Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera d), dopo le parole «di protezione  civile»,  sono
inserite le seguenti: «di propria competenza»; 
    b) alla lettera e), le parole «all'articolo  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 7». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del  decreto
          legislativo n. 1 del 2018,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 6 (Attribuzioni delle autorita' territoriali di
          protezione  civile).  - 1.  Nel  rispetto  delle  direttive
          adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto  previsto  dalla
          legislazione regionale, i Sindaci, in conformita' di quanto
          previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i
          Sindaci metropolitani e  i  Presidenti  delle  Regioni,  in
          qualita' di autorita' territoriali  di  protezione  civile,
          esercitano  le  funzioni  di  vigilanza  sullo  svolgimento
          integrato e coordinato delle medesime  attivita'  da  parte
          delle strutture afferenti alle rispettive  amministrazioni.
          Le  autorita'  territoriali  di  protezione   civile   sono
          responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle
          funzioni  di  competenza  e  nel  rispetto  delle   vigenti
          normative in materia: 
                  a) del recepimento  degli  indirizzi  nazionali  in
          materia di protezione civile; 
                  b)  della   promozione,   dell'attuazione   e   del
          coordinamento delle attivita' di cui all'art. 2  esercitate
          dalle strutture organizzative di propria competenza; 
                  c) della  destinazione  delle  risorse  finanziarie
          finalizzate allo svolgimento delle attivita' di  protezione
          civile, in coerenza con le esigenze di  effettivita'  delle
          funzioni   da   esercitare,   come    disciplinate    nella
          pianificazione di cui all'art. 18; 
                  d) dell'articolazione delle strutture organizzative
          preposte all'esercizio delle funzioni di protezione  civile
          di propria competenza e  dell'attribuzione,  alle  medesime
          strutture, di personale adeguato  e  munito  di  specifiche
          professionalita', anche con riferimento alle  attivita'  di
          presidio  delle  sale  operative,  della  rete  dei  centri
          funzionali nonche' allo  svolgimento  delle  attivita'  dei
          presidi territoriali; 
                  e) della disciplina di  procedure  e  modalita'  di
          organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e
          degli  enti  afferenti  alle  rispettive   amministrazioni,
          peculiari  e  semplificate  al  fine  di   assicurarne   la
          prontezza operativa e di risposta in occasione o  in  vista
          degli eventi di cui all'art. 7.».