Art. 9 
 
                      Cause di inammissibilita' 
 
  1. Sono escluse dalla fase di valutazione di cui all'articolo 10 le
domande di finanziamento per le quali  ricorrano  una  o  piu'  delle
seguenti cause di inammissibilita': 
    a) mancanza di uno o piu'  requisiti  di  partecipazione  di  cui
all'articolo 7; 
    b)  redazione  mediante  modulistica  diversa  da  quella  citata
all'articolo 8, comma 1; 
    c) mancanza della firma del legale rappresentante; 
    d)  ricezione  della  domanda   da   parte   dell'Amministrazione
procedente  oltre  il  termine  fissato  nel  provvedimento  di   cui
all'articolo 8, comma 1, ovvero senza il rispetto delle modalita'  in
esso indicate; 
    e)  mancanza  di  uno  o  piu'  documenti  fra  quelli   elencati
all'articolo 8, comma 3; 
    f) mancato rispetto dei limiti minimi e  massimi  di  durata  dei
progetti previsti dall'articolo 5; 
    g) mancato rispetto di uno o piu' dei limiti finanziari  previsti
dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5; 
    h) superamento da parte del medesimo  soggetto,  in  qualita'  di
proponente  o  partner,  del  numero  massimo  di  progetti  previsto
dall'articolo 8, comma 4. 
  2. L'esclusione e' comunicata al soggetto proponente  entro  trenta
giorni decorrenti  dalla  ricezione,  da  parte  dell'Amministrazione
procedente, del  verbale  della  commissione  di  cui  al  successivo
articolo 10.