Art. 12 
 
                    Erogazione del finanziamento 
 
  1. Il finanziamento statale e' erogato in due distinte quote: 
    a) una prima quota, a titolo di anticipo,  nella  misura  massima
dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di
avvio  delle  attivita'  progettuali  e  previa  presentazione  della
fideiussione di cui all'articolo 13; 
    b) una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del
20% del finanziamento concesso, a seguito dell'esito  della  verifica
amministrativo-contabile di cui all'articolo 14.