Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le  parole  «agli  interventi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle operazioni»; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1,  lettera  l),  per  la  partecipazione  del
Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile» e a rescEU,
istituiti rispettivamente, nell'ambito  del  meccanismo  unionale  di
protezione  civile,  dagli  articoli  11  e  12  della  decisione  n.
1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013, e' autorizzato, nel limite delle risorse di  cui  al  comma  1,
l'impiego di moduli,  mezzi,  attrezzature  ed  esperti  qualificati,
specificamente  formati  e   registrati   nel   sistema   comune   di
comunicazione  e  informazione  in  caso  di  emergenza  (CECIS),  su
richiesta del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»; 
    c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta
di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta  alle
emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello
stato di mobilitazione di cui  all'articolo  23,  comma  1,  o  della
deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24,  comma
1, puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale,  ivi
incluse quelle di cui al comma 2, previa  informativa  al  Presidente
del Consiglio dei ministri anche al  fine  della  comunicazione  alle
Commissioni parlamentari  competenti.»  e,  al  secondo  periodo,  le
parole da «ritirare tali risorse» a «8, della decisione 1313/2013/UE»
sono sostituite dalle  seguenti:  «stabilire  di  non  dispiegare  le
risorse del Pool europeo di  protezione  civile  ove  sussistano  gli
elementi  ostativi  di  cui  all'articolo  11,  paragrafo  7,   della
decisione  n.  1313/2013/UE  e  di  ritirarle   nei   casi   indicati
all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione»; 
    d) al  comma  4,  le  parole  «all'EERC»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al Pool europeo di protezione civile e a rescEU». 
 
          Note all'art. 19: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  29  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 29. (Partecipazione del Servizio nazionale alle
          operazioni di  emergenza  in  ambito  internazionale  e  al
          meccanismo unionale di protezione civile). -  1.  Ferme  le
          competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per  la
          cooperazione  allo  sviluppo,  in  conformita'   a   quanto
          disposto dall'art. 10, della legge 11 agosto 2014, n.  125,
          la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di
          emergenza e di primo soccorso  all'estero  e'  disciplinata
          con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da
          adottarsi, per  quanto  di  competenza,  su  richiesta  del
          medesimo Ministero. In tale caso la  dichiarazione  di  cui
          all'art. 23 e la deliberazione di cui all'art. 24  assumono
          rispettivamente la denominazione  di  «dichiarazione  dello
          stato  di  mobilitazione  del  Servizio   nazionale   della
          protezione   civile   per    intervento    all'estero»    e
          «deliberazione dello  stato  di  emergenza  per  intervento
          all'estero».  Nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio
          recante la deliberazione dello stato di  mobilitazione  del
          Servizio   nazionale   per   intervento   all'estero   sono
          individuate  le  risorse  finanziarie  nei   limiti   degli
          stanziamenti del Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui
          all'art. 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di
          cui all'art.  10  della  legge  11  agosto  2014,  n.  125.
          D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e  con
          il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento
          e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali
          esteri con i quali abbiano costituito, nel  rispetto  degli
          articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n.  88,  un
          gruppo  europeo  di  cooperazione  territoriale,  anche  in
          assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25. 
                2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera l), per  la
          partecipazione del Servizio nazionale, al "Pool europeo  di
          protezione civile" e a rescEU,  istituiti  rispettivamente,
          nell'ambito del meccanismo unionale di  protezione  civile,
          dall'art. 11 e dall'art. 12 della decisione n. 1313/2013/UE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
          2013, e' autorizzato, nel limite delle risorse  di  cui  al
          comma  1,  l'impiego  di  moduli,  mezzi,  attrezzature  ed
          esperti qualificati, specificamente  formati  e  registrati
          nel sistema comune di comunicazione e informazione in  caso
          di emergenza (CECIS),  su  richiesta  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale nel  caso
          di interventi in Paesi terzi. 
                3. Il Capo del Dipartimento della  protezione  civile
          se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro  di
          coordinamento della risposta alle  emergenze  (ERCC)  anche
          nelle more del decreto di dichiarazione di cui all'art. 23,
          comma 1, o della deliberazione di cui all'art. 24, comma 1,
          puo'  attivare  e  coordinare  le  risorse   del   Servizio
          nazionale, ivi incluse quelle di cui  al  comma  2,  previa
          informativa al Presidente del Consiglio dei ministri  anche
          al fine della comunicazione alle  Commissioni  parlamentari
          competenti.  Il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile puo' stabilire di non dispiegare le risorse del Pool
          europeo di protezione civile ove  sussistano  gli  elementi
          ostativi di cui all'art. 11, paragrafo 7,  della  decisione
          n. 1313/2013/ UE e di ritirarle nei casi indicati  all'art.
          11, paragrafo 8 della medesima decisione. 
                4.   Il   Dipartimento   della   protezione    civile
          intraprende ogni iniziativa utile alla  partecipazione  del
          Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a
          rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con
          amministrazioni e organizzazioni  avvalendosi  anche  delle
          risorse   finanziarie   previste   dalla    decisione    n.
          1313/2013/UE.».