Art. 10 
 
         Esame e valutazione delle domande di finanziamento 
 
  1. La verifica dei requisiti di partecipazione, delle condizioni di
ammissibilita'  delle  domande  di  finanziamento  e  della  relativa
documentazione allegata,  nonche'  la  successiva  valutazione  delle
proposte progettuali e' demandata ad  una  commissione  nominata  con
decreto  del  direttore  generale   del   terzo   settore   e   della
responsabilita' sociale delle imprese, da  adottarsi  successivamente
alla scadenza del termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
finanziamento. 
  2. La commissione di cui al comma 1 e' composta, nel  rispetto  del
principio di rotazione, da personale interno al Ministero del  lavoro
e delle politiche  sociali  o  da  personale  appartenente  ad  altre
pubbliche  amministrazioni.  Possono   altresi'   far   parte   della
commissione  soggetti  estranei  alla  pubblica  amministrazione,  in
possesso di adeguata esperienza nella materia.  Ai  componenti  della
commissione si applica quanto  previsto  dagli  articoli  35-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 51 del codice di procedura
civile, nonche' 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  La
partecipazione alla commissione e' gratuita e ai suoi componenti  non
e'  corrisposto  alcun  compenso,  indennita',   rimborso   spese   o
emolumento comunque denominato. 
  3. Superata la fase di ammissibilita', la commissione procede  alla
valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati: 
    

+================================+==================================+
|           Criteri              |             Punteggi             |
+================================+==================================+
|A. Requisiti soggettivi         |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|A1. Esperienza pregressa e      |                                  |
|  specifica dell'associazione   |                                  |
|  proponente e degli eventuali  |                                  |
|  partner nelle aree di         |               0-20               |
|  attivita' di cui all'articolo |                                  |
|  2, comma 1.                   |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                        Totale A|                20                |
+--------------------------------+----------------------------------+
|B. Caratteristiche del progetto |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|B1. Congruita', coerenza e      |                                  |
|  completezza del progetto      |               0-15               |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |               0-5                |
|B2. Collaborazioni con enti     |       1 punto per ciascuna       |
|  pubblici o privati            |   collaborazione documentata,    |
|                                |     fino ad un massimo di 5      |
+--------------------------------+----------------------------------+
|B3. Ricaduta sociale e          |                                  |
|  replicabilita' del progetto   |               0-15               |
+--------------------------------+----------------------------------+
|B4. Caratteristiche di          |                                  |
|  innovazione sociale del       |               0-15               |
|  progetto                      |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                        Totale B|                50                |
+--------------------------------+----------------------------------+
|C. Elementi finanziari          |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |               0-10               |
|C1. Ammontare del               |      1 punto per ogni punto      |
|  cofinanziamento del           |  percentuale di cofinanziamento  |
|  proponente e degli            |  aggiuntivo rispetto al minimo   |
|  eventuali partner             |   previsto, fino a un massimo    |
|                                |           di 10 punti            |
+--------------------------------+----------------------------------+
|C2. Capacita' realizzativa del  |                                  |
|  progetto (rapporto tra costo  |                                  |
|  totale del progetto e volume  |               0-10               |
|  complessivo delle entrate     |      Fino al 50%: 10 punti       |
|  totali dell'associazione      |Oltre il 50% fino al 55%: 8 punti |
|  proponente. In caso di        |Oltre il 55% fino al 60%: 6 punti |
|  partenariato il calcolo viene |Oltre il 60% fino al 65%: 4 punti |
|  effettuato sulla somma dei    |Oltre il 65% fino al 70%: 2 punti |
|  totali delle entrate di tutti |      Oltre il 70%: 0 punti       |
|  i soggetti partecipanti al    |                                  |
|  partenariato).                |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|C3. Minore incidenza delle      |                                  |
|  spese di coordinamento e      |               0-10               |
|  funzionamento (di cui         |      1 punto per ogni punto      |
|  all'articolo 6, comma 2) sul  |   percentuale inferiore al 20%   |
|  totale delle spese del        |  fino ad un massimo di 10 punti  |
|  progetto                      |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                        Totale C|                30                |
+--------------------------------+----------------------------------+
|         Totale generale (A+B+C)|               100                |
+--------------------------------+----------------------------------+
    
  4. La  commissione  di  valutazione,  nella  sua  prima  seduta  e,
comunque, prima dell'apertura delle buste contenenti  la  domanda  di
finanziamento e la documentazione di cui  all'articolo  8,  comma  3,
puo' declinare  uno  o  piu'  criteri  di  valutazione  in  eventuali
sub-criteri. 
  5. Ai fini dell'idoneita' al finanziamento, ciascun  progetto  deve
conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100. 
  6. A conclusione dell'istruttoria  dedicata  alla  valutazione,  la
commissione  incaricata  stila  la  graduatoria  finale,   contenente
l'elenco delle domande di  finanziamento  in  ordine  decrescente  di
punteggio, che e' approvata con decreto del  direttore  generale  del
terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese. 
  7. I progetti utilmente collocati in  graduatoria  sono  ammessi  a
finanziamento  nella  misura  prevista  nel  piano   finanziario   di
riferimento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
  8. In caso di parita' di punteggio fra  due  o  piu'  progetti,  e'
ammesso a finanziamento il progetto  che  ha  conseguito  un  maggior
punteggio per il criterio C3 di cui al comma 3. In caso di  ulteriore
parita' e' ammesso a finanziamento il progetto che ha  conseguito  un
maggior punteggio per il criterio C1 di cui al medesimo comma  3.  In
caso di ulteriore parita', l'individuazione del progetto da ammettere
al finanziamento avviene mediante pubblico sorteggio. 
  9. Al provvedimento di cui al comma 6 e' data pubblicita'  mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, www.lavoro.gov.it Esso e' altresi'  pubblicato  ai
sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta l'art. 35-bis citato  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001: 
              «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione
          nella formazione di commissioni e nelle  assegnazioni  agli
          uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati,  anche  con
          sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
          capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
                a) non possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                b) non possono essere assegnati, anche  con  funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
                c) non possono fare parte delle  commissioni  per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
              2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
          e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
          e la nomina dei relativi segretari.». 
              - Si riporta l'art. 51 del codice di procedura civile: 
              «Art. 51 (Astensione del  giudice).  -  Il  giudice  ha
          l'obbligo di astenersi: 
                1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
          identica questione di diritto; 
                2) se egli stesso o la  moglie  e'  parente  fino  al
          quarto grado o legato da  vincoli  di  affiliazione,  o  e'
          convivente o commensale abituale di una delle  parti  o  di
          alcuno dei difensori; 
                3) se egli stesso o la moglie  ha  causa  pendente  o
          grave inimicizia o rapporti di credito  o  debito  con  una
          delle parti o alcuno dei suoi difensori; 
                4) se ha dato consiglio o prestato  patrocinio  nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
                5)  se  e'  tutore,   curatore,   amministratore   di
          sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  una
          delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
          ente, di un'associazione  anche  non  riconosciuta,  di  un
          comitato, di una societa' o stabilimento che  ha  interesse
          nella causa. 
              In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.». 
              - Si riporta  l'art.  42  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 42 (Conflitto di interesse).  -  1.  Le  stazioni
          appaltanti prevedono misure  adeguate  per  contrastare  le
          frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire  e
          risolvere in modo efficace ogni  ipotesi  di  conflitto  di
          interesse   nello   svolgimento    delle    procedure    di
          aggiudicazione degli appalti e delle concessioni,  in  modo
          da  evitare  qualsiasi  distorsione  della  concorrenza   e
          garantire la parita' di trattamento di tutti gli  operatori
          economici. 
              2. Si ha conflitto d'interesse quando il  personale  di
          una stazione appaltante o di un prestatore di servizi  che,
          anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
          svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
          e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
          il  risultato,  ha,  direttamente  o   indirettamente,   un
          interesse  finanziario,   economico   o   altro   interesse
          personale che puo' essere percepito come una minaccia  alla
          sua  imparzialita'  e  indipendenza  nel   contesto   della
          procedura di appalto  o  di  concessione.  In  particolare,
          costituiscono situazione di conflitto di  interesse  quelle
          che determinano l'obbligo di astensione previste  dall'art.
          7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  aprile
          2013, n. 62. 
              3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
          2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
          ad   astenersi   dal   partecipare   alla   procedura    di
          aggiudicazione degli appalti  e  delle  concessioni.  Fatte
          salve  le  ipotesi  di  responsabilita'  amministrativa   e
          penale, la mancata astensione nei  casi  di  cui  al  primo
          periodo  costituisce  comunque  fonte  di   responsabilita'
          disciplinare a carico del dipendente pubblico. 
              4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
          la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
              5.  La  stazione  appaltante   vigila   affinche'   gli
          adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.». 
              - Si riporta l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo
          2013, n.  33  (Riordino  della  disciplina  riguardante  il
          diritto di accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 26  (Obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di
          concessione   di   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   e
          attribuzione di vantaggi economici  a  persone  fisiche  ed
          enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
          pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai  sensi
          dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e
          le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi
          per la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed
          ausili  finanziari  e  per   l'attribuzione   di   vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati. 
              2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti  di
          concessione  delle  sovvenzioni,  contributi,  sussidi   ed
          ausili finanziari alle  imprese,  e  comunque  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241  del
          1990, di importo superiore a mille  euro.  Ove  i  soggetti
          beneficiari siano controllati di diritto o di  fatto  dalla
          stessa persona  fisica  o  giuridica  ovvero  dagli  stessi
          gruppi di persone fisiche o  giuridiche,  vengono  altresi'
          pubblicati i dati consolidati di gruppo. 
              3. La pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo
          costituisce   condizione   legale    di    efficacia    dei
          provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni  di
          importo  complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso
          dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario.  La  mancata,
          incompleta o  ritardata  pubblicazione  rilevata  d'ufficio
          dagli  organi  di  controllo  e'  altresi'  rilevabile  dal
          destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
          chiunque  altro  abbia  interesse,  anche   ai   fini   del
          risarcimento   del    danno    da    ritardo    da    parte
          dell'amministrazione, ai sensi  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              4. E' esclusa la pubblicazione dei dati  identificativi
          delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
          al presente articolo, qualora da tali  dati  sia  possibile
          ricavare informazioni relative allo stato di salute  ovvero
          alla  situazione   di   disagio   economico-sociale   degli
          interessati.».