Art. 9 Cause di inammissibilita' 1. Sono escluse dalla fase di valutazione di cui all'articolo 10 le domande di finanziamento per le quali ricorrano una o piu' delle seguenti cause di inammissibilita': a) mancanza di uno o piu' requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7; b) redazione mediante modulistica diversa da quella citata all'articolo 8, comma 1; c) mancanza della firma del legale rappresentante; d) ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione procedente oltre il termine fissato nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero senza il rispetto delle modalita' in esso indicate; e) mancanza di uno o piu' documenti fra quelli elencati all'articolo 8, comma 3; f) mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di durata dei progetti previsti dall'articolo 5; g) mancato rispetto di uno o piu' dei limiti finanziari previsti dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5; h) superamento da parte del medesimo soggetto, in qualita' di proponente o partner, del numero massimo di progetti previsto dall'articolo 8, comma 4. 2. L'esclusione e' comunicata al soggetto proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di cui al successivo articolo 10.