Art. 14 
 
          Monitoraggio e controllo dei progetti finanziati 
 
  1. I progetti ammessi a finanziamento sono oggetto di  monitoraggio
in itinere e, al termine, di  una  verifica  amministrativo-contabile
sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A
tal fine, il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'
avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. 
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  le  associazioni  beneficiarie
trasmettono relazioni  semestrali  sullo  stato  di  avanzamento  dei
progetti entro trenta giorni dalla scadenza di  ciascun  semestre  di
attivita'. Entro sessanta giorni dalla conclusione  delle  attivita',
esse trasmettono la relazione finale sulla realizzazione  complessiva
delle attivita' previste nel  progetto  e  sui  risultati  conseguiti
rispetto agli obiettivi programmati, nonche'  il  rendiconto  finale,
redatto  coerentemente  all'impostazione  del  piano  finanziario   e
accompagnato dall'elenco dei giustificativi  delle  spese  sostenute.
Detti  giustificativi  di  spesa,  regolarmente   quietanzati,   sono
conservati   in   originale   presso   la   sede    dell'associazione
beneficiaria,  ai  fini  della  successiva  verifica   amministrativo
contabile. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Si  riporta  l'art.  1  del  decreto  legislativo  14
          settembre   2015,   n.    149    (Disposizioni    per    la
          razionalizzazione  e  la   semplificazione   dell'attivita'
          ispettiva in materia di lavoro e legislazione  sociale,  in
          attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 1 (Ispettorato nazionale del  lavoro).  -  1.  Al
          fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'   di
          vigilanza in materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale,
          nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
          ispettivi, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ai  sensi  dell'art.  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  una  Agenzia
          unica per le ispezioni del lavoro  denominata  "Ispettorato
          nazionale  del  lavoro",  di  seguito  "Ispettorato",   che
          integra i servizi ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
              2. L'Ispettorato svolge  le  attivita'  ispettive  gia'
          esercitate dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, dall'INPS e  dall'INAIL.  Al  fine  di  assicurare
          omogeneita' operative di  tutto  il  personale  che  svolge
          vigilanza   in   materia   di   lavoro,   contribuzione   e
          assicurazione obbligatoria, nonche'  legislazione  sociale,
          ai  funzionari  ispettivi  dell'INPS  e   dell'INAIL   sono
          attribuiti i poteri gia' assegnati al  personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ivi
          compresa la qualifica di ufficiale di  polizia  giudiziaria
          secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2,  del  decreto
          legislativo  23  aprile  2004,  n.  124  e  alle   medesime
          condizioni di legge. 
              3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica  di  diritto
          pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e  contabile
          ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali che ne monitora periodicamente  gli
          obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. 
              4. L'Ispettorato ha una sede  centrale  in  Roma  e  un
          massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio,  la
          sede  centrale  dell'Ispettorato  e'  ubicata   presso   un
          immobile demaniale o un immobile gia' in uso  al  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  o  un   immobile
          dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali. 
              5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte
          dei conti ai sensi dell'art. 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.».