Art. 6 
 
                       Disciplina delle spese 
 
  1. La disciplina dei principi generali di riferimento  di  gestione
contabile, della congruita' dei  costi  e  dell'ammissibilita'  delle
spese, nonche' dei massimali di costo, e'  regolata  dalla  circolare
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2
del 2  febbraio  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009. 
  2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi a
segreteria, coordinamento e monitoraggio delle attivita' non  possono
superare globalmente il  10  per  cento  del  costo  complessivo  del
progetto.  Le  spese  generali  di  funzionamento  non   direttamente
riconducibili alle attivita' di progetto non possono eccedere  il  10
per cento del costo complessivo del progetto. 
  3. Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non puo'  essere
inferiore al 5 per cento ne' superiore al 20 per cento delle  risorse
annualmente disponibili sul fondo. 
  4. Il costo totale del progetto  presentato  deve  comunque  essere
inferiore al volume complessivo delle  entrate  iscritte  nell'ultimo
bilancio    consuntivo    approvato    dagli     organi     statutari
dell'associazione proponente. 
  5. La quota di finanziamento statale non  puo'  eccedere  l'80  per
cento del costo totale del progetto presentato.