Art. 12 Erogazione del finanziamento 1. Il finanziamento statale e' erogato in due distinte quote: a) una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura massima dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attivita' progettuali e previa presentazione della fideiussione di cui all'articolo 13; b) una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, a seguito dell'esito della verifica amministrativo-contabile di cui all'articolo 14.