Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono accedere alle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1
tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in
conformita'  alle  proprie   finalita'   statutarie,   attivita'   di
assistenza psicologica, psicosociologica  o  sanitaria  in  tutte  le
forme a favore dei bambini affetti da  malattia  oncologica  e  delle
loro famiglie. 
  2. Ai fini  del  presente  decreto,  per  bambini  si  intendono  i
soggetti di cui all'articolo 1  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai  sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta l'art. 1, della legge 27 maggio  1991,  n.
          176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione  sui  diritti
          del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989): 
              «Art. 1. -  Ai  sensi  della  presente  Convenzione  si
          intende per fanciullo  ogni  essere  umano  avente  un'eta'
          inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la
          maturita' in virtu' della legislazione applicabile.».