Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Possono accedere alle risorse del fondo di cui all'articolo 1 tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformita' alle proprie finalita' statutarie, attivita' di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 2. Ai fini del presente decreto, per bambini si intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 1, della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989): «Art. 1. - Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'eta' inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturita' in virtu' della legislazione applicabile.».