Art. 6 Disciplina delle spese 1. La disciplina dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruita' dei costi e dell'ammissibilita' delle spese, nonche' dei massimali di costo, e' regolata dalla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009. 2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio delle attivita' non possono superare globalmente il 10 per cento del costo complessivo del progetto. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attivita' di progetto non possono eccedere il 10 per cento del costo complessivo del progetto. 3. Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non puo' essere inferiore al 5 per cento ne' superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul fondo. 4. Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell'associazione proponente. 5. La quota di finanziamento statale non puo' eccedere l'80 per cento del costo totale del progetto presentato.