Art. 4 Azioni ammissibili al finanziamento 1. I progetti finanziabili con il fondo di cui all'articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o piu' delle seguenti azioni: a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; b) attivita' strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura; d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; e) attivita' di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici; f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; g) attivita' ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.