Art. 22 
 
          Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 47, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis)
All'articolo 10, comma 2, della legge 11  agosto  2014,  n.  125,  le
parole "4 del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152."  sono  sostituite
con le seguenti: " 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.». 
 
          Note all'art. 22: 
 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  47  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 47. (Coordinamento dei riferimenti  normativi).
          - 1. Tutti i riferimenti alla legge 24  febbraio  1992,  n.
          225  e   ai   relativi   articoli,   contenuti   in   altre
          disposizioni, si intendono riferiti al presente  decreto  e
          ai corrispondenti articoli. In particolare: 
                  a) l'art. 11 della legge n. 225  del  1992,  citato
          nell'art. 4, comma 2, del  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n. 97,  deve  intendersi  riferito  all'art.  13  del
          presente decreto legislativo; 
                  b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del  1992,
          citati  nei  commi  6  e  8  dell'art.  163   del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  devono  intendersi
          rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del  presente
          decreto; 
                  c) l'art. 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato
          nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'art. 17
          del presente decreto; 
                  d) l'art. 15 della legge n. 225  del  1992,  citato
          nell'art. 1, comma 112, legge 7 aprile 2014,  n.  56,  deve
          intendersi riferito all'art. 12 del presente decreto; 
                  e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992,
          citati nell'art. 10, comma 1, del  decreto  legislativo  18
          aprile  2012,  n.  61,  devono  intendersi  rispettivamente
          riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto; 
                  f) l'art. 2 della legge n.  225  del  1992,  citato
          nell'art. 47, comma 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          234, deve  intendersi  riferito  all'art.  7  del  presente
          decreto; 
                  g) l'art. 5 della legge n.  225  del  1992,  citato
          negli articoli 11, comma 1, e nell'art. 13,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, deve intendersi
          riferito all'art. 27 del presente decreto; 
                  h) l'art. 11 della legge n. 225  del  1992,  citato
          nell'art. 92, comma  1,  e  nell'art.  137,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010 n.  66,  deve  intendersi
          riferito all'art. 13 del presente decreto; 
                  i) l'art. 5 della legge n.  225  del  1992,  citato
          negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'art. 135,
          comma 1, del decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,
          deve intendersi riferito agli articoli  24,  25  e  26  del
          presente decreto; 
                  l) l'art. 5 della legge n.  225  del  1992,  citato
          nell'art. 8-bis, comma 1,  del  decreto-legge  30  novembre
          2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito  all'art.  25
          del presente decreto; 
                  m) l'art. 5 della legge n.  225  del  1992,  citato
          nell'art. 67, commi 2 e 3, e nell'art. 191,  comma  1,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve  intendersi
          riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto; 
                  n) l'art. 3, comma 6, legge n. 225 del 1992  citato
          nell'art. 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, deve intendersi riferito all'art.  18,  comma  3,  del
          presente decreto; 
                  o) gli articoli 10 e 11  della  legge  n.  225  del
          1992, citati nell'art. 1, comma 2, nell'art. 3, comma 1,  e
          nell'art. 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  8  marzo
          2006, n. 139, devono  intendersi  rispettivamente  riferiti
          agli articoli 14 e 13 del presente decreto; 
                  p) l'art. 5 della legge n.  225  del  1992,  citato
          nell'art. 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306,
          deve intendersi riferito all'art. 25 del presente decreto; 
                  q) l'art. 5 della legge n.  225  del  1992,  citato
          nell'art. 22, comma 2, del decreto  legislativo  19  maggio
          2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli  25  e
          26 del presente decreto; 
                  r) l'art. 5 della legge n.  225  del  1992,  citato
          nell'art.  1,  comma  1,  e  nell'art.  2,  comma  2,   del
          decreto-legge 12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365,  deve
          intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del  presente
          decreto; 
                  s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992,
          citati nell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29
          settembre 1999, n. 381, devono  intendersi  rispettivamente
          riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto; 
                  t) l'art. 2 della legge n.  225  del  1992,  citato
          nell'art. 54,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, deve intendersi  riferito  all'art.  7
          del presente decreto; 
                  u) l'art. 11 della legge n. 225  del  1992,  citato
          nell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge  31
          luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito  all'art.  13
          del presente decreto; 
                  v) l'art. 10 della legge n. 225  del  1992,  citato
          nell'art. 123, comma 2, del decreto  legislativo  17  marzo
          1995, n. 230, deve  intendersi  riferito  all'art.  14  del
          presente decreto; 
                  z) l'art. 5 della legge n.  225  del  1992,  citato
          nell'art. 12, comma 7, della legge  21  novembre  2000,  n.
          353, deve intendersi riferito agli articoli  25  e  26  del
          presente decreto. 
              1-bis. All'art. 10, comma  2,  della  legge  11  agosto
          2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 205,
          n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26  luglio
          2005, n. 152." sono sostituite  con  le  seguenti  "29  del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".». 
              - Si riporta di seguito il  testo  dell'art.  10  della
          legge 11 agosto 2014, n. 125: 
                «Art. 10.  (Interventi  internazionali  di  emergenza
          umanitaria).  -  1.  Gli   interventi   internazionali   di
          emergenza umanitaria compresi nell'ambito  della  CPS  sono
          finalizzati al soccorso e all'assistenza delle  popolazioni
          e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie  per
          la ripresa dei processi di sviluppo e sono  deliberati  dal
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'art.  17,
          anche avvalendosi dei soggetti  di  cui  al  capo  VI,  che
          abbiano  specifica  e  comprovata  esperienza  in  materia,
          avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti  in  loco
          per gli interventi legati alla primissima emergenza. 
                2.  Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, puo' affidare gli  interventi  di  soccorso
          nell'ambito degli interventi  internazionali  di  emergenza
          umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni,  ivi
          incluso  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, che,  a  tale  fine,
          agiscono secondo le proprie procedure operative e di  spesa
          e organizzano gli interventi di  primo  soccorso  affidati,
          definendone la  tipologia  e  la  durata  d'intesa  con  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con l'Agenzia di cui  all'art.  17.  Resta
          ferma la disciplina vigente in  materia  di  interventi  di
          primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di  cui
          all'art.  4  del  decreto-legge  31  maggio  2005,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,
          n. 152.». 
              - Il decreto legge 31 maggio 2005,  n.  90  convertito,
          con modificazione dalla legge 26 luglio 2005,  n.  152,  e'
          pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana 30 luglio 2005, n. 176.