Art. 15 
 
                      Revoca del finanziamento 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'  disporre
la revoca del finanziamento qualora l'associazione beneficiaria o, in
caso di partenariato, uno dei soggetti partner: 
    a)  perda  i  requisiti  soggettivi  di  legittimazione  previsti
dall'articolo 2; 
    b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei  volontari
impiegati nelle attivita' progettuali; 
    c) interrompa o modifichi, senza la preventiva autorizzazione del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  l'esecuzione  del
progetto finanziato; 
    d) compia  gravi  inadempienze  relativamente  agli  obblighi  di
relazione di cui all'articolo 14; 
    e) compia gravi irregolarita'  contabili,  rilevate  in  sede  di
verifica amministrativo-contabile prevista dall'articolo 14, o emerse
in sede di eventuali controlli in itinere; 
    f) svolga le attivita' a favore di destinatari diversi da  quelli
indicati dall'articolo 2; 
    g) receda senza giustificato  motivo  dalla  convenzione  di  cui
all'articolo 11; 
    h) non rispetti  le  regole  di  pubblicita'  disciplinate  dalla
convenzione di cui all'articolo 11. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 9 ottobre 2019 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
         Gualtieri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3156