Art. 12 
 
          Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), le parole  «e  comunale,  quest'ultimo
anche in forma aggregata» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La  direttiva
di cui al comma 4 definisce anche  le  modalita'  di  raccordo  delle
attivita' connesse all'assistenza alla popolazione, tra  i  piani  di
emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei
diversi livelli territoriali.». 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  18  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 18 (Pianificazione di protezione civile). -  1.
          La pianificazione di protezione civile ai  diversi  livelli
          territoriali e' l'attivita' di prevenzione non strutturale,
          basata sulle attivita' di previsione e, in particolare,  di
          identificazione degli scenari di cui all'art. 2,  comma  2,
          finalizzata: 
                  a) alla definizione delle strategie operative e del
          modello di  intervento  contenente  l'organizzazione  delle
          strutture per lo svolgimento, in  forma  coordinata,  delle
          attivita' di protezione civile e della  risposta  operativa
          per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto,
          garantendo l'effettivita' delle funzioni  da  svolgere  con
          particolare  riguardo  alle  persone   in   condizioni   di
          fragilita' sociale e con  disabilita',  in  relazione  agli
          ambiti ottimali di cui all'art. 11, comma  3,  definiti  su
          base provinciale; 
                  b) ad assicurare il necessario raccordo informativo
          con le strutture  preposte  all'allertamento  del  Servizio
          nazionale; 
                  c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra
          le componenti e strutture operative del Servizio  nazionale
          interessate; 
                  d)  alla  definizione  dei   meccanismi   e   delle
          procedure  per  la  revisione   e   l'aggiornamento   della
          pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per
          la relativa informazione alla  popolazione,  da  assicurare
          anche in corso di evento; 
                2. E' assicurata  la  partecipazione  dei  cittadini,
          singoli o associati,  al  processo  di  elaborazione  della
          pianificazione  di  protezione  civile,  secondo  forme   e
          modalita' individuate con la direttiva di cui  al  comma  4
          che   garantiscano,   in   particolare,    la    necessaria
          trasparenza. 
                3. I piani e i  programmi  di  gestione  e  tutela  e
          risanamento  del  territorio  e   gli   altri   ambiti   di
          pianificazione  strategica   territoriale   devono   essere
          coordinati con i piani di  protezione  civile  al  fine  di
          assicurarne la coerenza con gli scenari  di  rischio  e  le
          strategie operative ivi contenuti. 
                4.  Le  modalita'  di  organizzazione  e  svolgimento
          dell'attivita' di pianificazione di  protezione  civile,  e
          del relativo  monitoraggio,  aggiornamento  e  valutazione,
          sono disciplinate  con  direttiva  da  adottarsi  ai  sensi
          dell'art. 15 al fine di garantire un quadro  coordinato  in
          tutto  il  territorio  nazionale  e  l'integrazione  tra  i
          sistemi di protezione civile  dei  diversi  territori,  nel
          rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle
          Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4-bis. La direttiva di cui al comma 4  definisce  anche
          le  modalita'  di  raccordo,   delle   attivita'   connesse
          all'assistenza alla popolazione, tra i piani  di  emergenza
          delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei
          diversi livelli territoriali.».