;»; 
    ccc) la lettera ttt-bis) e' sostituita dalle seguenti: 
      «ttt-bis) per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto  legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per sette  posti,  il  limite  di
eta' previsto dal comma 2-bis,  primo  periodo,  non  si  applica  al
personale destinatario delle riserve di posti ivi  indicate,  ne'  al
personale destinatario di un'ulteriore riserva di due  posti  per  il
personale della Polizia di Stato in possesso del previsto  titolo  di
studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni; 
      «ttt-ter)  fino  all'anno  2026,  al  concorso   pubblico   per
l'accesso alla carriera  dei  funzionari  medici,  nell'ambito  della
riserva prevista per il  ruolo  degli  ispettori  tecnici  -  settore
sanitario, puo' partecipare anche il personale  del  ruolo  direttivo
tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso della  laurea
in medicina  e  chirurgia,  del  diploma  di  specializzazione  nelle
discipline individuate nei  bandi  di  concorso  e  dell'abilitazione
all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo.  Inoltre,
per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di  Stato,  non  si
applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
      ttt-quater)  fino  all'anno  2026,  al  concorso  pubblico  per
l'accesso alla carriera  dei  funzionari  medici  veterinari  non  si
applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»; 
    ddd) alla lettera aaaa-bis), il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «negli anni dal 2020  al  2023  il  personale  che  espleta
funzioni di  polizia,  dei  ruoli  degli  agenti  e  assistenti,  dei
sovrintendenti e degli ispettori, con un'eta' non inferiore a 50 anni
alla data di presentazione della domanda, puo' rivolgere  istanza  di
transito  nella  corrispondente  qualifica  dei   ruoli   tecnici   e
tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente,  nei  settori
del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo.»; 
    eee) alla lettera aaaa-ter), il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «entro l'anno 2020 il personale della Polizia di Stato  che
espleta funzioni di polizia, privo del  titolo  di  abilitazione  per
l'esercizio  della  professione  sanitaria,  in   possesso   di   una
esperienza  di  almeno  cinque  anni  nel  settore  sanitario,   puo'
rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli
tecnici   dei   settori   di   supporto   logistico    e    logistico
amministrativo.»; 
    fff) alla lettera  aaaa-quater),  al  primo  periodo,  le  parole
«giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2020», dopo  le
parole «Polizia di Stato,» sono aggiunte  le  seguenti:  «anche  se»,
dopo le parole «professione  sanitaria,»  e'  aggiunta  la  seguente:
«purche'» e, al secondo periodo, dopo le parole «indisponibilita'  di
posti» sono aggiunte le seguenti: «riservati al concorso interno  per
l'accesso alla qualifica di vice ispettore»; 
    ggg) alla lettera aaaa-quinquies), le parole «dei concorsi»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «delle   procedure»,   le   parole   «e
aaaa-quinquies)» sono soppresse e dopo le parole  «titoli  ammessi  a
valutazione» sono aggiunte le seguenti: «, rimessa,  con  riferimento
ai procedimenti di cui  alle  lettere  aaaa-bis)  e  aaaa-ter),  alle
competenti  Commissioni  per  il  personale  non  direttivo  di   cui
all'articolo 69 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  335
del 1982,»; 
    hhh) alla lettera aaaa-sexies), le parole «lettere c),  d),  mm),
mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter)» sono sostituite dalle  seguenti:
«lettere c), c-bis), c-ter), d), mm), mm-bis), zzz)». 
  2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  qqq),  terzo
periodo, del presente decreto legislativo  s'interpretano  nel  senso
che l'accesso  alla  qualifica  di  medico  capo  avviene,  anche  in
sovrannumero, secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo  48  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  nel  testo  vigente  il
giorno antecedente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo. 
    1-ter.  Fino   al   completo   riassorbimento   delle   posizioni
sovrannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio,  reparto
e istituto dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  dei  vice
questori e  vice  questori  aggiunti,  e  qualifiche  equiparate,  ai
funzionari in  possesso  delle  predette  qualifiche  possono  essere
corrispondentemente  attribuite  funzioni   dirigenziali   anche   in
sovrannumero  rispetto  a  quelle  determinate  in  attuazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a),  30,  comma
3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,
nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 marzo 2001, n.  208,  ferme  restando  le  tipologie  di  funzione
previste dalla tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  dalla  tabella  A  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  337,  e
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica
24 aprile 1982, n. 338.». 
    1-quater. Le  riduzioni  delle  permanenze  previste  nella  fase
transitoria dalle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis),  rr-bis),  ss-bis),  tt-bis),
bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che  agli  appartenenti  al
ruolo degli  ispettori  e  degli  ispettori  tecnici  che,  per  gia'
ottenuta   promozione   o   attribuzione    di    denominazioni    di
«coordinatore», non possono  fruire,  in  tutto  o  in  parte,  delle
riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso
allo scrutinio ovvero, per il ruolo  degli  orchestrali  della  Banda
musicale  della  Polizia  di  Stato,  ai  fini  dell'avanzamento  per
anzianita' senza demerito, alle qualifiche di  ispettore  capo  e  di
ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte,  a  regime,
dal decreto legislativo adottato in esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018,  n.
132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni
transitorie delle permanenze in  qualifica  previste  dalle  suddette
disposizioni ai fini dell'accesso alla  qualifica  superiore,  e,  in
subordine,  ai  fini   dell'attribuzione   della   denominazione   di
«coordinatore».  Tali   riduzioni   sono   riconosciute   in   misura
complessivamente non superiore a tre anni  al  personale  di  cui  al
primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso
di  una  permanenza  nella  qualifica  di  ispettore   superiore   ed
equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto  anni,
ed in misura complessivamente non superiore a due anni  al  rimanente
personale.». 
 
          Note all'art. 36: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Disposizioni transitorie  per  la  Polizia  di
          Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del  presente
          decreto: 
                a)  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'   articolo
          24-quater del decreto del Presidente  delle  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso
          alla  qualifica  di  vice  sovrintendente  del  ruolo   dei
          sovrintendenti, disponibili al 31  dicembre  del  2017,  si
          provvede mediante concorsi per  titoli,  da  bandire  entro
          l'anno successivo, con modalita', procedure  e  criteri  di
          assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno  3
          dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo
          2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012,
          n. 227,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          febbraio 2013, n. 12,  ferme  restando  le  aliquote  delle
          riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater,
          comma 1, lettere a) e b); 
                a-bis) alla copertura dei posti  per  l'accesso  alla
          qualifica   di   vice   sovrintendente   del   ruolo    dei
          sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun  anno,
          dal 2018 al 2022, si provvede: 
                  1) per il settanta per  cento,  mediante  selezione
          effettuata con scrutinio per merito  comparativo  ai  sensi
          dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a),  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  335  del   1982   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          professionale, svolto con le modalita' di cui alla  lettera
          b-bis); 
                  2) per  il  restante  trenta  per  cento,  mediante
          concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
          agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro  anni
          di effettivo servizio ed  espletato  secondo  le  modalita'
          previste dalla lettera a), e superamento di  un  successivo
          corso di formazione professionale svolto con  le  modalita'
          di cui alla lettera b-bis); 
                a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020,  2021  e
          2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
          rispettivamente incrementata di 1.500,  1.000,  750  e  750
          unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si
          provvede  ai  sensi  della  lettera  a-bis),  n.  1),   con
          decorrenze dal 1° gennaio  2020  al  1°  gennaio  2023,  in
          aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni
          alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo  restando  il
          computo delle carenze organiche ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 2, del  presente  decreto  legislativo.  Al  completo
          riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si  provvede
          entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per
          le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis),
          n. 1),  in  modo  che  il  numero  massimo  delle  medesime
          posizioni sia pari a: 
                  1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 
                  2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 
                  3) 750 al 31 dicembre 2025; 
                  4) 0 al 31 dicembre 2026; 
                a-quater) in relazione alle  procedure  scrutinali  e
          concorsuali di cui alle lettere  a),  a-bis)  e  a-ter)  si
          applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  24-quater,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335; 
                b)  alla   copertura   dei   posti   complessivamente
          disponibili in organico alla data del 31 dicembre  2016,  e
          nei limiti delle risorse disponibili per  tale  organico  a
          legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di  vice
          sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti,  di  cui  alla
          tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 335, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   si
          provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro
          il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla
          medesima  data,  attraverso  il  ricorso  a   modalita'   e
          procedure, di  cui  alla  lettera  a),  ferme  restando  le
          aliquote delle riserve  dei  posti  previste  dal  predetto
          articolo 24-quater del medesimo decreto n.  335  del  1982,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto; 
                b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in  base
          alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e b),
          il corso di  formazione  professionale  ha  la  durata  non
          superiore a tre mesi e  non  inferiore  a  un  mese,  e  le
          relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
          capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere  a),  a-bis),
          n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo  che
          ricoprono una posizione in ruolo  non  inferiore  a  quella
          compresa  entro  il  doppio  dei  posti  riservati  a  tale
          personale, oltre al  contingente  corrispondente  ai  posti
          riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
          avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e  b),
          qualora per le stesse tutti  i  vincitori  non  siano  gia'
          stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; 
                b-ter) resta ferma la facolta', per il personale  che
          ha conseguito  la  qualifica  di  vice  sovrintendente  per
          merito   straordinario,   di    presentare    istanza    di
          partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis)  e
          a-ter) quando ne consentano  l'accesso  alla  qualifica  di
          vice sovrintendente con  una  decorrenza  piu'  favorevole.
          L'esito positivo delle procedure di cui  al  primo  periodo
          rientra nell'ambito delle risorse  ad  esse  destinate.  Ai
          soggetti   interessati   e'   assicurata   la   conseguente
          ricostruzione di carriera; 
                c) nei limiti  delle  risorse  disponibili  per  tale
          organico a legislazione vigente,  alla  parziale  copertura
          dei posti disponibili alla data del 31  dicembre  2016,  di
          cui alla tabella A del decreto Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di
          cui  all'articolo  3,  comma  1,   del   presente   decreto
          legislativo, riservati al concorso  interno  per  l'accesso
          alla qualifica di vice ispettore,  ai  sensi  dell'articolo
          27,  comma  1,  lettera  b),  del  medesimo   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 335 del  1982,  si  provvede
          attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro
          il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per  un  numero  di
          posti pari, rispettivamente, al  cinquanta  per  cento  dei
          predetti posti disponibili per il primo anno e, a un  sesto
          del residuo cinquanta per cento  per  il  secondo  anno  in
          aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla
          data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto
          previsto dalla lettera d) per i  posti  disponibili  al  31
          dicembre  2016  destinati   al   concorso   ivi   previsto,
          riservati: 
                  1) per il settanta per cento,  attraverso  concorso
          per titoli, al personale del ruolo  dei  sovrintendenti  in
          servizio  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
          presentazione della domanda  di  partecipazione  a  ciascun
          concorso, di  cui  il  cinquanta  per  cento  del  predetto
          settanta per cento riservato  ai  sovrintendenti  capo,  in
          servizio alla medesima data. I posti per  i  sovrintendenti
          capo del primo concorso sono riservati  a  quelli  con  una
          anzianita' nella qualifica superiore a due anni  alla  data
          del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso  la  percentuale
          e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento.  Per
          il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati  ai
          sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato  a
          quelli  che  hanno  acquisito  la  qualifica   secondo   le
          permanenze nelle qualifiche previste il  giorno  precedente
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo; 
                  2) per il trenta  per  cento,  al  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di  polizia,  di  cui
          alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo
          le  modalita'  ivi  previste.  Per  il  primo  concorso  la
          percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento; 
                c-bis) alla copertura dei residui  posti  disponibili
          alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera  c)  del
          presente  comma  si  provvede  attraverso   due   ulteriori
          concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre
          2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di  posti  pari,
          per il primo concorso, al quaranta per cento  dei  suddetti
          posti residui, da cui detrarre 57 unita' utilizzate per  il
          secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il  secondo
          concorso, al residuo sessanta per cento, in  aggiunta,  per
          entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno
          per l'accesso alla qualifica di vice ispettore  disponibili
          alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,  secondo  i
          seguenti criteri: 
                  1) per il settanta per cento,  attraverso  concorso
          per  titoli  riservato   al   personale   del   ruolo   dei
          sovrintendenti  in  servizio  alla  data  di  scadenza  del
          termine   per   la   presentazione   della    domanda    di
          partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta  per
          cento  del  predetto  settanta  per  cento   riservato   ai
          sovrintendenti  capo,  in  servizio  alla  medesima   data.
          Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo,  il
          cinquanta  per  cento  e'  riservato  a  quelli  che  hanno
          acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
          qualifiche previste  il  giorno  precedente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo; 
                  2) per il trenta  per  cento,  al  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di  polizia,  di  cui
          alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 335  del  1982,  secondo  le
          modalita' ivi previste; 
                c-ter) alla copertura dei posti riservati al concorso
          interno per l'accesso alla  qualifica  di  vice  ispettore,
          disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,
          si provvede mediante tre ulteriori  concorsi,  da  bandire,
          rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal  2021
          al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e  2)  della
          lettera c-bis); 
                c-quater)    con    decreto    del     capo     della
          polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza  sono
          stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso   di
          formazione a cui sono avviati i vincitori dei  concorsi  di
          cui  alle  lettere  c-bis),  c-ter)   e   d-ter),   nonche'
          l'individuazione  delle  categorie  dei  titoli  ammessi  a
          valutazione  e  i  limiti  massimi  entro  i  quali  quelli
          rientranti in ciascuna categoria  sono  considerati  utili,
          nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti  a
          valorizzare le professionalita' e il merito  acquisiti  dai
          candidati  nel  corso  dello  sviluppo  del   rapporto   di
          servizio; 
                c-quinquies):  al  fine  di  assicurare   l'integrale
          copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per
          tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis),  c-ter)  e
          d), in caso di mancata immissione  in  ruolo,  in  ciascuna
          annualita', del previsto numero di vice ispettori vincitori
          di    singole    procedure     concorsuali,     s'intendono
          corrispondentemente ampliati  i  posti  disponibili  per  i
          candidati  risultati  idonei  nell'ambito  della  procedura
          concorsuale relativa  alla  stessa  annualita'  giunta  per
          ultima   a    conclusione.    I    candidati    beneficiari
          dell'ampliamento di  cui  al  primo  periodo,  qualora  per
          esigenze organizzative  e  logistiche  non  possano  essere
          avviati al medesimo ciclo del corso  di  formazione  a  cui
          sono   avviati   i   vincitori   della   stessa   procedura
          concorsuale,  sono  avviati  ad  un   apposito   corso   di
          formazione o  al  primo  corso  di  formazione  utile,  con
          decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo  al
          termine del corso; 
                d) nei limiti  delle  risorse  disponibili  per  tale
          organico a legislazione vigente, alla  copertura  di  1.000
          posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016,
          di  cui  alla  tabella  A  del  decreto  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  come  modificata  dalla
          tabella 1, di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  presente
          decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso  alla
          qualifica di vice ispettore, di cui all' articolo 27, comma
          1, lettera a),  del  medesimo  decreto  n.  335  del  1982,
          nonche' alla copertura di ulteriori 500  posti  disponibili
          alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con  il  primo
          concorso interno per vice ispettore  di  cui  alla  lettera
          c-bis)  si  provvede,  in  deroga  al  medesimo   articolo,
          attraverso un  concorso,  con  le  modalita'  di  cui  alla
          lettera c), n. 1), da bandire  entro  il  30  giugno  2018,
          riservato ai sovrintendenti capo con una  anzianita'  nella
          qualifica superiore a due anni alla  data  del  1°  gennaio
          2017. Gli eventuali  posti  non  coperti  a  seguito  della
          procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli
          previsti per il primo concorso di cui alla lettera  c-bis).
          Le modalita' attuative di quanto  previsto  dalla  presente
          lettera  e  dalla  lettera  c),  con  il  ricorso  anche  a
          modalita'  telematiche  per  svolgimento   del   corso   di
          formazione,  sono  definite  con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza.  A
          decorrere dal 31 dicembre  2023,  i  suddetti  1.000  posti
          tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico  per
          l'accesso  alla  qualifica  di  vice  ispettore  ai   sensi
          dell'articolo 27, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione  di
          almeno 250 unita' per ogni concorso successivo; 
                d-bis) i vincitori del primo  concorso  di  cui  alla
          lettera c), e del concorso di cui  alla  lettera  d),  sono
          nominati  vice  ispettori  con   la   medesima   decorrenza
          giuridica ed economica dal giorno successivo alla  data  di
          conclusione del  corso  di  formazione,  svolto  anche  con
          modalita' telematiche, della durata  non  superiore  a  sei
          mesi e non  inferiore  a  tre  mesi,  durante  il  quale  i
          frequentatori sono posti  in  aspettativa  ai  sensi  dell'
          articolo 28 della legge 10 ottobre 1986,  n.  668  .  Ferme
          restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori  dei
          predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine: 
                  1) i vincitori del concorso per titoli della  prima
          annualita' di cui alla lettera c), n. 1), rientranti  nella
          riserva  prevista  per  i  sovrintendenti  capo   con   una
          anzianita' nella qualifica superiore a due anni  alla  data
          del 1° gennaio 2017; 
                  2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d); 
                  3) i vincitori del concorso per titoli della  prima
          annualita' di cui alla lettera c), n.  1),  non  rientranti
          nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera; 
                  4) i vincitori del concorso per titoli di  servizio
          ed esame della prima annualita' di cui alla lettera c),  n.
          2); 
              d-ter) i vincitori del secondo  concorso  di  cui  alla
          lettera c) e dei concorsi di  cui  alle  lettere  c-bis)  e
          c-ter)  sono  nominati  vice   ispettori   con   decorrenza
          giuridica ed economica dal giorno successivo alla  data  di
          conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime
          modalita' di quello di cui alla lettera d-bis); 
                d-quater) le modalita' attuative delle lettere d-bis)
          e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera
          d), ultimo periodo,  comprese  quelle  di  svolgimento  del
          corso di formazione; 
                e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle
          lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n.  1),  c-bis),
          n. 1),  e  c-ter)  del  presente  comma,  limitatamente  ai
          concorsi per titoli, e' assicurato agli assistenti  capo  e
          ai sovrintendenti capo che  accedono,  rispettivamente,  al
          ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi  degli
          articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e  27,  comma
          1, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335, come  modificati  dall'articolo  1,
          comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonche'  ai
          sovrintendenti capo vincitori  del  concorso  di  cui  alla
          lettera d), del presente comma; 
                e-bis) la facolta'  di  rinunciare  all'accesso  alla
          qualifica iniziale del ruolo dei  sovrintendenti  all'esito
          delle procedure di cui alle lettere  a),  a-bis)  e  a-ter)
          puo' essere esercitata entro il  termine  di  sette  giorni
          dalla comunicazione della sede di successiva  assegnazione,
          che deve essere effettuata prima  dell'avvio  al  corso  di
          formazione. L'esercizio, per due volte, della  facolta'  di
          rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei
          sovrintendenti, da  parte  di  soggetti  a  cui  sia  stata
          comunicata,  in  entrambi  i   casi,   l'assegnazione   con
          mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione
          dalle  procedure  scrutinali  e  concorsuali  di  cui  alle
          lettere  a),  a-bis)  e  a-ter)   relative   all'annualita'
          immediatamente successiva; 
                e-ter) i posti non assegnati ai sensi  della  lettera
          e-bis)  sono  attribuiti  ai  soggetti  partecipanti   alla
          medesima  procedura  del  soggetto  che  ha  formulato   la
          rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In
          tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera
          e-bis), primo periodo, sino al giorno  precedente  l'inizio
          del corso di formazione; 
                f) gli  assistenti  che  al  1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          quattro anni, sono  promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio
          2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla  qualifica
          di assistente capo; 
                g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
          previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
          sovrintendente; 
                g-bis) i vice sovrintendenti che al 1°  gennaio  2020
          hanno  maturato  una  anzianita'  nella  qualifica  pari  o
          superiore a quattro anni sono promossi, con  decorrenza  1°
          gennaio 2020, previo scrutinio per  merito  assoluto,  alla
          qualifica di sovrintendente; 
                g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio  2020,
          della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per
          merito  assoluto  per  la  promozione  alla  qualifica   di
          sovrintendente capo  di  cui  all'articolo  24-septies  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, con un  anno  di  anticipo  rispetto  ai  cinque  anni
          previsti, nonche' rispetto ai tempi  di  riduzione  di  cui
          all'allegata Tabella A; 
                g-quater) il personale in  possesso,  al  1°  gennaio
          2020, della qualifica di sovrintendente  capo  accede  alla
          procedura  per  l'attribuzione   della   denominazione   di
          «coordinatore» di cui all'articolo  24-ter,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni,
          nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui  all'allegata
          Tabella A; 
                h) i sovrintendenti che  al  1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
          previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
          sovrintendente capo; 
                h-bis) gli ispettori che al  1°  gennaio  2020  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          sei anni sono ammessi allo  scrutinio  per  l'accesso  alla
          qualifica di ispettore capo con decorrenza dal  1°  gennaio
          2020, secondo le disposizioni di cui  all'articolo  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335; 
                i) gli ispettori capo che al 1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          nove anni, sono promossi, con decorrenza 1°  gennaio  2017,
          previo scrutinio, a ruolo aperto, per  merito  comparativo,
          alla qualifica di ispettore superiore; 
                i-bis) gli ispettori capo in possesso della qualifica
          al 1° gennaio 2020, non inclusi  tra  i  destinatari  delle
          disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono  ammessi,  al
          compimento di almeno sette anni di  effettivo  servizio  in
          tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica
          di ispettore superiore,  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  31-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; 
                l) gli ispettori superiori che  al  1°  gennaio  2017
          hanno  maturato  una  anzianita'  nella  qualifica  pari  o
          superiore a otto anni, sono  promossi,  con  decorrenza  1°
          gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita'  dei  posti,
          per  merito  comparativo,  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario; 
                m) con decorrenza  1°  gennaio  2017,  gli  ispettori
          superiori-sostituti commissari assumono la nuova  qualifica
          apicale del ruolo degli ispettori di sostituto  commissario
          di cui all'articolo 31-quater del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,   mantenendo
          l'anzianita' di servizio e con anzianita'  nella  qualifica
          corrispondente all'anzianita' nella denominazione; 
                l-bis) gli  ispettori  superiori  in  possesso  della
          qualifica al 1° gennaio 2020 sono  ammessi  allo  scrutinio
          per l'accesso alla qualifica di sostituto  commissario,  in
          deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio
          in tale qualifica.  Gli  ispettori  superiori  in  possesso
          della qualifica al 1° gennaio  2020  che,  al  31  dicembre
          2016,    rivestivano    la    qualifica    di     ispettore
          superiore-sostituto ufficiale di pubblica  sicurezza,  sono
          ammessi allo scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica  di
          sostituto commissario, in deroga alle disposizioni  di  cui
          all'articolo 31-quater del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di  almeno
          cinque  anni  di   effettivo   servizio   maturati,   anche
          cumulativamente,    nelle    qualifiche    di     ispettore
          superiore-sostituto ufficiale di pubblica  sicurezza  e  di
          ispettore superiore. Gli ispettori  superiori  in  possesso
          della qualifica al 1° gennaio 2020 e che  hanno  conseguito
          la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale  di
          pubblica  sicurezza  nell'anno  2016  sono   ammessi   allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario,   in   deroga   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 31-quater del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  con  decorrenza  1°
          gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura  per
          l'attribuzione della denominazione  di  «coordinatore»  con
          decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»; 
                n) il personale  che  accede,  rispettivamente,  alla
          qualifica  di  assistente  capo,  di   sovrintendente,   di
          sovrintendente  capo  e  di  sostituto   commissario,   con
          riduzione di permanenze inferiori a quelle  previste  dagli
          articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le  riduzioni
          dell'anzianita'   nella   rispettiva   qualifica   indicate
          nell'allegata  tabella  A,  ai   fini   dell'accesso   alla
          qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017,
          nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con
          decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; 
                o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017  hanno
          maturato un'anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a
          otto  anni,  in  assenza  dei  motivi   ostativi   di   cui
          all'articolo 5, comma 3-ter,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'  attribuita  la
          denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal  giorno
          successivo alla maturazione della  predetta  anzianita'  di
          qualifica; 
                o-bis) agli assistenti capo che al  1°  gennaio  2020
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi  di
          cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'  attribuita  la
          denominazione di  «coordinatore»,  con  decorrenza  dal  1°
          gennaio 2020; 
                p) ai sovrintendenti capo  che  al  1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a otto anni, in assenza dei  motivi  ostativi  di
          cui all' articolo 24-ter,  comma  3-bis,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio  2020
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
          all'articolo  24-ter,  comma   3-bis,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
                q) ai sostituti commissari che  al  1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di
          cui  all'  articolo  26,  comma  5-ter,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                q-bis) ai  sostituti  commissari  in  possesso  della
          qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate
          le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis)
          del presente comma, in assenza dei motivi ostativi  di  cui
          all'articolo 26, comma 5-ter, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'  attribuita  la
          denominazione di «coordinatore» con decorrenza,  in  deroga
          alle disposizioni di cui al  precedente  comma  5-bis,  dal
          compimento  di  due  anni  di  effettivo   servizio   nella
          qualifica.  Ai  sostituti  commissari  in  servizio  al  1°
          gennaio 2020, che, entro la  stessa  data,  hanno  maturato
          nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a  due  anni
          e'  attribuita  la  denominazione  di  «coordinatore»   con
          decorrenza,  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui   al
          precedente comma 5-bis, dalla stessa data; 
                r) per i posti disponibili al 31  dicembre  2015  per
          l'accesso alla qualifica di  ispettore  superiore-sostituto
          ufficiale  di   pubblica   sicurezza   mediante   scrutinio
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 31-  bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai
          concorsi  non  banditi  per  l'accesso  alla  qualifica  di
          ispettore   superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica
          sicurezza alla data  del  31  dicembre  2016,  si  provvede
          attraverso un unico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  da
          bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori
          capo in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso
          di  formazione  per  vice  ispettore.  La  promozione  alla
          qualifica di ispettore superiore  decorre  dal  1°  gennaio
          2018  e  i  vincitori  del  relativo  concorso  seguono  il
          personale promosso, con la medesima decorrenza,  a  seguito
          di scrutinio per merito comparativo. Per  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso si applicano  le  disposizioni  di
          cui  all'articolo  31-bis,  comma  3,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  nel
          testo vigente il giorno precedente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto; 
                r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono  banditi,
          rispettivamente, due concorsi straordinari, per  titoli  ed
          esami, consistenti in una prova  scritta  e  in  una  prova
          orale, ciascuno per 1.200  posti  di  ispettore  superiore,
          riservati al personale appartenente alla data del bando che
          indice ciascun concorso  al  ruolo  degli  ispettori  della
          Polizia di Stato  che  espletano  funzioni  di  polizia  in
          possesso di una delle lauree  di  cui  all'articolo  5-bis,
          commi 1 e 2, del decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.
          334, le cui modalita' di  svolgimento  sono  stabilite  con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica sicurezza; 
                r-ter) ai fini dell'accesso  allo  scrutinio  di  cui
          all'articolo 31-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per  il  personale
          del ruolo degli ispettori, gia' frequentatore dei corsi 7°,
          8° e 8°-bis per  vice  ispettore,  si  considera  utile  il
          titolo di laurea triennale in  scienze  dell'investigazione
          conseguito,  nell'ambito  dei  corsi  suddetti,   in   base
          all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; 
                r-quater)  nell'anno  2020  e'  bandito  un  concorso
          straordinario, per titoli, per  1.000  posti  di  sostituto
          commissario,  riservato  al  personale  in  possesso  della
          qualifica di ispettore superiore alla data  del  bando  che
          indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la
          qualifica di ispettore capo. Con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza  sono
          stabilite le modalita' di  svolgimento  del  concorso,  con
          adeguata valorizzazione del superamento  del  concorso  per
          ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del
          concorso sono ammessi  alla  procedura  per  l'attribuzione
          della denominazione di «coordinatore»  con  decorrenza  non
          antecedente al 1° gennaio 2027; 
                s)  fino  all'anno  2026,   per   l'ammissione   allo
          scrutinio per la promozione a ispettore superiore,  di  cui
          all'articolo   31-bis,   del   decreto   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  non  e'  richiesto  il
          possesso della laurea ivi previsto; 
                t) nell'ambito dei ruoli del  personale  che  espleta
          funzioni di polizia, in sostituzione  del  ruolo  direttivo
          speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1,
          comma 261,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e'
          istituito  il  ruolo  direttivo  della  Polizia  di  Stato,
          articolato nelle  qualifiche  di  vice  commissario,  anche
          durante  la  frequenza  del   corso   di   formazione,   di
          commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe  a
          quelle delle corrispondenti qualifiche della  carriera  dei
          funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800
          unita'.  All'istituzione  del  predetto   ruolo,   che   si
          esaurisce al momento della cessazione  dal  servizio  delle
          suddette  unita',  si   provvede   mediante   le   seguenti
          disposizioni di carattere speciale: 
                  1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la
          copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre
          2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al  1°
          gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente,  a
          ciascuno dei concorsi previsti per le annualita'  dal  2001
          al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto  legislativo  5
          ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo  vigente   il   giorno
          precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, per i seguenti posti: 300 per  l'annualita'  2001;
          300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita'  2003;  300
          per  l'annualita'  2004;  300  per  l'annualita'  2005.   I
          vincitori del concorso sono nominati  vice  commissari  del
          ruolo direttivo con decorrenza giuridica ed economica dalla
          data di inizio del primo corso di formazione ed avviati  ai
          rispettivi corsi di formazione, di durata non  inferiore  a
          tre mesi, organizzati dalla scuola  superiore  di  polizia,
          distinti in un periodo applicativo presso  strutture  della
          Polizia di Stato della durata di un mese e  in  un  periodo
          formativo  non  inferiore  a  due  mesi  presso  la  scuola
          superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di  almeno
          sei mesi. Il periodo applicativo decorre  per  tutti  dalla
          data di inizio del primo corso di  formazione.  Al  termine
          del periodo applicativo, per il personale  vincitore  delle
          annualita' dal 2002 al 2005,  il  corso  di  formazione  e'
          sospeso fino all'inizio del rispettivo  periodo  formativo.
          Il periodo di  sospensione  del  corso  di  formazione  non
          produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di
          commissario e di commissario capo.  Questi  ultimi  effetti
          decorrono dalla  data  di  inizio  del  rispettivo  periodo
          formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di
          eta' durante  il  periodo  applicativo,  ovvero  prima  del
          termine del  periodo  formativo  del  corso,  il  personale
          interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica  di
          vice commissario, attribuita ai sensi del  secondo  periodo
          del presente punto. Coloro che superano l'esame  finale  di
          fine corso sono  confermati  nel  ruolo  direttivo  con  la
          qualifica di commissario. I posti non coperti per  ciascuna
          delle predette annualita' sono portati  ad  incremento  del
          contingente dell'annualita' successiva. Quelli non  coperti
          al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti
          alla  cessazione  dal  servizio  del  personale  del  ruolo
          direttivo   sono   devoluti   ai   fini   della    graduale
          alimentazione della dotazione organica della  carriera  dei
          funzionari riservata al  concorso  interno.  La  promozione
          alla qualifica di commissario capo  si  consegue,  a  ruolo
          aperto, mediante scrutinio per merito  assoluto,  dopo  due
          anni e tre mesi di effettivo servizio  nella  qualifica  di
          commissario. Per il  personale  con  una  anzianita'  nella
          qualifica di  ispettore  superiore-sostituto  ufficiale  di
          pubblica  sicurezza,  inferiore  a  dodici  anni,  per   la
          promozione a commissario capo si applicano le permanenze di
          cui al n. 2); 
                  2) attraverso  un  concorso,  per  titoli,  per  la
          copertura delle altre 300 unita', nonche' di quelle di  cui
          al precedente n. 1), non coperte a seguito della  procedura
          concorsuale ivi prevista, da  bandire  entro  il  30  marzo
          2019, riservato ai sostituti  commissari  del  ruolo  degli
          ispettori che potevano partecipare al concorso di cui  all'
          articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, in possesso  dei  requisiti
          ivi previsti. I vincitori del concorso sono  nominati  vice
          commissari del ruolo direttivo, con decorrenza giuridica ed
          economica corrispondente a quella di inizio  del  corso  di
          formazione della durata non superiore  a  sei  mesi  e  non
          inferiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia,
          comprensivi di un periodo applicativo di  due  mesi  presso
          strutture della  Polizia  di  Stato.  Coloro  che  superano
          l'esame finale di fine  corso  sono  confermati  nel  ruolo
          direttivo con la qualifica di  commissario.  La  promozione
          alla qualifica di commissario capo  si  consegue,  a  ruolo
          aperto,  mediante  scrutinio  per  merito  assoluto,   dopo
          quattro anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  di
          commissario; 
                  3) attraverso  modalita'  attuative  stabilite  con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
          base di quanto previsto in attuazione degli articoli da  14
          a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  compresa
          l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere  a
          valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di  esse,
          la  composizione  delle  commissioni  d'esami,  nonche'  le
          modalita', anche telematiche, di  svolgimento  del  periodo
          applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione
          del  corso  di  formazione,  nonche'  i  criteri   per   la
          formazione   delle   graduatorie   di   fine   corso.   Gli
          appartenenti al ruolo direttivo conseguono la  nomina  alla
          qualifica di commissario capo e di vice  questore  aggiunto
          il giorno successivo alla cessazione dal servizio,  secondo
          le  modalita'  previste  dall'articolo  21,  comma  2,  del
          decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo
          vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto; 
                u) fino  all'anno  2026,  per  la  partecipazione  al
          concorso interno per vice commissario, di cui  all'articolo
          5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  non
          e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto, il  dieci
          per cento dei posti e' riservato  al  personale  del  ruolo
          degli ispettori, gia' frequentatori del  7°,  8°  e  8°-bis
          corso  per  vice  ispettore,  in  possesso   della   laurea
          triennale prevista per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          commissario, ovvero di quella  magistrale  o  specialistica
          prevista dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
          5  ottobre  2000,  n.  334,  e  per   il   personale   gia'
          frequentatore dei predetti corsi si considera  utile  anche
          la  laurea   triennale   in   scienze   dell'investigazione
          conseguita,  nell'ambito  dei  corsi  suddetti,   in   base
          all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; 
                v) al 1° gennaio del 2018, il personale  appartenente
          alla medesima data al ruolo dei commissari e dei  dirigenti
          di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  transita
          nella carriera dei funzionari di  cui  all'articolo  1  del
          medesimo decreto legislativo, come modificato dal  presente
          decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta  e  l'ordine  di
          ruolo alla medesima  data  e  assumendo  la  corrispondente
          qualifica del nuovo ruolo, fermo restando  quanto  previsto
          alle lettere z) e aa); 
                z) i  vice  questori  aggiunti,  in  servizio  al  1°
          gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio
          nel ruolo dei commissari, sono promossi alla  qualifica  di
          vice questore,  mediante  scrutinio  per  merito  assoluto,
          nell'ambito della dotazione organica  complessiva  di  vice
          questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella
          A del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
          1982, n. 335, come  modificata  dalla  tabella  1,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; 
                aa) i vice  questori  aggiunti,  in  servizio  al  1°
          gennaio  2018,  con  meno  di  tredici  anni  di  effettivo
          servizio nel ruolo dei  commissari,  mantengono,  anche  in
          sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto  nella
          nuova carriera  dei  funzionari,  conservando  l'anzianita'
          posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della  dotazione
          organica complessiva di vice questore aggiunto  e  di  vice
          questore  prevista  dalla  tabella  A   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto. Per la promozione alla  qualifica  di
          vice questore si applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
          lettera z). I funzionari  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 2017 accedono  alla  qualifica  di  vice  questore
          aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi  dell'articolo  6
          del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                bb) entro sette anni dalla data di accesso alle nuove
          qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il
          personale di cui alle lettere  z)  e  aa),  primo  periodo,
          frequenta un corso di aggiornamento  professionale  di  cui
          all' articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          334, con esclusione  dei  vice  questori  aggiunti  e  vice
          questori che lo abbiano gia' frequentato e  di  quelli  che
          hanno  frequentato  uno  dei  corsi  presso  la  Scuola  di
          perfezionamento  delle  Forze  di  polizia,   nonche'   dei
          funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente; 
                cc) in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il
          ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017.  Il  107°  corso
          commissari  della  Polizia  di  Stato  conclude  il   ciclo
          formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e  il  109°
          corso concludono il ciclo  formativo  entro  diciotto  mesi
          dalla data dell'inizio del corso. I  commissari  del  107°,
          108° e 109° corso che abbiano  superato  l'esame  finale  e
          siano stati dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono
          confermati nel ruolo con  la  qualifica  di  commissario  e
          svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto
          di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo
          4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
          secondo le modalita' previste in attuazione del decreto  di
          cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il  107°  corso
          il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per  il
          108° corso e per  il  109°  corso  il  tirocinio  operativo
          termina dopo sei mesi  dalla  data  di  inizio  e,  con  le
          medesime  decorrenze,  i  commissari,  previa   valutazione
          positiva di cui al terzo periodo dell' articolo 4, comma 4,
          del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la
          qualifica di commissario capo; 
                dd) sino  a  quando  i  commissari  capo  provenienti
          dall'aliquota riservata al  personale  della  carriera  dei
          funzionari  che  accede  con  la   laurea   triennale   non
          matureranno i requisiti per l'ammissione  al  concorso  per
          l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti
          per  l'accesso  alla  medesima   qualifica,   non   coperti
          nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati
          ad incremento di quelli riservati,  per  ciascun  anno,  al
          personale della carriera dei funzionari che accede  con  la
          laurea magistrale o specialistica; 
                ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo  7  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo  scrutinio
          per merito comparativo per la promozione a primo dirigente,
          con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono
          ammessi i vice  questori  con  un'anzianita'  di  effettivo
          servizio nella carriera  e  nel  ruolo  dei  commissari  di
          almeno diciassette  anni.  Per  l'ammissione  al  corso  di
          formazione dirigenziale per  l'accesso  alla  qualifica  di
          primo dirigente, per la promozione alla medesima  qualifica
          mediante concorso, e per la promozione  alla  qualifica  di
          dirigente superiore, con decorrenza  1°  gennaio  2018,  in
          relazione ai posti disponibili  al  31  dicembre  2017,  si
          applicano le disposizioni,  rispettivamente,  di  cui  agli
          articoli 7, 8 e 9 del  medesimo  decreto  legislativo,  nel
          testo vigente il giorno precedente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, nonche' le altre  disposizioni
          gia' vigenti per le modalita' di svolgimento  dei  relativi
          scrutini e prova concorsuale; 
                ff) con decorrenza 1° gennaio 2019,  nello  scrutinio
          per merito comparativo per le  promozioni  alle  qualifiche
          delle carriere di cui  al  decreto  legislativo  5  ottobre
          2000,  n.  334  per  le  promozioni  a  primo  dirigente  e
          qualifiche  equiparate,  nella  fase  transitoria  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo,  lll),
          primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi
          a  scrutinio  il  coefficiente   di   anzianita'   di   cui
          all'articolo 59-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e' assegnato nella  misura  di  punti
          sei gia' dalla prima ammissione allo scrutinio; 
                gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale  con
          la qualifica di  primo  dirigente,  dirigente  superiore  e
          dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  accede  alle
          funzioni di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          come  modificata  dalla  tabella  1  allegata  al  presente
          decreto; 
                hh)  la  disposizione  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  si  applica  a
          decorrere dal 1° gennaio 2022; 
                ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano  le
          seguenti disposizioni: 
                  1) nella  dotazione  organica  della  carriera  dei
          funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificata dalla tabella 1 allegata  al  presente  decreto,
          sono resi indisponibili un numero di  posti,  riservati  al
          concorso interno, corrispondenti ad un  numero  massimo  di
          1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel  ruolo
          direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 
                  2)  nella  dotazione  organica  del   ruolo   degli
          ispettori, di  cui  alla  medesima  tabella  A,  sono  resi
          indisponibili un numero di  posti,  riservati  al  concorso
          interno, corrispondenti ad un numero massimo di  500  posti
          di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo  ad
          esaurimento, di cui alla lettera t); 
                  3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal
          servizio di funzionari del ruolo direttivo  determinano  la
          permanenza in servizio, in tale  ruolo,  di  un  numero  di
          funzionari pari a 1.004  unita'  -  risultanti,  in  parte,
          dalla   progressiva   cessazione   degli   effetti    delle
          disposizioni  di  cui  al  numero  2),  e,  per  il  resto,
          dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7)  alle
          unita'  individuate  dal  numero  1),  in  relazione   alla
          dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui
          alla Tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335  -  un  corrispondente
          numero massimo complessivo di posti  e'  reso  gradualmente
          disponibile, in ragione  delle  ulteriori  cessazioni,  per
          l'accesso alla carriera dei  funzionari  mediante  concorso
          interno; 
                  4) i posti annualmente da mettere  a  concorso  per
          l'accesso  alla  qualifica  iniziale  della  carriera   dei
          funzionari, fermo  restando  che  l'aliquota  riservata  al
          concorso interno non puo' superare il cinquanta per  cento,
          rispettivamente, attraverso concorso  pubblico  e  concorso
          interno,  devono  assicurare  l'organico   sviluppo   della
          progressione  in  carriera  in  relazione  alla   dotazione
          organica complessiva della carriera dei funzionari; 
                  5) fino all'anno 2026,  al  concorso  pubblico  per
          l'accesso alla carriera dei funzionari,  nell'ambito  della
          riserva  prevista  per  il  ruolo  degli  ispettori,   puo'
          partecipare anche  il  personale  del  ruolo  direttivo  ad
          esaurimento, fermo  restando  il  possesso  del  prescritto
          titolo di studio universitario, ed inoltre, per  tutti  gli
          appartenenti ai ruoli della Polizia  di  Stato,  e  non  si
          applica il limite di eta' previsto dall'articolo  3,  comma
          4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 ; 
                  6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla  carriera
          dei funzionari mediante concorso pubblico, in  sostituzione
          della riserva di posti per il personale interno, e' bandito
          un  concorso  interno  riservato  al   personale   di   cui
          all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5  ottobre
          2000, n. 334, nel testo  in  vigore  il  giorno  precedente
          all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei
          requisiti ivi previsti,  di  cui  il  cinquanta  per  cento
          riservato a quello gia' destinatario  del  ruolo  direttivo
          speciale previsto dall'articolo  14  del  medesimo  decreto
          legislativo, secondo modalita' stabilite  con  decreto  del
          capo  della  polizia-direttore  generale   della   pubblica
          sicurezza; 
                  6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la
          promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui
          all'articolo  6,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono  ammessi  anche  i
          funzionari vincitori dei concorsi interni  per  commissario
          banditi entro l'anno 2018, ferma restando  l'anzianita'  di
          effettivo servizio nella qualifica di commissario capo  ivi
          prevista; 
                  7) la dotazione organica complessiva della carriera
          dei funzionari che espleta funzioni di polizia e'  ridotta,
          entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a  3.700  unita'.
          Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione  di  quelle
          di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto  a
          quelle indicate nella tabella A  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificata dalla tabella 1 allegata  al  presente  decreto,
          sono determinate con decreto del Ministro dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fermo restando quanto previsto dalla lettera t), con cui e'
          altresi' fissato, entro  l'anno  2020,  un  apposito  piano
          programmatico  pluriennale.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          gradualmente e contestualmente  incrementata  la  dotazione
          dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia,
          secondo  quanto  previsto  dalla  tabella  A,  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337, come modificata dalla tabella 2 allegata  al  presente
          decreto nonche'  la  dotazione  organica  del  ruolo  degli
          ispettori di cui alla tabella A  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335  come
          modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; 
                ll) alla copertura di 900 posti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice  sovrintendente  tecnico  del  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici, si provvede nei  limiti  dei  posti
          complessivamente disponibili in organico alla data  del  31
          dicembre 2016, e nei limiti delle risorse  disponibili  per
          tale organico  a  legislazione  vigente  nell'ambito  della
          dotazione organica di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al
          decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, mediante tre  concorsi  per
          titoli, di 300  posti  ciascuno,  espletati  con  modalita'
          telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017,  2018  e
          2019, riservato al personale con  qualifica  di  assistente
          capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno  in  cui
          vengono  banditi  i  concorsi,  non  abbia  riportato   una
          sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione  e  non
          abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono,
          garantendo  agli  stessi  il  mantenimento  della  sede  di
          servizio.  La  facolta'  di  rinunciare  all'accesso   alla
          qualifica iniziale del  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici
          puo' essere esercitata entro il  termine  di  sette  giorni
          dalla comunicazione della sede di successiva  assegnazione,
          che deve essere effettuata prima  dell'avvio  al  corso  di
          formazione. I posti non  assegnati  ai  sensi  del  secondo
          periodo  sono  attribuiti  ai  soggetti   partecipanti   al
          concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in
          tale caso, si applicano le disposizioni di cui  al  secondo
          periodo, sino al giorno precedente l'inizio  del  corso  di
          formazione. I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017,
          il  2018  e  il  2019,  conseguono   la   nomina   a   vice
          sovrintendente  tecnico   nell'ordine   determinato   dalla
          graduatoria    finale    del    corso     di     formazione
          tecnico-professionale, della durata  non  superiore  a  tre
          mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed
          economica dal giorno successivo alla  data  di  conclusione
          del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale; 
                ll-bis) resta ferma la facolta', per il personale che
          ha conseguito la qualifica di vice  sovrintendente  tecnico
          per  merito  straordinario,  di   presentare   istanza   di
          partecipazione alle  procedure  di  cui  alla  lettera  ll)
          quando ne  consentano  l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          sovrintendente tecnico con una decorrenza piu'  favorevole.
          L'esito positivo delle procedure di cui  al  primo  periodo
          rientra nell'ambito delle risorse  ad  esse  destinate.  Ai
          soggetti   interessati   e'   assicurata   la   conseguente
          ricostruzione di carriera; 
                mm) alla copertura dei posti disponibili in  organico
          alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella  A  del
          decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
          come modificata dalla tabella 2,  di  cui  all'articolo  3,
          comma  1,  del  presente  decreto,  riservati  al  concorso
          interno per l'accesso  alla  qualifica  di  vice  ispettore
          tecnico, di cui all' articolo 25, comma 1, lettera b),  del
          medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede  mediante  un
          concorso, per titoli, da  espletarsi  anche  con  modalita'
          telematiche, da  bandire  entro  il  30  aprile  del  2018,
          riservato, in  via  prioritaria,  al  personale  dei  ruoli
          tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di
          scuola secondaria di secondo grado o di  titolo  abilitante
          l'esercizio  di  professioni  tecnico  scientifiche  e  che
          nell'ultimo biennio non abbia riportato la  deplorazione  o
          sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito  un
          giudizio complessivo inferiore a «buono»; 
                mm-bis) fermi restando  i  posti  disponibili  al  31
          dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per  l'accesso
          alla qualifica di  vice  ispettore  tecnico,  di  cui  all'
          articolo  25,  comma  1,  lettera  a),  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337,  alla
          copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico
          alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella  A  del
          medesimo decreto n. 337 del  1982,  come  sostituita  dalla
          tabella 2, di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  presente
          decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si
          provvede mediante concorso da bandire entro  il  30  aprile
          2019, riservato al personale  in  servizio  nel  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici  alla  data  del  1°  gennaio  2018,
          nonche', per  i  soli  profili  professionali  del  settore
          sanitario, anche al personale della  Polizia  di  Stato  in
          possesso del  prescritto  titolo  abilitante  all'esercizio
          delle professioni relative al settore  sanitario  che  gia'
          presta servizio, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   nell'ambito   delle    strutture
          sanitarie  presso  gli   uffici   centrali   e   periferici
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
                mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle  lettere
          mm) ed mm-bis), sono nominati vice  ispettori  tecnici  con
          decorrenza giuridica ed  economica  di  cui  all'  articolo
          25-ter,  comma  6,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I  rispettivi  corsi  di
          formazione, svolti anche con modalita'  telematiche,  hanno
          una durata non superiore a sei mesi e non inferiore  a  tre
          mesi,  durante  i  quali  i  frequentatori  sono  posti  in
          aspettativa  ai  sensi  dell'articolo  28  della  legge  10
          ottobre 1986, n. 668; 
                mm-quater) le modalita' attuative di cui alle lettere
          mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il  medesimo  decreto
          di cui alla lettera oo); 
                nn) in sostituzione del ruolo speciale dei  direttori
          tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto  legislativo  5
          ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo  vigente   il   giorno
          precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' istituito  il  ruolo  direttivo  tecnico  della
          Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di
          80 unita', articolato nelle qualifiche  di  vice  direttore
          tecnico, durante la frequenza del corso di  formazione,  di
          direttore  tecnico  e  di  direttore  tecnico   principale.
          All'istituzione del predetto ruolo,  che  si  esaurisce  al
          momento  della  cessazione  dal  servizio  delle   suddette
          unita', si provvede attraverso  un  concorso  interno,  per
          titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al
          personale    del    ruolo    degli    ispettori    tecnici,
          prioritariamente  a  quelli  in  possesso   dei   requisiti
          previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto  legislativo
          n. 334 del 2000, di cui: 
                  1)  40  posti,  riservati   prioritariamente   agli
          ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di
          perito  superiore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione
          del settore sanitario; 
                  2) 40  posti  riservati  agli  ispettori  superiori
          tecnici del settore sanitario in  possesso  del  titolo  di
          studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria. I
          vincitori  del   concorso   sono   destinati   al   settore
          corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice
          direttori  tecnici  del  ruolo   direttivo   tecnico,   con
          decorrenza giuridica ed economica corrispondente  a  quella
          di inizio del corso di formazione della durata di tre  mesi
          presso la scuola superiore di polizia. Coloro che  superano
          l'esame finale di fine  corso  sono  confermati  nel  ruolo
          direttivo tecnico con la qualifica di direttore tecnico.  I
          posti non coperti per l'aliquota  di  cui  al  n.  2)  sono
          portati in aumento di quella di cui al n. 1). La promozione
          alla qualifica di commissario  capo  tecnico  si  consegue,
          mediante scrutinio per merito  assoluto,  a  ruolo  aperto,
          dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica  di
          commissario tecnico. Gli appartenenti  al  ruolo  direttivo
          tecnico conseguono la nomina alla  qualifica  di  direttore
          tecnico principale e di direttore tecnico  capo  il  giorno
          successivo  alla  cessazione  dal   servizio   secondo   le
          modalita' previste dall'articolo 21, comma 2,  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
          decreto. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  presente
          lettera, le modalita' attuative, con  il  ricorso  anche  a
          modalita' telematiche  per  lo  svolgimento  del  corso  di
          formazione,  sono  definite  con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore generale  della  pubblica  sicurezza,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, anche  sulla  base  di  quanto
          previsto  in  attuazione  dell'articolo  41   del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Nella  dotazione  organica  complessiva
          delle qualifiche da direttore tecnico a  direttore  tecnico
          superiore del ruolo dei funzionari  tecnici,  di  cui  alla
          tabella A, allegata al predetto decreto n.  337  del  1982,
          come modificata dalla tabella 2,  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, del presente decreto, sono resi  indisponibili  40
          posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio
          nel  ruolo  direttivo.   Con   decreto   del   capo   della
          polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,  entro
          il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli  e
          le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilita'; 
                oo) le modalita' attuative di quanto  previsto  dalle
          lettere ll), e  mm),  con  il  ricorso  anche  a  modalita'
          telematiche per lo svolgimento  del  corso  di  formazione,
          sono definite con decreto del capo della polizia  direttore
          generale della pubblica sicurezza; 
                pp) gli assistenti tecnici che  al  1°  gennaio  2017
          hanno   maturato   una    anzianita'    nella    precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a  quattro  anni,
          sono promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  previo
          scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente
          tecnico capo; 
                qq) i vice sovrintendenti tecnici che al  1°  gennaio
          2017  hanno  maturato  una  anzianita'   nella   precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore  a  cinque  anni,
          sono promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  previo
          scrutinio  per   merito   assoluto,   alla   qualifica   di
          sovrintendente tecnico; 
                qq-bis) i  vice  sovrintendenti  tecnici  che  al  1°
          gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella  qualifica
          pari  o  superiore  a  quattro  anni  sono  promossi,   con
          decorrenza 1° gennaio 2020,  previo  scrutinio  per  merito
          assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;»; 
                qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020,
          della  qualifica  di  sovrintendente  tecnico  accede  allo
          scrutinio  per  merito  assoluto  per  la  promozione  alla
          qualifica   di   sovrintendente   capo   tecnico   di   cui
          all'articolo 20-septies del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di  anticipo
          rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi
          di riduzione di cui all'allegata Tabella B; 
                qq-quater) il personale in possesso,  al  1°  gennaio
          2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede
          alla procedura per l'attribuzione  della  denominazione  di
          «coordinatore» di cui all'articolo  20-ter,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni,
          nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui  all'allegata
          Tabella B; 
                rr) i sovrintendenti tecnici che al 1°  gennaio  2017
          hanno   maturato   una    anzianita'    nella    precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore  a  cinque  anni,
          sono promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  previo
          scrutinio  per   merito   assoluto,   alla   qualifica   di
          sovrintendente tecnico capo; 
                rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio  2020
          hanno  maturato  una  anzianita'  nella  qualifica  pari  o
          superiore a  sei  anni  sono  ammessi  allo  scrutinio  per
          l'accesso alla qualifica  di  ispettore  capo  tecnico  con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni  di
          cui  all'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 
                ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017
          hanno  una  anzianita'  nella   precedente   corrispondente
          qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi,  con
          decorrenza 1°  gennaio  2017,  previo  scrutinio,  a  ruolo
          aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore
          superiore tecnico; 
                ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso  della
          qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari
          delle  disposizioni  di  cui  alla  lettera  rr-bis),  sono
          ammessi, al compimento di almeno sette  anni  di  effettivo
          servizio in tale qualifica, allo  scrutinio  per  l'accesso
          alla qualifica di ispettore superiore tecnico,  secondo  le
          disposizioni di cui all'articolo  31-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 
                tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio
          2017 hanno una anzianita' nella  precedente  corrispondente
          qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi,  con
          decorrenza   1°    gennaio    2017,    nell'ambito    della
          disponibilita' dei  posti,  per  merito  comparativo,  alla
          qualifica di sostituto direttore tecnico; 
                tt-bis) gli ispettori superiori tecnici  in  possesso
          della qualifica  al  1°  gennaio  2020  sono  ammessi  allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario tecnico, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di  almeno
          sei anni di  effettivo  servizio  in  tale  qualifica.  Gli
          ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica  al
          1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre  2016,  rivestivano  la
          qualifica di perito superiore tecnico,  sono  ammessi  allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario tecnico, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di  almeno
          cinque  anni  di   effettivo   servizio   maturati,   anche
          cumulativamente,  nelle  qualifiche  di  perito   superiore
          tecnico e di ispettore  superiore  tecnico.  Gli  ispettori
          superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
          2020  e  che  hanno  conseguito  la  qualifica  di   perito
          superiore  tecnico  nell'anno  2016   sono   ammessi   allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario tecnico, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,  con  decorrenza  1°
          gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura  per
          l'attribuzione della denominazione  di  «coordinatore»  con
          decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025; 
                uu) con decorrenza 1°  gennaio  2017,  gli  ispettori
          superiori tecnici-sostituti direttori tecnici  assumono  la
          nuova qualifica apicale del ruolo degli  ispettori  tecnici
          di  sostituto  direttore  tecnico,  di   cui   all'articolo
          31-quinquies, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio
          e   con   anzianita'   nella    qualifica    corrispondente
          all'anzianita' nella denominazione; 
                vv) il personale che  accede,  rispettivamente,  alla
          qualifica di assistente  capo  tecnico,  di  sovrintendente
          tecnico, di sovrintendente  capo  tecnico  e  di  sostituto
          direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori  a
          quelle previste dagli articoli 11,  20-sexies,  20-septies,
          31-quinquies, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono
          applicate le  riduzioni  dell'anzianita'  nella  rispettiva
          qualifica  indicate  nell'allegata  tabella  B,   ai   fini
          dell'accesso alla qualifica, con decorrenza  non  anteriore
          al  1°  gennaio  2017,  nonche'   al   parametro   e   alla
          denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al
          1° ottobre 2017; 
                zz) agli assistenti capo tecnici che  al  1°  ottobre
          2017  hanno   maturato   un'anzianita'   nella   precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a otto  anni,  in
          assenza dei motivi ostativi di cui  all'articolo  4,  comma
          4-ter, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la
          denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal  giorno
          successivo alla maturazione della  predetta  anzianita'  di
          qualifica; 
                zz-bis)  agli  assistenti  capo  tecnici  che  al  1°
          gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita'  nella  qualifica
          pari o superiore a  cinque  anni,  in  assenza  dei  motivi
          ostativi di cui all'articolo 4, comma  4-ter,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
                aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre
          2017  hanno   maturato   un'anzianita'   nella   precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a otto  anni,  in
          assenza dei motivi ostativi di cui  all'  articolo  20-ter,
          comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          aprile 1982, n. 337,  e'  attribuita  la  denominazione  di
          «coordinatore», con decorrenza dal giorno  successivo  alla
          maturazione della predetta anzianita' di qualifica; 
                aaa-bis) ai sovrintendenti capo  tecnici  che  al  1°
          gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita'  nella  qualifica
          pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi
          di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
                bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre
          2017 hanno maturato un'anzianita' nella  qualifica  pari  o
          superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di
          cui  all'  articolo  24,  comma  5-ter,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in  possesso
          della qualifica al 1° gennaio 2020 a  cui  non  sono  state
          applicate le disposizioni  di  cui  alle  lettere  rr-bis),
          ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi
          ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  e'
          attribuita   la   denominazione   di   «coordinatore»   con
          decorrenza,  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui   al
          precedente comma 5-bis,  dal  compimento  di  due  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari
          in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa  data,
          hanno  maturato  nella  qualifica  un'anzianita'   pari   o
          superiore a due anni  e'  attribuita  la  denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle  disposizioni
          di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data; 
                ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013  al
          31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di  ispettore
          superiore  tecnico  mediante   scrutinio,   continuano   ad
          applicarsi le disposizioni di cui all'articolo  31-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337, nel testo vigente il giorno precedente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno  2026
          per  l'ammissione  allo  scrutinio  per  la  promozione   a
          ispettore superiore tecnico, di  cui  all'articolo  31-bis,
          del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337,  non  e'  richiesto  il  possesso  della  laurea   ivi
          previsto, salvo  che  la  stessa  non  sia  richiesta  come
          presupposto per l'accesso al ruolo; 
                ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre
          2017 hanno maturato un'anzianita' nella  qualifica  pari  o
          superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
          all'articolo  15-quinquies,  comma  2,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1987,  n.  240,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                ddd-bis) gli  orchestrali  ispettori  tecnici  e  gli
          orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020,
          hanno  maturato  senza  demerito   una   anzianita'   nella
          qualifica pari o superiore a quella prevista dalla  tabella
          G, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  30
          aprile 1987, 240, come modificata dal  decreto  legislativo
          adottato in esercizio della delega di cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018,  n.  132,
          sono promossi alla qualifica superiore  con  decorrenza  1°
          gennaio 2020. Al  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato  si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          alle  lettere  h-bis),  i-bis),  l-bis),  q-bis),  rr-bis),
          ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianita'  previste
          dalla predetta tabella G; 
                eee) con decorrenza 1° gennaio 2017: 
                  1)  il  personale  appartenente  al   ruolo   degli
          operatori e collaboratori, dei revisori e  dei  periti  del
          settore sanitario, nelle more delle procedure di  cui  alle
          lettere  ll),  mm),  mm-bis),  mm-ter)   e   nn),   accede,
          rispettivamente,  al  ruolo  degli  agenti,  assistenti   e
          sovrintendenti tecnici e al ruolo degli  ispettori  tecnici
          del settore supporto logistico, continuando a  svolgere  le
          funzioni del settore sanitario e  successivamente,  qualora
          non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del  settore
          sanitario  o  psicologico   a   seguito   della   procedura
          concorsuale  previste,   permane   nel   settore   supporto
          logistico, senza piu' le funzioni  del  settore  sanitario,
          mantenendo la stessa anzianita'  posseduta  nel  precedente
          ruolo; 
                  2)  il  personale  appartenente  al   ruolo   degli
          operatori e collaboratori, dei revisori e  dei  periti  dei
          settori non piu' previsti dal decreto ministeriale  di  cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure  di  cui
          alle lettere ll), mm),  mm-bis),  mm-ter)  e  nn),  accede,
          rispettivamente,  al  ruolo  degli  agenti,  assistenti   e
          sovrintendenti tecnici e al ruolo degli  ispettori  tecnici
          del settore supporto logistico, continuando a  svolgere  le
          funzioni precedenti e successivamente, qualora  non  acceda
          alle  qualifiche  dei  ruoli  superiori  a  seguito   delle
          procedure  concorsuali  previste,   permane   nel   settore
          supporto  logistico,  mantenendo   la   stessa   anzianita'
          posseduta nel precedente ruolo; 
                fff) la  dotazione  organica  complessiva  del  ruolo
          degli  agenti  e  assistenti  tecnici  e  del   ruolo   dei
          sovrintendenti  tecnici,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31  dicembre  2018
          al 31 dicembre 2026,  rispettivamente,  da  1.905  a  1.000
          unita' e da 1.838  a  852  unita'.  Le  unita'  da  ridurre
          gradualmente rispetto a quelle  indicate  nella  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982,  n.  337,  come  modificata  dalla  tabella  2
          allegata al presente decreto, sono determinate con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          giugno di ciascun anno; 
                ggg)  al  1°   gennaio   del   2018,   il   personale
          appartenente alla medesima data al ruolo  dei  direttori  e
          dei dirigenti tecnici di cui all'articolo  29  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, transita nella  carriera  dei  funzionari
          tecnici  di  cui  all'articolo  29  del  medesimo   decreto
          legislativo,  come   modificato   dal   presente   decreto,
          mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo  alla
          medesima data e assumendo la corrispondente  qualifica  del
          nuovo ruolo, fermo  restando  quanto  previsto  al  periodo
          successivo e alla lettera 
                hhh). I direttori tecnici capo,  in  servizio  al  1°
          gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio
          nel  ruolo  dei  direttori  tecnici,  sono  promossi   alla
          qualifica  di   direttore   tecnico   superiore,   mediante
          scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della  dotazione
          organica complessiva di direttore tecnico capo e  direttore
          tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337,  come
          modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto; 
                hhh) i direttori tecnici  capo,  in  servizio  al  1°
          gennaio  2018,  con  meno  di  tredici  anni  di  effettivo
          servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche
          in soprannumero, la qualifica  di  direttore  tecnico  capo
          nella nuova carriera dei  funzionari  tecnici,  conservando
          l'anzianita' posseduta e  l'ordine  di  ruolo,  nell'ambito
          della dotazione organica complessiva di  direttore  tecnico
          capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  337,  come  modificata  dalla   tabella   2,   di   cui
          all'articolo 3, comma  1,  del  presente  decreto.  Per  la
          promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si
          applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo
          periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31
          dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico
          capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                iii) entro cinque anni dalla  data  di  accesso  alle
          nuove qualifiche di direttore tecnico capo e  di  direttore
          tecnico superiore, il personale di cui alle  lettere  ggg),
          secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta  un  corso
          di aggiornamento professionale di cui all' articolo 57  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con  esclusione
          dei  direttori  tecnici  capo  e  dei   direttori   tecnici
          superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei  funzionari
          che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico; 
                lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo  scrutinio
          per merito comparativo per la promozione a primo  dirigente
          tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al  1°  gennaio
          2022,  sono  ammessi  i  direttori  tecnici  superiori  con
          un'anzianita' di  effettivo  servizio  nella  carriera  dei
          funzionari tecnici di Polizia di almeno  diciassette  anni.
          Per l'ammissione al corso di  formazione  dirigenziale  per
          l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la
          promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per
          la  promozione  alla  qualifica  di   dirigente   superiore
          tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018,  in  relazione  ai
          posti disponibili al 31  dicembre  2017,  si  applicano  le
          disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34,  35
          e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nonche'  le  altre  disposizioni   gia'
          vigenti  per  le  modalita'  di  svolgimento  dei  relativi
          scrutini e prova concorsuale; 
                lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per  la
          promozione  alla  qualifica  di  primo  dirigente   tecnico
          accedono anche i  direttori  tecnici  superiori  che  siano
          stati ammessi in precedenza ad  almeno  uno  scrutinio  per
          l'accesso alla  medesima  qualifica,  purche'  in  possesso
          degli altri requisiti  previsti,  con  attribuzione  di  un
          coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con
          permanenza in effettivo  servizio  nella  carriera  fino  a
          quindici anni e a punti 4 per i funzionari  con  permanenza
          in effettivo servizio nella carriera di sedici anni; 
                mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con
          la  qualifica  di  primo   dirigente   tecnico,   dirigente
          superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle
          funzioni di cui all'articolo 30 del decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,
          come  modificata  dalla  tabella  2  allegata  al  presente
          decreto; 
                mmm-bis) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per
          l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell'ambito
          della  riserva  prevista  per  il  ruolo  degli   ispettori
          tecnici, puo' partecipare  anche  il  personale  del  ruolo
          direttivo  tecnico,  fermo   restando   il   possesso   del
          prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre,  per
          tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non
          si applica il limite di  eta'  previsto  dall'articolo  31,
          comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                nnn) ai fini della frequenza del corso di  formazione
          iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale
          e di medico capo, ai medici  e  ai  medici  principali  del
          ruolo professionale dei sanitari in servizio alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  47   e
          all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334, nel testo in vigente il giorno precedente la  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; 
                ooo) al 1° gennaio 2018,  il  personale  appartenente
          alla medesima data al ruolo professionale dei  direttivi  e
          dei dirigenti medici di cui  all'articolo  43  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui
          all'articolo   43   del   medesimo   decreto   legislativo,
          mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo  alla
          medesima data e assumendo la corrispondente  qualifica  del
          nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto  dalle  lettere
          ppp) e qqq); 
                ppp) i medici capo, in servizio al 1°  gennaio  2018,
          con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
          medici, sono promossi alla qualifica di  medico  superiore,
          mediante scrutinio per merito assoluto,  nell'ambito  della
          dotazione organica complessiva  di  medico  capo  e  medico
          superiore  prevista  dalla  tabella  A  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  338,  come
          modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto; 
                qqq) i medici capo, in servizio al 1°  gennaio  2018,
          con meno di tredici anni di effettivo  servizio  nel  ruolo
          dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica
          di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando
          l'anzianita' posseduta e  l'ordine  di  ruolo,  nell'ambito
          della dotazione  organica  complessiva  di  medico  capo  e
          medico superiore prevista dalla tabella A del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  338,  come
          modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto. Per la promozione alla  qualifica  di
          medico superiore si applicano le disposizioni di  cui  alla
          lettera ppp). I funzionari medici, in  servizio  alla  data
          del 31 dicembre 2017, accedono  alla  qualifica  di  medico
          capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferma  restando
          la disciplina relativa al corso di formazione  dirigenziale
          e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle
          vacanze; 
                qqq-bis)  in  deroga   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334, nonche' di cui al medesimo articolo nel testo  vigente
          il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto  legislativo,  i  medici  principali  gia'
          frequentatori del 13°  corso  di  formazione  iniziale  per
          medici della Polizia di Stato,  ai  fini  della  promozione
          alla  qualifica  di  medico  capo,  accedono  al   medesimo
          scrutinio a cui  sono  ammessi  i  medici  principali  gia'
          frequentatori del 14°  corso  di  formazione  iniziale  per
          medici della Polizia di Stato e, in caso di  promozione,  i
          primi conseguono la qualifica  con  decorrenza  dal  giorno
          precedente rispetto a quello previsto per i secondi; 
                rrr) entro cinque anni dalla  data  di  accesso  alle
          nuove qualifiche di medico capo e di medico  superiore,  il
          personale di cui alle lettere ppp) e qqq),  primo  periodo,
          frequenta un corso di aggiornamento  professionale  di  cui
          all' articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          334, con esclusione dei medici capo e dei medici  superiori
          che lo  abbiano  gia'  frequentato  e  dei  funzionari  che
          rivestono la qualifica di primo dirigente medico; 
                sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo  scrutinio
          per merito comparativo per la promozione a primo  dirigente
          medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019  al  1°  gennaio
          2022, sono ammessi i medici superiori con un'anzianita'  di
          effettivo servizio nella  carriera  dei  medici  di  almeno
          diciassette anni. Per l'ammissione al corso  di  formazione
          dirigenziale  per  l'accesso  alla   qualifica   di   primo
          dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica
          mediante concorso, e per la promozione  alla  qualifica  di
          dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018,
          in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre  2017,  si
          applicano  le   disposizioni,   rispettivamente,   di   cui
          all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto  legislativo,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in  vigore  del  presente   decreto,   nonche'   le   altre
          disposizioni gia' vigenti per le modalita'  di  svolgimento
          dei relativi scrutini e prova concorsuale; 
                sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per  la
          promozione  alla  qualifica  di  primo   dirigente   medico
          accedono anche i medici superiori che siano  stati  ammessi
          in precedenza ad almeno uno scrutinio  per  l'accesso  alla
          medesima  qualifica,  purche'  in  possesso   degli   altri
          requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente  di
          anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con  permanenza  in
          effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e  a
          punti 4  per  i  funzionari  con  permanenza  in  effettivo
          servizio nella carriera di sedici anni; 
                ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con
          la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore
          medico e di dirigente generale medico accede alle  funzioni
          di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, e alla tabella  A  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  338,  come
          modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
          allegata al presente decreto; 
                ttt-bis) per il primo  concorso  per  l'accesso  alla
          qualifica di medico veterinario previsto  dall'articolo  46
          del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi
          per sette posti, il  limite  di  eta'  previsto  dal  comma
          2-bis,  primo  periodo,  non  si   applica   al   personale
          destinatario delle riserve di posti ivi  indicate,  ne'  al
          personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti
          per il personale della Polizia di  Stato  in  possesso  del
          previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non
          inferiore a dieci anni; 
                ttt-ter) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per
          l'accesso alla carriera dei funzionari medici,  nell'ambito
          della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici
          - settore sanitario, puo' partecipare  anche  il  personale
          del ruolo direttivo  tecnico  -  settore  sanitario,  fermo
          restando il possesso della laurea in medicina e  chirurgia,
          del   diploma   di   specializzazione   nelle    discipline
          individuate  nei  bandi  di  concorso  e  dell'abilitazione
          all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo.
          Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della  Polizia
          di Stato,  non  si  applica  il  limite  di  eta'  previsto
          dall'articolo 46, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334; 
                ttt-quater) fino all'anno 2026, al concorso  pubblico
          per  l'accesso  alla   carriera   dei   funzionari   medici
          veterinari non  si  applica  il  limite  di  eta'  previsto
          dall'articolo 46, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334; 
                uuu) con  decorrenza  1°  gennaio  2018,  il  maestro
          direttore della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato
          assume la qualifica di maestro direttore - primo  dirigente
          tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico
          del ruolo unico dei funzionari  tecnici  della  Polizia  di
          Stato, con le  modalita'  previste  per  lo  scrutinio  per
          merito comparativo; 
                vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro  vice
          direttore della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato
          assume la qualifica  di  maestro  vice  direttore-direttore
          tecnico capo corrispondente a quella di  direttore  tecnico
          capo del ruolo unico dei funzionari tecnici  della  Polizia
          di Stato, con le modalita' previste per  lo  scrutinio  per
          merito comparativo; 
                vvv-bis) gli orchestrali ispettori superiori  tecnici
          che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianita' nella precedente
          corrispondente  qualifica  pari  o   superiore   a   quella
          individuata nella tabella 8 allegata al  presente  decreto,
          sono  promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,   alla
          qualifica di orchestrale primo livello; 
                zzz) il personale della Polizia di Stato che  risulti
          in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  e'   ammesso   a
          partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente
          vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad  un  unico
          concorso interno per la nomina ad orchestrale  della  banda
          musicale della Polizia di Stato, da inquadrare  come  terze
          parti b, in deroga alla ripartizione  e  alla  suddivisione
          degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  aprile  1987,  n.  240,
          fermo    restando    l'organico    complessivo     previsto
          dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti  occupati  dai
          vincitori   del   concorso   straordinario,    sono    resi
          indisponibili altrettanti posti dell'organico  della  banda
          musicale, anche se relativi a strumenti  e  parti  diverse,
          fino  alla  cessazione  dal  servizio  dei  vincitori   del
          concorso straordinario. Le  modalita'  di  svolgimento  del
          concorso straordinario, le prove di esame,  la  valutazione
          dei  titoli,  la  composizione  della  commissione   e   la
          formazione della graduatoria, sono stabilite dal  bando  di
          concorso in analogia a quanto previsto dagli  articoli  17,
          20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del  1987.  I  titoli
          ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21
          in aggiunta ai quali, ai soli fini  del  presente  concorso
          interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni
          anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso  la
          banda musicale per le relative esigenze musicali,  fino  ad
          un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel  ruolo
          degli orchestrali della banda musicale  dei  vincitori  del
          concorso straordinario decorre dalla data della nomina  nel
          ruolo stesso; 
                aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore
          tecnico della Polizia di Stato possono  presentare  domanda
          per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto
          previsto  dall'articolo  55,  comma  1,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  e  i
          conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se
          il  dipendente  non  ha   maturato   il   requisito   della
          permanenza,  ininterrottamente  per  quattro  anni,   nella
          stessa sede di servizio; 
                aaaa-bis) negli anni dal 2020 al  2023  il  personale
          che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli  agenti  e
          assistenti,  dei  sovrintendenti  e  degli  ispettori,  con
          un'eta' non inferiore a 50 anni alla data di  presentazione
          della domanda, puo' rivolgere  istanza  di  transito  nella
          corrispondente    qualifica    dei    ruoli    tecnici    e
          tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei
          settori   del   supporto   logistico   e    del    supporto
          logistico-amministrativo.  Il  transito  e'   disposto   in
          soprannumero rispetto alla dotazione organica dei  medesimi
          ruoli tecnici, con la  corrispondente  indisponibilita'  di
          posti nei ruoli  di  provenienza,  riassorbita  al  momento
          della cessazione dal servizio; 
                aaaa-ter)  entro  l'anno  2020  il  personale   della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del
          titolo di abilitazione per  l'esercizio  della  professione
          sanitaria, in possesso di una esperienza di  almeno  cinque
          anni nel  settore  sanitario,  puo'  rivolgere  istanza  di
          transito alla corrispondente qualifica  dei  ruoli  tecnici
          dei   settori   di   supporto   logistico    e    logistico
          amministrativo. Il  personale  e'  posto  in  posizione  di
          soprannumero  nei  ruoli   tecnici   con   la   contestuale
          indisponibilita'  di  posti  nel  ruolo   di   provenienza,
          riassorbita al momento della cessazione dal servizio; 
                aaaa-quater) entro il 30 giugno 2020, e'  bandito  un
          concorso interno, per titoli, per l'accesso alla  qualifica
          di vice ispettore tecnico, di cui  all'  articolo  22,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337,  per  l'impiego  nel  settore  di  supporto  logistico
          amministrativo,  riservato  al  personale  dei  ruoli   dei
          sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici  della  Polizia
          di Stato, anche se privo del  titolo  di  abilitazione  per
          l'esercizio  della  professione   sanitaria,   purche'   in
          possesso di  una  esperienza  di  almeno  cinque  anni  nel
          settore sanitario. Il personale e' posto  in  posizione  di
          soprannumero nel  ruolo  degli  ispettori  tecnici  con  la
          contestuale indisponibilita' di posti riservati al concorso
          interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore  nel
          ruolo degli ispettori di cui alla  tabella  A  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335; 
                aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza sono  stabilite
          le modalita' attuative delle procedure di cui alle  lettere
          aaaa-bis),    aaaa-ter)    e     aaaa-quater),     compresa
          l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura
          non superiore al dieci per cento della  dotazione  organica
          complessiva dei ruoli degli agenti  e  assistenti  tecnici,
          dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori  tecnici,  dei
          titoli ammessi a valutazione, rimessa, con  riferimento  ai
          procedimenti di cui alle  lettere  aaaa-bis)  e  aaaa-ter),
          alle competenti Commissioni per il personale non  direttivo
          di cui all'articolo 69 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 335 del 1982, e i relativi punteggi anche  in
          relazione alla specifica esperienza pregressa,  nonche'  le
          modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  di   formazione   e
          qualificazione   professionale,   anche    con    modalita'
          telematiche,  nonche'  la  disciplina   applicabile   sulla
          progressione in carriera, esclusa per il  transito  di  cui
          alla lettera aaaa-bis); 
                aaaa-sexies)   al   fine   di   corrispondere    alle
          contingenti   esigenze   di    funzionalita'    determinate
          dall'elevato numero di partecipanti  ai  concorsi  interni,
          anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della
          presente  disposizione,  per  l'accesso  al   ruolo   degli
          ispettori e ai ruoli corrispondenti, per  i  candidati  dei
          concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter),  d),  mm),
          mm-bis), zzz) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si
          applicano  le  disposizioni,  previste  dalla  legislazione
          vigente per  il  personale  della  Polizia  di  Stato,  che
          prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqq),
          terzo   periodo,   del   presente    decreto    legislativo
          s'interpretano nel senso che l'accesso  alla  qualifica  di
          medico capo avviene,  anche  in  sovrannumero,  secondo  le
          disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo
          5 ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo  vigente  il  giorno
          antecedente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo. 
              1-ter. Fino al completo riassorbimento delle  posizioni
          sovrannumerarie  nella  dotazione   organica   di   ciascun
          ufficio,  reparto  e  istituto  dell'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza  dei  vice  questori  e  vice  questori
          aggiunti,  e  qualifiche  equiparate,  ai   funzionari   in
          possesso   delle   predette   qualifiche   possono   essere
          corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali  anche
          in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione
          delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera
          a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, nonche' dell'articolo 8  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  22  marzo  2001,  n.  208,
          ferme restando le  tipologie  di  funzione  previste  dalla
          tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
          n.  337,  e  dalla  tabella  A  allegata  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.». 
              1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste  nella
          fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo  2,
          comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis),  q-bis),  rr-bis),
          ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo
          che agli appartenenti al  ruolo  degli  ispettori  e  degli
          ispettori tecnici  che,  per  gia'  ottenuta  promozione  o
          attribuzione  di  denominazioni  di   «coordinatore»,   non
          possono fruire, in tutto o  in  parte,  delle  riduzioni  a
          regime delle permanenze in qualifica ai  fini  dell'accesso
          allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della
          Banda  musicale   della   Polizia   di   Stato,   ai   fini
          dell'avanzamento  per  anzianita'  senza   demerito,   alle
          qualifiche di ispettore capo e di  ispettore  superiore,  e
          qualifiche equiparate, introdotte, a  regime,  dal  decreto
          legislativo adottato  in  esercizio  della  delega  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre
          2018,  n.  132,  siano  comunque  riconosciute,  in  misura
          corrispondente, riduzioni transitorie delle  permanenze  in
          qualifica previste  dalle  suddette  disposizioni  ai  fini
          dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine,  ai
          fini    dell'attribuzione    della     denominazione     di
          «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in  misura
          complessivamente non superiore a tre anni al  personale  di
          cui al primo periodo che, alla data del  1°  gennaio  2020,
          risulta in possesso di una permanenza  nella  qualifica  di
          ispettore superiore ed equiparate non inferiore  a  quattro
          anni  e  non  superiore  a  otto   anni,   ed   in   misura
          complessivamente non superiore  a  due  anni  al  rimanente
          personale." 
              - Per  il  testo  vigente  degli  articoli  5,  24-ter,
          24-quater, 27, 31 e 31-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse), v. nelle note all'articolo 3. 
              - Per il testo  vigente  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse), v. nelle note all'art. 37. 
              - Per l'argomento della tabella A allegata  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per
          l'argomento v. nelle note alle  premesse),  v.  nelle  note
          all'articolo 3. 
              - Per il testo vigente degli articoli 3, 5-bis, 31,  46
          e 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334  (per
          l'argomento v. nelle note alle  premesse),  v.  nelle  note
          all'articolo 7. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  59  bis  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334  (per  l'argomento  v.
          nelle note alle premesse), introdotto dal presente decreto,
          v. all'art. 7. 
              - Per il testo vigente degli articoli 4, 20-ter,  31  e
          31-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 337 (per l'argomento  v.  nelle  note  alle
          premesse), v. nelle note all'articolo 4. 
              - Per l'argomento della tabella A allegata  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per
          l'argomento v. nelle note alle  premesse),  v.  nelle  note
          all'articolo 3. 
              - Per l'argomento della tabella A allegata  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (per
          l'argomento v. nelle note alle  premesse),  v.  nelle  note
          all'articolo 4. 
              - La tabella A allegata al decreto del Presidente della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 338  (Ordinamento  dei  ruoli
          professionali  dei  sanitari  della  Polizia   di   Stato),
          riguarda la carriera dei medici e la  carriera  dei  medici
          veterinari. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lett. b) della
          legge 1 dicembre 2018, n. 132 v. nelle note al titolo.