Art. 4 
 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                       24 aprile 1982, n. 337 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
337, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al comma 3, le parole «lettera d)  sono»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «lettera  d)  possono  essere»  e  dopo  le  parole
«servizio  sanitario»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   sicurezza
cibernetica»; 
        2) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le mansioni e le funzioni di cui al  comma  1  includono,  comunque,
anche le attivita' accessorie necessarie  al  pieno  svolgimento  dei
compiti di istituto.»; 
      b) all'articolo 4, comma 4-bis, al  primo  periodo,  la  parola
«otto»  e'  sostituita  dalla  seguente:   «cinque»   e   la   parola
«precedenti» e' sostituita dalle seguenti: «1, 2, 3 e 4»; 
      c) all'articolo 5: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso  alla
qualifica iniziale  del  ruolo  degli  agenti  e  assistenti  tecnici
avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono
ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
requisiti: 
          a) godimento dei diritti civili e politici; 
          b)  eta'  non  superiore  a  ventisei  anni  stabilita  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe  di  cui  al  predetto
regolamento; 
          c) diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario,  ovvero  di  titolo  di   abilitazione   professionale
conseguito dopo l'acquisizione del diploma di  istruzione  secondaria
di primo grado; 
          d) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della  legge
1° febbraio 1989, n. 53.»; 
        2) dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Al
concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per  motivi  diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o  prosciolti,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; non sono,  altresi',  ammessi  coloro  che
hanno  riportato  condanna  anche  non  definitiva  per  delitti  non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per  delitti  non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o
lo sono stati senza  successivo  annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»; 
        3) al comma  3,  la  parola  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sei»; 
        4) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole  «servizi  di
polizia» sono aggiunte le seguenti: «prestano  giuramento  e»  e,  al
secondo periodo, le parole «agenti tecnici.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agenti tecnici e sono  confermati  nel  ruolo  secondo  la
graduatoria finale degli esami.»; 
        5)  al  comma  8,  le  parole   «decreto   del   capo   della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,»; 
      d) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente  tecnico).
- 1. Sono dimessi dal corso: 
      a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di  cui
all'articolo 5, comma 6; 
      b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di
polizia; 
      c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso; 
      d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal
corso per piu'  di  trenta  giorni,  anche  non  consecutivi,  ovvero
quarantacinque giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita'
contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la
riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo. 
      Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi  infermita',  anche
non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita
ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre
ad esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico
legale  dell'Azienda  sanitaria   competente   per   territorio,   il
personale, a domanda, e'  ammesso  a  partecipare  al  corrispondente
primo  corso  successivo  al  riconoscimento  della   sua   idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a  detto  corso  non
sia intervenuta  una  delle  cause  di  esclusione  previste  per  la
partecipazione alle  procedure  per  l'accesso  alla  qualifica.  Gli
allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre  trenta  giorni  sia
stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al  primo
corso successivo al periodo di  assenza  dal  lavoro  previsto  dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
      2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di  mancanze
punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
      3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. 
      4. La dimissione dal  corso  comporta  la  cessazione  di  ogni
rapporto con l'amministrazione.»; 
      e) all'articolo 20-ter: 
        1) al comma 1,  dopo  le  parole  «mansioni  esecutive»  sono
inserite le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»; 
        2) al  comma  3,  al  primo  periodo,  la  parola  «otto»  e'
sostituita dalla seguente: «sei»; 
      f) all'articolo 20-quater: 
        1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
          «2-bis. Resta ferma la facolta', per il  personale  che  ha
conseguito la qualifica di vice  sovrintendente  tecnico  per  merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure
di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso  alla  qualifica  di
vice sovrintendente  tecnico  con  una  decorrenza  piu'  favorevole.
L'esito positivo delle procedure di  cui  al  primo  periodo  rientra
nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti  interessati
e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»; 
        2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fino alla  data
di comunicazione della sede di successiva assegnazione,  che  avviene
prima dell'inizio del relativo corso di formazione  professionale,  i
posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma  1,  lettera  b),
sono devoluti ai partecipanti alla  procedura  di  cui  al  comma  1,
lettera a), risultati idonei in  relazione  ai  punteggi  conseguiti.
Quelli  non  coperti  per  l'ammissione  al   corso   di   formazione
professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono  devoluti  agli
idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).»; 
        3)  al  comma  6,  le  parole   «decreto   del   capo   della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,», dopo le parole «comma 1 lettera b)» sono aggiunte le seguenti:
«, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al  comma
1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole  «e
le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma
1» sono soppresse; 
        4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
          «7-bis.  La  facolta'  di   rinunciare   all'accesso   alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici  puo'  essere
esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della
sede di successiva assegnazione, che  deve  essere  effettuata  prima
dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte,  della
facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica  iniziale  del  ruolo
dei sovrintendenti tecnici, da parte di  soggetti  a  cui  sia  stata
comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della
sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e
concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita'  immediatamente
successiva. 
        7-ter. I posti non assegnati ai sensi del  comma  7-bis  sono
attribuiti ai  soggetti  partecipanti  alla  medesima  procedura  del
soggetto che ha  formulato  la  rinuncia  utilmente  collocati  nella
relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le  disposizioni  di
cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio
del corso di formazione.»; 
      g) all'articolo 20-quinquies: 
        1) al comma 1, alla lettera c),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso  in  cui  l'assenza  e'  dovuta  a  gravi
infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono
terapie salvavita  ed  impediscono  lo  svolgimento  delle  attivita'
giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo  le  indicazioni
dell'Ufficio medico  legale  dell'Azienda  sanitaria  competente  per
territorio, il personale, a domanda,  e'  ammesso  a  partecipare  al
corrispondente primo corso successivo  al  riconoscimento  della  sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per
la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.»; 
        2) dopo il comma 5,  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  Il
personale che non supera gli esami di fine  corso  e'  restituito  al
servizio d'istituto ed ammesso di diritto,  per  una  sola  volta,  a
partecipare al primo corso successivo.»; 
      h) all'articolo 20-sexies,  comma  1,  la  parola  «cinque»  e'
sostituita dalla seguente: «quattro»; 
      i) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al comma 1, alla lettera a), le  parole  «nel  limite  del
cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in  misura  non
superiore al sessanta per cento e  non  inferiore  al  cinquanta  per
cento» e alla lettera b), le parole «nel  limite  del  cinquanta  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura  non  superiore  al
cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento»; 
        2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
          «1-ter. Al fine  di  garantire  l'organico  sviluppo  della
progressione del personale del  ruolo  degli  ispettori  tecnici,  il
numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle  lettere
a) e b) del  comma  1  e'  determinato  considerando  la  complessiva
carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli
esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito  in  modo
che il numero complessivo degli ispettori  tecnici  che  accedono  al
ruolo attraverso il concorso interno  e  attraverso  la  riserva  nel
concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non
superi il cinquanta per cento  dei  posti  complessivamente  messi  a
concorso in ciascun anno.»; 
      l)   all'articolo   25-bis,   sono   apportate   le    seguenti
modificazioni: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Al concorso pubblico di cui  all'articolo  25,  comma  1,
lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso  dei
seguenti requisiti: 
          a) godimento dei diritti civili e politici; 
          b)  eta'  non  superiore  a  ventotto  anni  stabilita  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe  di  cui  al  predetto
regolamento; 
          c) specifico titolo di studio di istruzione  secondaria  di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del
diploma o attestato di abilitazione ovvero  laurea  triennale,  tutti
attinenti   all'esercizio   dell'attivita'   inerente   al    profilo
professionale per il quale si concorre; 
          d) idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  al  servizio
secondo  i  requisiti  stabiliti   con   regolamento   del   Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
          e) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della  legge
1° febbraio 1989, n. 53.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati,
per  motivi  diversi   dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»; 
      3) al comma 8, dopo le parole «all'acquisizione», sono aggiunte
le   seguenti:   «di   crediti   formativi   universitari   per    il
conseguimento», le  parole  «di  concerto  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono soppresse, e,
dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:  «Gli  allievi  vice
ispettori tecnici possono frequentare  le  lezioni  e  sostenere  gli
esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio
a carico  dell'Amministrazione,  anche  in  strutture  diverse  dagli
istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione.»; 
      4)  al  comma  9,   le   parole   «decreto   del   capo   della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,» e le parole «, comprese le eventuali forme di preselezione,  la
composizione  della  commissione  esaminatrice  e  le  modalita'   di
svolgimento» sono sostituite dalla seguente: «e»; 
      5)  al  comma  10,  le  parole  «tirocinio  applicativo»   sono
sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova», le  parole
«periodo di  prova»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «periodo  di
tirocinio operativo di prova»  ed  e'  aggiunto  infine  il  seguente
periodo: «Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene  conto
in sede di  redazione  del  rapporto  informativo  annuale  ai  sensi
dell'articolo 62 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335.»; 
    m) all'articolo 25-ter, comma 5,  le  parole  «decreto  del  capo
della  polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400,» e le parole «di cui al comma 1» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo»; 
    n) all'articolo 25-quater, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Sono dimessi dai corsi di formazione  tecnico-professionale
di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4,  gli
allievi che: 
        a) dichiarano di rinunciare al corso; 
        b) non superano gli esami di fine corso; 
        c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu'
di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi,  rispettivamente
per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e  per  quelli  di
durata biennale, elevati, per  questi  ultimi,  a  centoventi  giorni
nell'ipotesi di assenza determinata da infermita'  contratta  durante
il corso ovvero da infermita' dipendente da  causa  di  servizio.  In
caso di  dimissioni  per  assenze  causate  da  tali  infermita',  il
personale  e'  ammesso  a  partecipare  di  diritto  al  primo  corso
successivo al riconoscimento della sua  idoneita'  psico-fisica.  Nel
caso in cui  l'assenza  e'  dovuta  a  gravi  infermita',  anche  non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita  ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio  medico  legale
dell'Azienda sanitaria competente per  territorio,  il  personale,  a
domanda, e' ammesso  a  partecipare  al  corrispondente  primo  corso
successivo al  riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica  e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta
una delle cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alle
procedure per l'accesso alla qualifica. I  frequentatori  provenienti
dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per
infermita' o altra causa indipendente  dalla  propria  volonta'  sono
ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo  corso
successivo al cessare della causa impeditiva.»; 
    o) all'articolo 28, comma  1,  le  parole  «primo  biennio»  sono
sostituite dalla seguente: «periodo»; 
    p) all'articolo 31, comma 1,  la  parola  «sette»  e'  sostituita
dalla seguente: «sei»; 
    q) all'articolo 31-bis, comma 1,  al  primo  periodo,  la  parola
«nove» e' sostituita dalla seguente: «otto» e, al secondo periodo, le
parole «triennali previste dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite  dalle  seguenti:
«triennali o delle lauree magistrali o  specialistiche  da  indicarsi
con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  nell'ambito   di   quelle
individuate  con  decreti  ministeriali,   adottati   in   attuazione
dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con  decreto  del
Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22  ottobre
2004, n. 270.»; 
    r) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla voce «RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI» la parola  «DEI»  e'
sostituita dalla seguente «DEGLI» e,  nella  colonna  di  destra,  le
parole «Ispettore Tecnico n. 900»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ispettore Tecnico n.  1.320»  e  le  parole  «Sostituto  Commissario
Tecnico  n.  400»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Sostituto
Commissario Tecnico n. 580»; 
      b) alla voce «CARRIERA  DEI  FUNZIONARI  TECNICI  DI  POLIZIA»,
nella colonna relativa al ruolo tecnico dei chimici, il  numero  «23»
e' sostituito dal seguente: «22» e nella colonna  relativa  al  ruolo
tecnico dei biologi, le  parole  «30  (40)*»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «29 (39)*»; 
      c) alla voce «Dirigente generale tecnico»,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        1) il simbolo «*» e' soppresso ovunque ricorra; 
        2) il numero «1» e' sostituito dal seguente «2»; 
        3) le parole «La copertura del posto  di  dirigente  generale
tecnico rende indisponibile un posto  nella  qualifica  di  dirigente
superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4,  5,  20-ter,
          20-quater, 20-quinquies,  20-sexies,  25,  25-bis,  25-ter,
          25-quater,  28,  31  e  31-bis  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per  le
          esigenze operative di polizia e, in generale,  di  supporto
          del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette
          esigenze, della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  in
          relazione all'ultimo comma dell'  art.  1  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della
          pubblica sicurezza sono istituiti i  seguenti  ruoli  e  la
          seguente carriera del personale della Polizia di Stato  che
          svolge attivita' tecnico scientifica o tecnica: 
                a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
                b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
                c) ruolo degli ispettori tecnici; 
                d) carriera dei funzionari tecnici. 
              2. Le relative dotazioni organiche sono  fissate  nella
          allegata tabella A. 
              3. I ruoli di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b)  sono
          articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello
          di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d)
          possono  essere   articolati   nei   settori   di   polizia
          scientifica, telematica,  motorizzazione,  equipaggiamento,
          accasermamento, psicologia, servizio  sanitario,  sicurezza
          cibernetica e supporto logistico-amministrativo. 
              4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e  dei
          profili professionali, ove previsti, dei ruoli  e  carriera
          di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro
          dell'interno. 
              4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale  di  cui
          al comma  1  sono  individuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno. Le mansioni e le funzioni di cui al  comma  1
          includono,  comunque,   anche   le   attivita'   accessorie
          necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.» 
              «Art. 4 (Mansioni del personale appartenente  al  ruolo
          degli agenti e  assistenti  tecnici).  -  1.  Il  personale
          appartenente al ruolo degli  agenti  e  assistenti  tecnici
          svolge   mansioni   esecutive   di   natura    tecnica    e
          tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi  e
          strumenti   e   di   dati    nell'ambito    di    procedure
          predeterminate. 
              2. Le prestazioni  lavorative  sono  caratterizzate  da
          margini valutativi nella esecuzione,  anche  con  eventuale
          esposizione a rischi specifici. 
              3. Al personale delle qualifiche di assistente  tecnico
          e  assistente  capo  tecnico  possono   essere   attribuite
          responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico  di
          personale sottordinato. 
              4.  Gli  appartenenti  alle  qualifiche  di  assistente
          tecnico  e  assistente  capo   tecnico   possono   altresi'
          svolgere, in  relazione  alla  professionalita'  posseduta,
          compiti di addestramento del personale. 
              4-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici,  che
          maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica,
          possono essere  affidati,  anche  permanendo  nello  stesso
          incarico,  compiti  di  maggiore  responsabilita',  tra  le
          mansioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4,  ed  e'  attribuita,
          ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione  di
          «coordinatore», che determina, in relazione  alla  data  di
          conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari
          qualifica con diversa anzianita'.  I  soggetti  di  cui  al
          primo periodo svolgono altresi' mansioni  di  coordinamento
          del personale del medesimo  ruolo,  anche  in  servizi  non
          operativi, al fine di  assicurare  la  funzionalita'  degli
          uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 
              4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 4-bis, il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla
          qualifica iniziale del  ruolo  degli  agenti  e  assistenti
          tecnici avviene mediante pubblico concorso  per  titoli  ed
          esame, al quale sono  ammessi  a  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti civili e politici; 
                b) eta' non superiore a ventisei anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma  6,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
          al predetto regolamento; 
                c) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado
          che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
          diploma universitario, ovvero  di  titolo  di  abilitazione
          professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di
          istruzione secondaria di primo grado; 
                d) qualita' di condotta  di  cui  all'art.  26  della
          legge 1 febbraio 1989, n. 53. 
              2.  L'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  dei  candidati  e'   accertata   secondo   quanto
          stabilito con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              2-bis. Al concorso non sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati, per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi. 
              3. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          agenti tecnici e sono destinati a frequentare un  corso  di
          formazione a carattere teorico-pratico della durata di  sei
          mesi. 
              4.  Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti
          tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed  ammessi
          a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero  per  effetto  di   ferite   o   lesioni   riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo  quello
          relativo ai limiti di eta'. 
              5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed  i  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato  gli
          esami di fine corso  e  abbiano  ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e  sono
          nominati agenti  tecnici  in  prova,  secondo  l'ordine  di
          graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati
          agenti tecnici e  sono  confermati  nel  ruolo  secondo  la
          graduatoria finale degli esami. 
              7. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al  primo  e
          secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121. 
              8.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare adottare ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'
          di svolgimento del concorso  e  delle  altre  procedure  di
          reclutamento,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale. Con il medesimo decreto sono,  altresi',  stabilite
          le  modalita'  di  svolgimento  del   relativo   corso   di
          formazione.» 
              «Art. 20-ter (Mansioni del  personale  appartenente  al
          ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici).  -  1.  Il  personale
          appartenente al ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici  svolge
          mansioni  esecutive,   anche   qualificate   e   complesse,
          richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al
          quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e
          strumenti  complessi  e  di  interpretazione  di   disegni,
          grafici e  dati  nell'ambito  delle  direttive  di  massima
          ricevute. 
              2. Lo stesso personale esercita, inoltre,  nel  settore
          tecnico di impiego,  attivita'  di  guida  e  controllo  di
          unita' operative sottordinate, con responsabilita'  per  il
          risultato conseguito.  Collabora  con  i  propri  superiori
          gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di   temporaneo
          impedimento o assenza. 
              3. Al personale  della  qualifica  sovrintendente  capo
          tecnico, oltre a quanto gia'  specificato,  possono  essere
          attribuiti incarichi specialistici richiedenti  particolari
          conoscenze  tecniche  ed  attitudini.   In   relazione   al
          qualificato    profilo    professionale    raggiunto,    ai
          sovrintendenti capo  tecnici,  che  maturano  sei  anni  di
          effettivo  servizio   nella   qualifica,   possono   essere
          affidati, anche permanendo nello stesso  incarico,  compiti
          di maggiore responsabilita', tra le mansioni  previste  dai
          commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la  qualifica
          rivestita,  la   denominazione   di   «coordinatore»,   che
          determina,  in  relazione  alla   data   di   conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa anzianita'. I soggetti di cui  al  secondo  periodo
          svolgono altresi' mansioni di coordinamento  del  personale
          dipendente, anche in servizi  non  operativi,  al  fine  di
          assicurare la funzionalita' degli uffici e  lo  svolgimento
          delle attivita' istituzionali. 
              3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 3, il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              4. Al  suddetto  personale  possono  essere  attribuiti
          compiti di istruzione del personale sottordinato. 
              Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente  tecnico).
          - 1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici della Polizia di  Stato  avviene,  a
          domanda: 
                a) nel  limite  del  settanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          effettuata  con  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento di un successivo corso  di  formazione  tecnico
          professionale, della  durata  non  superiore  a  tre  mesi,
          espletato anche con modalita' telematiche,  riservato  agli
          assistenti capo tecnici, assicurando  la  permanenza  nella
          sede di servizio al  personale  interessato,  ove  esistano
          uffici che ne consentano l'impiego; 
                b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
          espletato in via prioritaria con modalita' telematiche, per
          titoli  e  d  esame,  consistente   in   risposte   ad   un
          questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado
          di  preparazione   tecnico-professionale,   soprattutto   a
          livello  pratico  ed  operativo,  e  successivo  corso   di
          formazione   tecnico-professionale,   della   durata    non
          superiore  a  tre  mesi,  espletato  anche  con   modalita'
          telematiche, riservato al personale del ruolo degli  agenti
          e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni
          di effettivo servizio. 
              2. Alle procedure di cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: 
                a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un  giudizio
          complessivo non inferiore a buono; 
                b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha
          conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico  per
          merito   straordinario,   di    presentare    istanza    di
          partecipazione alle procedure di cui al comma 1  quando  ne
          consentano l'accesso alla qualifica di vice  sovrintendente
          tecnico  con  una  decorrenza  piu'   favorevole.   L'esito
          positivo delle procedure di cui al  primo  periodo  rientra
          nell'ambito delle risorse ad esse  destinate.  Ai  soggetti
          interessati e' assicurata la conseguente  ricostruzione  di
          carriera. 
              3.   Per   l'ammissione   al   corso   di    formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), a  parita'  di
          punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,   l'anzianita'   di
          qualifica e  l'anzianita'  anagrafica.  Per  la  formazione
          della graduatoria del concorso di cui al comma  1,  lettera
          b), a parita' di  punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
          qualifica,  l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'   di
          servizio e l'anzianita' anagrafica. 
              4. Gli assistenti capo  tecnici  ammessi  al  corso  di
          formazione, a seguito della procedura di cui  al  comma  1,
          lettera a), e vincitori anche  del  concorso  di  cui  alla
          lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno,
          sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 
              5. Fino  alla  data  di  comunicazione  della  sede  di
          successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio  del
          relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti
          scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera  b),  sono
          devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma  1,
          lettera a),  risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi
          conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di
          formazione professionale di cui  all'art.  1,  lettera  a),
          sono  devoluti  agli  idonei  del  concorso  di  cui   alla
          successiva lettera b). 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'  attuative
          del concorso di cui al comma 1, lettera  b),  del  presente
          articolo,  le  categorie  dei   titoli   da   ammettere   a
          valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di  esse,
          la  composizione  della  commissione  d'esame,  nonche'  le
          modalita' di svolgimento dei corsi di cui al  comma  1  del
          presente articolo e  i  criteri  per  la  formazione  della
          graduatoria di fine corso. 
              7. I frequentatori che al termine dei corsi di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono  la  nomina  a   vice   sovrintendente   tecnico
          nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,
          con  decorrenza  giuridica   dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del  corso  medesimo.  Gli  assistenti  capo
          tecnici ammessi al corso di  formazione,  a  seguito  della
          procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo
          i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).
          Agli assistenti capo tecnici, di cui al  comma  1,  lettera
          a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio. 
              7-bis.  La  facolta'  di  rinunciare  all'accesso  alla
          qualifica iniziale del  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici
          puo' essere esercitata entro il  termine  di  sette  giorni
          dalla comunicazione della sede di successiva  assegnazione,
          che deve essere effettuata prima  dell'avvio  al  corso  di
          formazione. L'esercizio, per due volte, della  facolta'  di
          rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici, da parte  di  soggetti  a  cui  sia
          stata comunicata, in entrambi i  casi,  l'assegnazione  con
          mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione
          dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma  1
          relative all'annualita' immediatamente successiva. 
              7-ter. I posti non assegnati ai sensi del  comma  7-bis
          sono attribuiti  ai  soggetti  partecipanti  alla  medesima
          procedura  del  soggetto  che  ha  formulato  la   rinuncia
          utilmente collocati nella  relativa  graduatoria.  In  tale
          caso, si applicano le disposizioni di cui al  comma  7-bis,
          primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso
          di formazione. 
              «Art. 20-quinquies (Dimissione  dal  corso).  -  1.  E'
          dimesso dal corso di cui all'art. 20-quater,  il  personale
          che: 
                a) dichiara di rinunciare al corso; 
                b) non supera gli esami di fine corso; 
                c) e' stato per qualsiasi motivo  assente  dal  corso
          per un periodo superiore ad un  quarto  delle  giornate  di
          studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di  assenza
          dovuta ad infermita' contratta durante il corso  ovvero  ad
          infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e'
          ammesso a partecipare di diritto  al  corrispondente  primo
          corso successivo  al  riconoscimento  della  sua  idoneita'
          psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
          corso non sia intervenuta una  delle  cause  di  esclusione
          previste  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  cui
          all'art. 20-quater. Nel caso in cui l'assenza e'  dovuta  a
          gravi  infermita',  anche  non  dipendenti  da   causa   di
          servizio, che richiedono terapie salvavita  ed  impediscono
          lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad  altre  ad
          esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni   dell'Ufficio
          medico  legale  dell'Azienda   sanitaria   competente   per
          territorio,  il  personale,  a  domanda,   e'   ammesso   a
          partecipare al corrispondente  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre
          che  nel  periodo  precedente  a  detto   corso   non   sia
          intervenuta una delle cause di esclusione previste  per  la
          partecipazione alle procedure di cui all'art. 20-quater. 
              2. Il personale di  sesso  femminile,  la  cui  assenza
          oltre i limiti di cui al comma 1 e'  stata  determinata  da
          maternita', e'  ammesso  a  partecipare  al  corrispondente
          primo corso successivo ai periodi  di  assenza  dal  lavoro
          previsti dalle disposizioni sulla tutela delle  lavoratrici
          madri. 
              3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di
          infrazioni punite  con  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con  decreto  del  capo  della  polizia
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'istituto. 
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
          per  malattia  contratta  per  motivi  di  servizio   viene
          promosso,  con  la  stessa  decorrenza,  ai  soli   effetti
          giuridici, attribuita agli idonei del corso  dal  quale  e'
          stato dimesso, collocandosi nella  stessa  graduatoria  nel
          posto che gli sarebbe spettato  qualora  avesse  portato  a
          compimento il predetto corso. 
              5-bis. Il personale che non supera gli  esami  di  fine
          corso e' restituito al servizio d'istituto  ed  ammesso  di
          diritto, per una sola volta, a partecipare al  primo  corso
          successivo. 
              6. Il personale che non supera il corso  permane  nella
          qualifica rivestita senza  detrazioni  d'anzianita'  ed  e'
          restituito al servizio d'istituto. 
              «Art. 20- sexies (Promozione a sovrintendente tecnico).
          - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico
          si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per  merito
          assoluto  al  quale  sono  ammessi  i  vice  sovrintendenti
          tecnici che abbiano  compiuto  quattro  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica.» 
              «Art. 25 (Nomina a vice ispettore  tecnico).  -  1.  La
          nomina  alla  qualifica  di  vice  ispettore   tecnico   si
          consegue: 
                a) in misura non superiore al sessanta  per  cento  e
          non inferiore al cinquanta per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per
          titoli ed esami; 
                b) in misura non superiore al sessanta  per  cento  e
          non inferiore al cinquanta per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno  per
          titoli ed esami. 
              1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1,  messi  a
          concorso e  non  coperti,  sono  portati  in  aumento  alla
          vacanza di organico complessivo per l'anno successivo. 
              1-ter. Al fine di garantire l'organico  sviluppo  della
          progressione  del  personale  del  ruolo  degli   ispettori
          tecnici, il numero dei posti annualmente messi  a  concorso
          ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1  e'  determinato
          considerando  la  complessiva   carenza   nella   dotazione
          organica del medesimo ruolo. Sulla  base  degli  esiti  del
          concorso pubblico, il concorso interno e' bandito  in  modo
          che il  numero  complessivo  degli  ispettori  tecnici  che
          accedono  al  ruolo  attraverso  il  concorso   interno   e
          attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma
          1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per
          cento  dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso  in
          ciascun anno. 
              «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la  nomina  a  vice
          ispettore tecnico).  -  1.  Al  concorso  pubblico  di  cui
          all'art. 25, comma 1, lettera  a),  possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti civili e politici; 
                b) eta' non superiore a ventotto anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma  6,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
          al predetto regolamento; 
                c)  specifico  titolo   di   studio   di   istruzione
          secondaria di secondo grado che  consente  l'iscrizione  ai
          corsi  per  il  conseguimento  del  diploma  universitario,
          nonche', ove  sia  previsto  dalla  legge,  del  diploma  o
          attestato di abilitazione ovvero  laurea  triennale,  tutti
          attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al  profilo
          professionale per il quale si concorre; 
              d)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento  del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              e) qualita' di condotta di cui all'art. 26 della  legge
          1 febbraio 1989, n. 53. 
              1-bis. Al concorso non sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati, per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi. 
              2.  Gli  appartenenti  al  ruolo   dei   sovrintendenti
          tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un
          sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio  e
          dell'eventuale  diploma   o   attestato   di   abilitazione
          professionale di cui al comma 1. 
              3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia  di
          Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando  gli
          altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 
              4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
          colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai  tipi  di
          specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
          ad accertare il possesso delle capacita' professionali  per
          assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 
              5.  Gli  specifici  titoli  di  studio  di   istruzione
          secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o  attestati
          di abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  inerenti  al
          profilo professionale che devono possedere i candidati,  le
          materie oggetto delle prove di esame e il numero dei  posti
          da mettere a concorso  per  ciascun  profilo  professionale
          sono stabiliti dal bando di concorso. 
              6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
          graduatorie quanti sono i  profili  professionali  previsti
          dal bando di concorso. 
              7. I candidati collocatisi utilmente nella  graduatoria
          di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
          vengono  inseriti  in  un'unica  graduatoria   finale   del
          concorso secondo il punteggio riportato. 
              8. I vincitori del concorso sono nominati allievi  vice
          ispettori tecnici  con  il  trattamento  economico  di  cui
          all'art. 59 della legge 1° aprile  1981,  n.  121,  e  sono
          destinati a frequentare un corso della durata non inferiore
          a due anni, preordinato anche all'acquisizione  di  crediti
          formativi universitari per il conseguimento della specifica
          laurea triennale individuata, per il  medesimo  corso,  con
          decreto del Ministro dell'interno, ai fini della formazione
          tecnico-professionale per l'assolvimento  delle  specifiche
          funzioni inerenti ai profili professionali per i  quali  e'
          stato indetto  il  concorso.  Gli  allievi  vice  ispettori
          tecnici possono frequentare  le  lezioni  e  sostenere  gli
          esami anche presso le istituzioni universitarie, con  vitto
          e  alloggio  a  carico   dell'Amministrazione,   anche   in
          strutture diverse dagli istituti di istruzione o  da  altre
          strutture  dell'Amministrazione.   I   frequentatori   gia'
          appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
          conservano la qualifica rivestita all'atto  dell'ammissione
          al corso. Gli allievi  vice  ispettori  tecnici  durante  i
          primi due anni di corso non  possono  essere  impiegati  in
          servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza,  di
          parata e d'onore. 
              8- bis. I vincitori del  concorso  per  l'accesso  alla
          qualifica di  vice  ispettore  tecnico,  per  il  quale  e'
          richiesto, quale requisito di partecipazione,  il  possesso
          della laurea triennale, frequentano un corso di  formazione
          non superiore a  sei  mesi  quali  allievi  vice  ispettori
          tecnici. Al termine del corso di  formazione,  ottenuto  il
          giudizio di idoneita' al servizio  di  polizia  quali  vice
          ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le  prove
          pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica  di
          vice ispettore tecnico. 
              9.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare adottare ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'
          di svolgimento del concorso e dei corsi, in relazione  alle
          mansioni tecniche previste e quelle  degli  esami  di  fine
          corso. 
              10. Gli allievi vice ispettori tecnici che  al  termine
          del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di
          idoneita' al  servizio  di  polizia  quali  vice  ispettori
          tecnici e abbiano superato gli esami previsti  e  le  prove
          pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori
          tecnici in prova  e  sono  avviati  alla  frequenza  di  un
          periodo di tirocinio operativo di prova  della  durata  non
          superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al
          termine del periodo di tirocinio operativo di  prova,  sono
          confermati nel ruolo con la  qualifica  di  vice  ispettore
          tecnico,  secondo  l'ordine   della   graduatoria   finale.
          Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene  conto
          in sede di redazione del rapporto  informativo  annuale  ai
          sensi  dell'art.  62  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
              Art. 25-ter (Concorso interno  per  la  nomina  a  vice
          ispettore tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli  di
          servizio ed esami di cui all'art. 25, comma 1, lettera  b),
          consiste in una  prova  scritta  teorico-pratica  e  in  un
          colloquio tendenti ad accertare il  grado  di  preparazione
          tecnico professionale ed e' riservato  al  personale  della
          Polizia di Stato in  possesso,  alla  data  del  bando  che
          indice  il  concorso,  di  un'anzianita'  di  servizio  non
          inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo  di
          studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di
          laurea triennale,  e  che  nell'ultimo  biennio  non  abbia
          riportato la  deplorazione  o  sanzione  disciplinare  piu'
          grave  e  non  abbia  conseguito  un  giudizio  complessivo
          inferiore a «buono». Il  trenta  per  cento  dei  posti  e'
          riservato agli appartenenti  al  ruolo  dei  sovrintendenti
          tecnici. 
              2. Il bando di concorso deve contenere la  ripartizione
          dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita'
          esistenti nei contingenti  di  ciascun  profilo  o  settore
          professionale. 
              3.  Al  termine  del  concorso  sono  compilate   tante
          graduatorie quanti sono i profili o  settori  professionali
          previsti dal bando di  concorso.  I  candidati  collocatisi
          utilmente nella graduatoria di ciascun  profilo  o  settore
          sono dichiarati vincitori del concorso e  vengono  inseriti
          in un'unica graduatoria  finale  del  concorso  secondo  il
          punteggio riportato. 
              4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso
          di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore
          a sei mesi, conservando  la  qualifica  rivestita  all'atto
          dell'ammissione al corso. 
              5.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso, la composizione della commissione
          esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
          al  comma  4  del  presente  articolo,  in  relazione  alle
          mansioni tecniche previste e quelle  di  svolgimento  degli
          esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle
          funzioni inerenti ai vari profili professionali  o  settori
          per i quali e' indetto il concorso. 
              6. Coloro che abbiano superato  gli  esami  finali  del
          corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine
          di graduatoria dell'esame finale, formata con le  modalita'
          previste per la graduatoria del  concorso,  con  decorrenza
          giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello  nel
          quale si  sono  verificate  le  vacanze  e  con  decorrenza
          economica dal giorno successivo alla  data  di  conclusione
          del corso di formazione. 
              «Art. 25-quater  (Dimissioni  dal  corso).  -  1.  Sono
          dimessi dai corsi di  formazione  tecnico-professionale  di
          cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter,  comma
          4, gli allievi che: 
                a) dichiarano di rinunciare al corso; 
                b) non superano gli esami di fine corso; 
                c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal  corso
          per  piu'  di  sessanta  o  novanta   giorni,   anche   non
          consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei  corsi
          di durata semestrale  e  per  quelli  di  durata  biennale,
          elevati,   per   questi   ultimi,   a   centoventi   giorni
          nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta
          durante il corso ovvero da infermita' dipendente  da  causa
          di servizio. In caso di dimissioni per assenze  causate  da
          tali infermita', il personale e' ammesso a  partecipare  di
          diritto al primo corso successivo al  riconoscimento  della
          sua idoneita' psico-fisica. Nel caso in  cui  l'assenza  e'
          dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
          servizio, che richiedono terapie salvavita  ed  impediscono
          lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad  altre  ad
          esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni   dell'Ufficio
          medico  legale  dell'Azienda   sanitaria   competente   per
          territorio,  il  personale,  a  domanda,   e'   ammesso   a
          partecipare al corrispondente  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre
          che  nel  periodo  precedente  a  detto   corso   non   sia
          intervenuta una delle cause di esclusione previste  per  la
          partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.
          I frequentatori provenienti dai ruoli del  personale  della
          Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o  altra
          causa indipendente dalla propria volonta' sono  ammessi  di
          diritto, per una sola volta, a partecipare al  primo  corso
          successivo al cessare della causa impeditiva. 
              2. Il personale di  sesso  femminile,  la  cui  assenza
          oltre i limiti di cui al comma 1 e'  stata  determinata  da
          maternita',  e'  ammesso  a  partecipare  al  primo   corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del Capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'istituto. 
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle  esercitazioni  pratiche
          viene promosso con la stessa decorrenza,  ai  soli  effetti
          giuridici, attribuita agli idonei del corso  dal  quale  e'
          stato dimesso e nella stessa  graduatoria  si  colloca  nel
          posto che gli sarebbe spettato, qualora  avesse  portato  a
          compimento il predetto corso. 
              6. I frequentatori provenienti dai ruoli del  personale
          della Polizia di Stato che non superano il corso permangono
          nella  qualifica  rivestita  nei   suddetti   ruoli   senza
          detrazione dell'anzianita', sono restituiti al  servizio  e
          sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del  corso
          successivo, purche'  continuino  a  possedere  i  requisiti
          previsti.» 
              «Art. 28 (Promozione a  ispettore  tecnico).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue,
          a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto,  al
          quale sono ammessi i vice  ispettori  tecnici  che  abbiano
          compiuto due anni di effettivo  servizio  nella  qualifica,
          oltre al periodo di corso di cui all'art. 25-bis, comma  8,
          ovvero ai sei mesi di corso di cui all'art.  25-bis,  comma
          8-bis.» 
              «Art. 31 (Promozione a ispettore capo tecnico). - 1. La
          promozione alla qualifica  di  ispettore  capo  tecnico  si
          consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio  per  merito
          assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica
          di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sei anni  di
          effettivo servizio nella qualifica stessa. 
              Art. 31-bis (Promozione  alla  qualifica  di  ispettore
          superiore  tecnico).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di
          ispettore superiore tecnico si consegue,  a  ruolo  aperto,
          mediante scrutinio  per  merito  comparativo  al  quale  e'
          ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni  di
          effettivo  servizio  nella  qualifica  di  ispettore   capo
          tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio  e'  richiesto  il
          possesso di una  delle  lauree  triennali  o  delle  lauree
          magistrali o specialistiche da indicarsi  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, nell'ambito  di  quelle  individuate
          con decreti ministeriali, adottati in attuazione  dell'art.
          4, comma 2,  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270. 
              -  La  tabella  A  allegata  al  citato   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.   337,
          modificata  dal   presente   provvedimento,   riguarda   la
          dotazione organica dei ruoli e della carriera del personale
          della   Polizia   di    Stato    che    svolge    attivita'
          tecnico-scientifica o tecnica.