Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                        2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera e): 
      1)  le  parole  «interforze  operante  con  continuita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «e  interforze  operante  con  continuita'
presso il Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «.  Detto
coordinamento  e'  garantito,  in  raccordo  con  le  Amministrazioni
interessate anche ai fini dell'impiego sul  territorio  di  personale
degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4,  comma  1,  fatte
salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano,  nel
limite  previsto   a   legislazione   vigente   nei   bilanci   delle
Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle  risorse
stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»; 
    b) alla lettera h),  le  parole  «l'esecuzione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la programmazione e lo svolgimento»; 
    c) alla lettera l), le parole «dell'intervento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle operazioni». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta  di  seguito  il  testo  dell'art.  8  del
          decreto legislativo n. 1  del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 8 (Funzioni del Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri).  -  1.
          Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  si  avvale  del
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, per  lo  svolgimento  dei  seguenti
          compiti che, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2,
          hanno rilievo nazionale: 
                  a) l'indirizzo, la promozione  e  il  coordinamento
          delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali
          e periferiche, delle regioni, dei comuni e  delle  relative
          forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni,
          delle citta' metropolitane, delle province in  qualita'  di
          enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,
          secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate,  degli
          enti pubblici nazionali e  territoriali  e  di  ogni  altra
          istituzione ed organizzazione pubblica o  privata  presente
          sul territorio nazionale in materia di  protezione  civile,
          anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone
          pratiche nelle attivita' di protezione civile; 
                  b)  l'elaborazione  dei  provvedimenti  finalizzati
          alla gestione delle  situazioni  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale previste o in atto; 
                  c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di
          cui all'art. 15; 
                  d)    l'elaborazione     e     il     coordinamento
          dell'attuazione dei piani nazionali  riferiti  a  specifici
          scenari di rischio di rilevanza nazionale e  dei  programmi
          nazionali di soccorso, contenenti il modello di  intervento
          per l'organizzazione della risposta operativa in caso o  in
          vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; 
                  e) il coordinamento  dell'intervento  del  Servizio
          nazionale,  al  verificarsi   di   emergenze   di   rilievo
          nazionale, sulla base delle informazioni acquisite  tramite
          una sala operativa  nazionale  e  interforze  operante  con
          continuita' presso il Dipartimento della protezione  civile
          della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo  di
          assicurare l'assistenza  e  il  soccorso  alle  popolazioni
          colpite, effettuati in concorso con le Regioni  e  Province
          autonome di Trento e di Bolzano interessate e,  da  queste,
          in  raccordo  con  i  Prefetti.  Detto   coordinamento   e'
          garantito, in raccordo con le amministrazioni  interessate,
          anche ai fini  dell'impiego  sul  territorio  di  personale
          degli enti e delle strutture di cui all'art.  4,  comma  1,
          fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento
          e Bolzano, nel limite previsto a legislazione  vigente  nei
          bilanci delle Amministrazioni  coinvolte  e,  nel  caso  di
          dichiarazione dello stato di  emergenza  nazionale  di  cui
          all'art.  24,  nel  limite  delle  risorse  stanziate   con
          delibera del Consiglio dei ministri; 
                  f) gli  indirizzi  generali  per  le  attivita'  di
          formazione in materia di protezione civile, in raccordo con
          le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
                  g)  la  promozione  di  studi  e   ricerche   sulla
          previsione e la prevenzione dei rischi naturali o  connessi
          con l'attivita' dell'uomo; 
                  h)  la  programmazione  e   lo   svolgimento,   per
          verificare  i  piani   nazionali,   di   esercitazioni   di
          protezione civile, di intesa con  le  regioni  e  gli  enti
          locali interessati; 
                  i)  la  definizione  dei   criteri   generali   per
          l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al
          processo  di  elaborazione  delle  norme  tecniche  per  le
          costruzioni nelle medesime zone di cui all'art.  93,  comma
          1, lettera g) del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
          112; 
                  l)  il  coordinamento  della   partecipazione   del
          Servizio nazionale  alle  politiche  di  protezione  civile
          dell'Unione europea in qualita' di autorita' competente  ai
          sensi dell'art. 29  della  decisione  n.  1313/2013/UE  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  ed
          il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in
          occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o  nel
          quadro dell'azione dell'Unione europea  e  degli  organismi
          internazionali, per assicurare l'assistenza e  il  soccorso
          alle popolazioni colpite, con le modalita' di cui  all'art.
          29 e ferme restando le competenze in materia del  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
                  m) la formulazione delle  richieste  di  assistenza
          internazionale  all'Unione   europea   o   alla   comunita'
          internazionale  per  integrare  l'intervento  del  Servizio
          nazionale; 
                  n) il coordinamento del  supporto  in  qualita'  di
          nazione   ospitante   conformemente   alla   decisione   n.
          1313/2013/UE. 
                2. Il Dipartimento della protezione civile  partecipa
          all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per  la
          definizione delle politiche di prevenzione strutturale  dei
          rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per
          la loro  attuazione.  A  tal  fine  la  rappresentanza  del
          Dipartimento della protezione  civile  e'  integrata  nelle
          commissioni, comitati  od  organismi  competenti,  comunque
          denominati,  di  rilevanza  nazionale   e   deputati   alla
          programmazione, all'indirizzo e al  coordinamento  di  tali
          attivita', sulla base di provvedimenti da adottarsi a  cura
          delle autorita' competenti entro 90 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto.  Il  Dipartimento
          della protezione civile esprime  pareri  e  proposte  sugli
          atti  e   i   documenti   prodotti,   in   materia,   dalle
          Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della
          medesima Amministrazione.».