Art. 41 
 
 
                  Disposizioni finali e finanziarie 
 
  1. Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al  31
dicembre 2019, che non beneficia di  riduzioni  di  permanenza  o  di
anticipazioni   nella   promozione   o   nel   conseguimento    della
denominazione  e   qualifica   corrispondente   per   effetto   delle
disposizioni del presente decreto legislativo, e' corrisposto,  entro
il 30 giugno 2020, un assegno  lordo  una  tantum  di  315  euro  per
assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 430
euro per  sovrintendenti  capo  coordinatore  e  qualifiche  e  gradi
corrispondenti, 540 euro per  sostituto  commissario  coordinatore  e
qualifiche e gradi corrispondenti. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione  di
quanto previsto dal presente decreto  legislativo,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  45,  comma   31,   del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo  40,
comma 1, lettera p), del presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 41: 
 
              - Per il testo vigente dell'articolo 45, comma 31,  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per  l'argomento
          v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 40.