Art. 5 
 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                       24 aprile 1982, n. 339 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
339, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, primo comma, dopo le parole «a  domanda»  sono
aggiunte le seguenti: «o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto,
tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie  della  Polizia
di  Stato,  che,  per  la  particolare  natura  delle  attivita'   di
competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui  all'articolo  4
del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.  738,
compatibili con la ridotta capacita' lavorativa,  ove  possibile  con
destinazione a compiti di livello corrispondente  a  quello  previsto
per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza,»; 
    b) all'articolo 5, dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli
ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel  quale
intende transitare. E' comunque ammesso, successivamente, a sostenere
la  prova   prevista   per   il   transito   nel   settore   supporto
logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova
teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici.». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del  decreto
          del Presidente della Repubblica  24  aprile  1982,  n.  339
          (Passaggio del personale non  idoneo  all'espletamento  dei
          servizi di polizia,  ad  altri  ruoli  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza o di altre  amministrazioni  dello
          Stato), come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 2. - Il personale  dei  ruoli  della  Polizia  di
          Stato che espleta funzioni di polizia che  abbia  riportato
          un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non
          comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo'
          essere,  a  domanda  o  d'ufficio,  utilizzato  in  servizi
          d'istituto, tra quelli attinenti alle  specifiche  funzioni
          proprie della Polizia di Stato,  che,  per  la  particolare
          natura delle attivita' di competenza, siano ritenute, dalla
          commissione di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,  compatibili  con
          la  ridotta  capacita'  lavorativa,   ove   possibile   con
          destinazione a compiti di livello corrispondente  a  quello
          previsto per la qualifica ricoperta, oppure,  in  mancanza,
          trasferito nelle corrispondenti qualifiche di  altri  ruoli
          della Polizia di Stato o  di  altre  amministrazioni  dello
          Stato, ovvero, per esigenze di  servizio,  d'ufficio  nelle
          corrispondenti qualifiche di altri ruoli della  Polizia  di
          Stato,  sempreche'  l'infermita'  accertata   ne   consenta
          l'ulteriore impiego, anche presso  la  Sezione  paralimpica
          dei  gruppi  sportivi  «Polizia   di   Stato-Fiamme   oro»,
          istituita nell'ambito dei ruoli del personale  che  espleta
          attivita' tecnico-scientifica e tecnica. 
              La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
          pubblica sicurezza entro  sessanta  giorni  dalla  notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita'.» 
              «Art. 5. - Il trasferimento, a domanda,  del  personale
          di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3  nelle  corrispondenti
          qualifiche di altro ruolo della Polizia  di  Stato,  tenuto
          conto delle esigenze di servizio e'  disposto  con  decreto
          del  Ministro  dell'interno   sentiti   il   consiglio   di
          amministrazione o le commissioni di  cui  all'art.  69  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335   ,   in    relazione    alla    qualifica    rivestita
          dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di  cui
          all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  25
          ottobre 1981, n. 738. 
              Il personale di cui  al  primo  comma  appartenente  al
          ruolo degli ispettori  deve  indicare,  nella  domanda,  il
          settore tecnico nel quale intende transitare.  E'  comunque
          ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per
          il transito nel settore  supporto  logistico-amministrativo
          il personale che non abbia  superato  la  prova  teorica  o
          pratica prevista per gli altri settori tecnici.»