Art. 11 Convenzione regolativa del finanziamento 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive con le associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento apposita convenzione, nella quale sono disciplinati i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto beneficiario, le modalita' di realizzazione del progetto e di pubblicita' del finanziamento ricevuto.