Art. 11 
 
              Convenzione regolativa del finanziamento 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  sottoscrive
con le associazioni proponenti i progetti  ammessi  al  finanziamento
apposita convenzione, nella quale sono disciplinati i diritti  e  gli
obblighi derivanti dal rapporto tra l'Amministrazione ed il  soggetto
beneficiario,  le  modalita'  di  realizzazione  del  progetto  e  di
pubblicita' del finanziamento ricevuto.