Art. 8 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. Annualmente, con provvedimento del direttore generale del  terzo
settore  e  della  responsabilita'  sociale   delle   imprese,   sono
individuati i termini e  le  modalita'  per  la  presentazione  delle
domande di finanziamento, ed e' predisposta la relativa modulistica. 
  2. Al provvedimento di cui al comma 1  e'  data  pubblicita'  nelle
forme previste dall'art. 32  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it 
  3.  La  domanda  di  finanziamento  e'  accompagnata  dai  seguenti
documenti: 
    a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernenti il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui
all'articolo 7; 
    b)  scheda  anagrafica  dell'associazione  proponente   e   degli
eventuali partner; 
    c) scheda descrittiva del progetto; 
    d) piano finanziario; 
    e) copia dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio  consuntivo
approvato  dai  competenti  organi  statutari  o,   in   alternativa,
indicazione delle pagine del sito internet  dell'associazione  ove  i
medesimi documenti sono pubblicati; 
    f) eventuali dichiarazioni di partecipazione al  partenariato  di
cui all'articolo 3, comma 2; 
    g) eventuali dichiarazioni di collaborazione di cui  all'articolo
3, comma 3. 
  4. Ogni associazione, in qualita' di proponente  o  capofila,  puo'
presentare al massimo una proposta  progettuale,  ferma  restando  la
possibilita' di partecipare, in qualita' di partner, ad  un'ulteriore
proposta. Le associazioni che non  risultano  proponenti  o  capofila
possono prendere parte, in qualita' di partner, ad un massimo di  due
proposte progettuali. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Si riporta l'art. 32 della legge 18 giugno  2009,  n.
          69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,    la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile): 
              «Art.  32  (Eliminazione  degli  sprechi  relativi   al
          mantenimento di documenti in forma cartacea). -  1.  A  far
          data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione  di
          atti  e  provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di
          pubblicita'   legale   si   intendono   assolti   con    la
          pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  pubblici   obbligati.   La
          pubblicazione e' effettuata nel rispetto  dei  principi  di
          eguaglianza  e  di  non   discriminazione,   applicando   i
          requisiti tecnici di  accessibilita'  di  cui  all'art.  11
          della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata  pubblicazione
          nei termini  di  cui  al  periodo  precedente  e'  altresi'
          rilevante ai fini della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili. 
              1-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli
          elaborati tecnici allegati  alle  delibere  di  adozione  o
          approvazione degli  strumenti  urbanistici,  nonche'  delle
          loro varianti, sono pubblicati nei siti  informatici  delle
          amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010,  al  fine  di
          promuovere il progressivo superamento  della  pubblicazione
          in forma cartacea, le amministrazioni e gli  enti  pubblici
          tenuti  a  pubblicare  sulla  stampa  quotidiana   atti   e
          provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica  o
          i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
          le stesse modalita'  previste  dalla  legislazione  vigente
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ivi
          compreso il richiamo all'indirizzo elettronico,  provvedono
          altresi' alla pubblicazione nei siti  informatici,  secondo
          modalita'  stabilite  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
          materie di propria competenza. 
              3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
          attuati mediante utilizzo  di  siti  informatici  di  altre
          amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di  loro
          associazioni. 
              4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso  alle
          pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2  il  CNIPA  realizza  e
          gestisce un portale di accesso ai siti di cui  al  medesimo
          comma 1. 
              5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi  di  cui
          al  comma  2,  dal  1º  gennaio  2013,   le   pubblicazioni
          effettuate  in  forma  cartacea  non   hanno   effetto   di
          pubblicita' legale, ferma restando la possibilita'  per  le
          amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
          effettuare  la  pubblicita'  sui  quotidiani  a  scopo   di
          maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di bilancio. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle
          attivita' di cui al presente articolo si provvede a  valere
          sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi  dell'art.  27
          della  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   e   successive
          modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie 22 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre  2005,  al  progetto  «PC
          alle famiglie», non ancora impegnate alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              7.  E'  fatta  salva  la  pubblicita'  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e i relativi  effetti  giuridici,
          nonche'  nel   sito   informatico   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio  2001,  e  nel
          sito  informatico  presso  l'Osservatorio   dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  prevista
          dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.». 
              - Si riportano gli articoli 46 e  47  del  Decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».