Art. 4 
 
                 Azioni ammissibili al finanziamento 
 
  1. I progetti finanziabili con  il  fondo  di  cui  all'articolo  1
devono prevedere lo svolgimento di una o piu' delle seguenti azioni: 
    a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; 
    b) attivita' strutturate di sostegno psicologico sia  ai  bambini
che ai loro familiari; 
    c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura; 
    d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; 
    e) attivita' di  ludoterapia  e  clownterapia  presso  i  reparti
ospedalieri onco-ematologici pediatrici; 
    f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; 
    g)  attivita'  ludiche  e  didattiche  presso  le  strutture   di
accoglienza, compreso il sostegno scolastico; 
    h) sostegno al reinserimento  sociale  dei  bambini  e  dei  loro
familiari.