Art. 43 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  decreto
legislativo,  valutati  in  49.892.616  euro  per  l'anno  2019,   in
121.283.626 euro per l'anno 2020,  in  106.741.470  euro  per  l'anno
2021, in 105.576.540 euro per l'anno 2022, in  129.915.352  euro  per
l'anno 2023, in 127.890.605 euro per l'anno 2024, in 121.830.135 euro
per l'anno 2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in  120.728.587
euro per l'anno 2027, in  123.759.995  euro  per  l'anno  2028  e  in
124.860.733 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede: 
    a)  quanto  a  44.978.408  euro   per   l'anno   2019,   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1,
del  decreto-legge  4  ottobre  2018,   n.   113,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato; 
    b) quanto a 4.914.208 euro per l'anno 2019, in  121.283.626  euro
per l'anno 2020, in 106.741.470 euro per l'anno 2021, in  105.576.540
euro per l'anno  2022,  in  129.915.352  euro  per  l'anno  2023,  in
127.890.605 euro per l'anno 2024,  in  121.830.135  euro  per  l'anno
2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in  120.728.587  euro  per
l'anno 2027, in 123.759.995 per  l'anno  2028,  ed  euro  124.860.733
annui a decorrere dall'anno 2029, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  35,  comma  1,  del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato  e  incrementato
ai sensi degli articoli 3 e  3-bis  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 132. 
  2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al  comma  1,
definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31  dicembre
2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro annui a decorrere  dall'anno
2020, con particolare  riferimento  ai  miglioramenti  economici  del
personale dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
diritto pubblico. 
  3. Per l'attuazione di quanto previsto dal  presente  articolo,  le
somme di cui all'articolo 35, comma 1, del  decreto-legge  4  ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  dicembre
2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                  Guerini, Ministro della difesa 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 43: 
 
              - Per il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre
          2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre 2018, n. 132 v. nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 3 e  3  bis  del  decreto
          legge 21  settembre  2019,  n.  104,  v.  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
          2009, n. 196, v. nelle note all'articolo 40.