(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  9
  GENNAIO 2020, N. 1 
  All'articolo 1: 
    al  comma  3,  le  parole:  «1.897.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2.261.000  euro  per
l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  dei
quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita' e della  ricerca»  e
le parole: «e di 80.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e  di
euro 80.000 annui». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, capoverso articolo 49, comma 1, dopo le  parole:  «di
cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» sono aggiunte le
seguenti: «, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40»; 
    al  comma  1,  capoverso  articolo  50,  comma  1,   le   parole:
«dell'intero  sistema  formativo,  anche  in  materia  di  istruzione
superiore e di formazione tecnica superiore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione,  nonche'
del  sistema  di  istruzione  tecnica  superiore»,  dopo  le  parole:
«ricerca  educativa  (INDIRE)»  sono   inserite   le   seguenti:   «,
individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
anche come Agenzia nazionale per la gestione  del  programma  europeo
per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo  sport  (Erasmus+)
con   riferimento   alle   misure   di   competenza   del   Ministero
dell'istruzione», dopo le parole: «esigenze formative;» sono inserite
le seguenti: «supporto alla  realizzazione  di  esperienze  formative
finalizzate all'incremento  delle  opportunita'  di  lavoro  e  delle
capacita'  di  orientamento  degli  studenti;  valorizzazione   della
filiera formativa professionalizzante, inclusa  l'istruzione  tecnica
superiore;», dopo le parole: «programmi operativi» sono  inserite  le
seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione»,  dopo  le  parole:
«finanziati  dall'Unione  europea;»  sono   inserite   le   seguenti:
«istituzioni  di  cui  all'articolo  137,  comma   2,   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;» e dopo le parole: «nonche'  dalla
vigente legislazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi  comprese  le
attivita' di promozione e coordinamento  del  sistema  integrato  dei
servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni»; 
    al  comma  1,  capoverso  articolo  51,  comma  1,   la   parola:
«ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «venticinque»; 
    al comma 1,  capoverso  articolo  51-bis,  comma  1,  le  parole:
«ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ricerca scientifica, tecnologica e artistica»; 
    al comma 1, capoverso articolo 51-ter, comma  1,  le  parole:  «;
istruzione universitaria e  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,   dell'istruzione
universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
di ogni altra istituzione  appartenente  al  sistema  dell'istruzione
superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;», le parole:
«delle istituzioni dell'alta formazione artistica  e  musicale»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica,  musicale   e   coreutica»,   le   parole:   «in   materia
universitaria e alta formazione» sono sostituite dalle seguenti:  «in
materia universitaria e di alta formazione», le  parole:  «attuazione
delle norme  comunitarie  e  internazionali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «attuazione delle norme europee e internazionali», dopo  le
parole: «completamento dell'autonomia universitaria» sono inserite le
seguenti: «e dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica»,
dopo le parole: «formazione di grado universitario» sono inserite  le
seguenti: «e di  alta  formazione  artistica  e  musicale»,  dopo  le
parole: «razionalizzazione delle condizioni d'accesso  all'istruzione
universitaria» sono inserite le seguenti:  «e  accademica»,  dopo  le
parole: «sostegno della ricerca libera nelle universita' e negli enti
di ricerca» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  nelle  istituzioni
dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica»,  dopo  le
parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite  le  seguenti:  «,
individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
anche come Agenzia nazionale per la gestione  del  programma  europeo
per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo  sport  (Erasmus+)
con   riferimento   alle   misure   di   competenza   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca», le parole: «comunitario  ed»  sono
sostituite dalle seguenti: «europeo e», dopo  le  parole:  «programmi
operativi» e' inserita la seguente: «nazionali»  e  dopo  le  parole:
«diffusione della cultura scientifica» sono inserite le seguenti:  «e
artistica»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Al fine di consentire al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca lo sviluppo e  il  consolidamento  delle  attivita'  di
proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale  di  valutazione
del sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR)  relative  alla
valutazione  del  settore  della  formazione  superiore  e  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,  conformemente  a  quanto
previsto dalla normativa nazionale di settore e  nel  rispetto  degli
standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualita' nello
Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015): 
        a) la dotazione  organica  dell'ANVUR  e'  incrementata,  con
oneri a carico del bilancio  della  stessa  Agenzia,  per  un  numero
complessivo di dieci unita', di cui sei appartenenti  alla  III  area
funzionale, fascia retributiva F4, tre  appartenenti  alla  III  area
funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente  alla  II  area
funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale
di lavoro - ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro  250.000
per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021
comprensiva  del  costo  stipendiale  e  del   relativo   trattamento
economico accessorio. L'ANVUR e' autorizzata ad assumere il  suddetto
personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali  vigenti
presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove
procedure  concorsuali,  previo  espletamento  delle   procedure   di
mobilita' di cui all'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
        b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera
a), l'ANVUR puo' continuare ad avvalersi,  con  oneri  a  carico  del
proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione  non
superiore a quindici unita' per la predisposizione dei protocolli  di
valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro  525.000
annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di
incarichi della durata di un anno e rinnovabili  annualmente  per  un
periodo  massimo  di  tre  anni,  previo  espletamento  di  procedure
pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei  candidati  e
la pubblicita' degli atti»; 
    al comma 2, le parole: «462.000 euro annui a decorrere  dall'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «655.000 euro per l'anno 2020 e
di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, dopo le parole: «presta servizio a qualunque  titolo»
sono inserite le seguenti: «presso il medesimo Dipartimento»; 
    al comma 2, dopo le parole: «sono  assegnate»  sono  inserite  le
seguenti: «le strutture,»  e  dopo  le  parole:  «presta  servizio  a
qualunque titolo» sono aggiunte  le  seguenti:  «presso  il  medesimo
Dipartimento»; 
  dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Le dotazioni organiche del  Ministero  dell'istruzione  e
del Ministero dell'universita' e della ricerca sono  complessivamente
incrementate,  rispetto  a  quella  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di tre  posizioni  dirigenziali  di
prima fascia, di tre posizioni dirigenziali  di  seconda  fascia,  di
dodici posti della III area funzionale, di nove posti della  II  area
funzionale e di sei  posti  della  I  area  funzionale.  A  tal  fine
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  e'
incrementata di 435.000 euro per l'anno  2020  e  di  1.302.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione  organica  e'
ripartita  tra  il   Ministero   dell'istruzione   e   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca nella misura di cui alla tabella  A,
allegata al presente decreto. Alla  predetta  dotazione  organica  si
aggiungono, per ciascun Ministero, i  responsabili  degli  uffici  di
diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a  carico
della finanza pubblica. 
      3-ter.   Il   Ministero   dell'istruzione   e   il    Ministero
dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire  apposite
procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il  31  dicembre
2020, a valere sulle facolta'  assunzionali  pregresse,  relative  al
comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il  cui
utilizzo  e'  stato  gia'  autorizzato  in   favore   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  A  tal  fine,  le
predette facolta' assunzionali s'intendono  riferite  rispettivamente
al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e  della
ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di  cui  al
comma  3-bis,  ferma  restando  l'attribuzione  al   solo   Ministero
dell'istruzione delle facolta'  assunzionali  relative  al  personale
dirigenziale tecnico con compiti ispettivi»; 
  i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
    «4. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare  entro  il  30  aprile  2020,  su  proposta   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la   pubblica   amministrazione,   si   procede   alla
ricognizione e al trasferimento delle strutture,  del  personale  non
dirigenziale e delle risorse strumentali  e  finanziarie  di  cui  al
comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il  personale  gia'
posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  trasferimento   del
personale di cui al primo periodo avviene sulla base  di  un'apposita
procedura  di  interpello,  disciplinata  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca,   nel   rispetto   dei   seguenti   criteri:    ripartizione
proporzionale  dei   posti   vacanti;   individuazione   delle   aree
organizzative interessate e attribuzione del personale alle  medesime
a cura  di  un'apposita  commissione  paritetica,  sulla  base  delle
esperienze  e  caratteristiche  professionali;  per   ciascuna   area
organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in
ciascun  Ministero  utilizzando  quale  criterio  di  preferenza   la
maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', la minore
eta' anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel  caso  in
cui  le  istanze  ricevute  non  siano  idonee   ad   assicurare   la
ripartizione proporzionale dei posti  vacanti.  Ai  componenti  della
commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo
svolgimento   della   relativa   funzione,   compensi,    indennita',
emolumenti, gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate,
ne' rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene
il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio,  limitatamente
alle voci di natura fissa e continuativa,  ove  piu'  favorevole,  in
godimento    presso    il    Ministero    soppresso    al     momento
dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con  i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Il
decreto di cui al primo periodo indica  la  data  di  decorrenza  del
trasferimento. 
    5.  Il  personale  appartenente  ad  altre  amministrazioni,   in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso  il  Dipartimento
di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di  cui  al
comma 4 al fine di individuare il Ministero al  quale  attribuire  la
predetta  posizione.  Il  personale  non  scolastico  del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che presta servizio
presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero gia'  in  servizio
presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova  in  posizione
di comando, distacco o  fuori  ruolo  presso  altre  amministrazioni,
partecipa alla procedura di interpello  al  fine  di  individuare  il
Ministero di appartenenza»; 
    al comma 6, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «Il
Ministro dell'istruzione  e  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca possono, ciascuno  con  proprio  decreto  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui
al primo periodo,  confermare  il  personale  in  servizio  presso  i
rispettivi uffici di diretta collaborazione,  senza  soluzione  nella
continuita' dei relativi incarichi e contratti»; 
    i commi 7 e 8 sono soppressi; 
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        «9-bis.  All'articolo  51,  comma  2,  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
        "f-bis)  il  Ministero  dell'istruzione,  con  riguardo  alla
gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo,  anche  per
le  esigenze  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali
nonche'  per  la  gestione  giuridica  ed  economica   del   relativo
personale". 
        9-ter.  Nelle  more  di  un  organico  intervento  volto   ad
aumentare  le  percentuali   per   il   conferimento   di   incarichi
dirigenziali fissate  dall'articolo  19,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la  mobilita'
dei   dirigenti   all'interno   delle   pubbliche    amministrazioni,
nell'ottica di  potenziarne  la  qualificazione  professionale  e  di
favorire l'efficacia e l'efficienza  dell'azione  amministrativa,  in
sede di prima applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022,  i  limiti
percentuali previsti  dall'articolo  19,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001  sono  elevati   per   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca al 20 per cento». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis (Funzione dirigenziale tecnica). - 1. Con regolamento
da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  e'  riorganizzata,
all'interno del Ministero dell'istruzione, la  funzione  dirigenziale
tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri  che  ne  assicurino
l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  80,
che sono eventualmente modificate  per  il  necessario  coordinamento
normativo. Il medesimo  regolamento  disciplina  le  modalita'  e  le
procedure di reclutamento dei  dirigenti  tecnici  mediante  concorso
selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti  principi  e
criteri regolatori: 
      a) accesso riservato al personale docente  ed  educativo  e  ai
dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali in possesso di diploma di laurea magistrale  o  specialistica
ovvero di laurea conseguita in base  al  previgente  ordinamento,  di
diploma accademico di secondo livello  rilasciato  dalle  istituzioni
dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  ovvero  di
diploma accademico  conseguito  in  base  al  previgente  ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario superiore,  che  abbiano
maturato un'anzianita' complessiva di almeno dieci anni e  che  siano
confermati in ruolo; 
      b) il  concorso  puo'  comprendere  una  prova  preselettiva  e
comprende una o piu' prove scritte, a cui sono ammessi  tutti  coloro
che superano l'eventuale preselezione, nella misura  del  triplo  dei
posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione
dei titoli; 
      c) le soglie di superamento delle prove scritte  e  orali  sono
fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente; 
      d)  commissioni  giudicatrici  presiedute  da   dirigenti   del
Ministero dell'istruzione,  che  ricoprano  o  abbiano  ricoperto  un
incarico di direzione di  uffici  dirigenziali  generali,  ovvero  da
professori di prima fascia di  universita'  statali  e  non  statali,
magistrati  amministrativi,  ordinari   e   contabili,   avvocati   e
procuratori  dello  Stato,  consiglieri  di  Stato  con   documentate
esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse
o  del  diritto  e  della  legislazione  scolastica.  In  carenza  di
personale nelle qualifiche  citate,  la  funzione  di  presidente  e'
esercitata da dirigenti tecnici  con  un'anzianita'  di  servizio  di
almeno cinque anni; 
      e) previsione di un periodo di formazione e prova, a  decorrere
dall'immissione nei ruoli; 
      f) previsione di una quota riservata fino al 10 per  cento  dei
posti per i soggetti che,  avendo  i  requisiti  per  partecipare  al
concorso,  abbiano  ottenuto  l'incarico  e  svolto  le  funzioni  di
dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro
il termine  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso,  presso  gli   uffici   dell'amministrazione   centrale   e
periferica del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, nonche' del Ministero dell'istruzione. 
      2. Dalle disposizioni di cui al comma  1  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento
di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420,  421,  422  e
424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297.  Al  personale  dirigente  tecnico  con  compiti  ispettivi  del
Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto  non  diversamente
previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni
dello Stato. 
    Art. 3-ter (Disposizioni urgenti in  materia  di  reclutamento  e
valorizzazione del personale della ricerca). -  1.  All'articolo  12,
comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le procedure di  cui  al
primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti
di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20  maturati  al
31 dicembre 2017, anche in deroga a norme  di  proroga  del  predetto
termine". 
    2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a)  all'articolo  35,  comma  3,  lettera  e-ter),  la  parola:
"comunque" e' sostituita dalla seguente: "prioritariamente"; 
      b)  all'articolo  35,  dopo  il  comma  3-ter  e'  inserito  il
seguente: 
        "3-quater. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, il Ministro della salute  e  il  Ministro  della  giustizia,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione  del  titolo
di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e  degli
altri titoli di studio e di  abilitazione  professionale,  anche  con
riguardo, rispettivamente, alla durata  dei  relativi  corsi  e  alle
modalita' di conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai fini  del
concorso"; 
      c) all'articolo 52, comma  1-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La contrattazione collettiva  assicura  che  nella
determinazione dei  criteri  per  l'attribuzione  delle  progressioni
economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso  del  titolo  di
dottore di  ricerca  nonche'  degli  altri  titoli  di  studio  e  di
abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater". 
    Art. 3-quater (Disposizioni urgenti  in  materia  di  istituzioni
dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica).  -  1.  Le
disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalita'  per
la programmazione e il  reclutamento  del  personale  docente  e  del
personale amministrativo e tecnico  del  comparto  AFAM,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.  143,  si
applicano a decorrere dall'anno  accademico  2021/2022.  In  sede  di
prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale  di
cui  all'articolo  2  del  medesimo  regolamento  e'  approvata   dal
consiglio di amministrazione su  proposta  del  consiglio  accademico
entro il 31 dicembre 2020. 
    2.  Le  abrogazioni  disposte  dall'articolo  8,  comma  4,   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, si applicano a  decorrere  dall'anno  accademico
2021/2022. 
    3. All'articolo 1, comma  655,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018
incluso" sono sostituite delle seguenti:  "fino  all'anno  accademico
2020/2021 incluso"». 
  All'articolo 4: 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore  dei  regolamenti  di
organizzazione  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,  una   posizione
dirigenziale di prima fascia prevista nella  dotazione  organica  del
Ministero dell'istruzione e una  prevista  in  quella  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di
diretta collaborazione del Ministro»; 
    al comma 3, le parole: «nonche' il successivo conferimento  degli
incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' del dirigente  di
cui al comma  2-bis.  I  predetti  Ministri  assicurano  altresi'  il
successivo conferimento degli incarichi»; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Nelle more dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  di
organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca di  cui
all'articolo 3, comma 6, il segretario generale,  ferme  restando  le
funzioni di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi  impartiti  dal
Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle  more
dell'attribuzione  degli  incarichi  ai   titolari   di   centro   di
responsabilita' amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire
la continuita' dell'azione amministrativa delle  direzioni  generali;
assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra  le  direzioni
generali e, in  caso  di  inerzia  o  ritardo,  anche  nell'avvio  di
procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita
l'attivita' e  propone  al  Ministro  l'individuazione  del  soggetto
titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi
e dei piani di  attivita'  da  parte  dei  direttori  generali  anche
attraverso la convocazione periodica della conferenza  dei  direttori
generali  per  l'esame  di  questioni  di  carattere  generale  o  di
particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di  piu'  centri
di  responsabilita'  amministrativa;   assicura   l'efficacia   della
partecipazione italiana a programmi nazionali  ed  internazionali  di
ricerca, con  particolare  riferimento  ai  fondi  strutturali  e  al
finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca»; 
    al  comma  7,  le  parole:  «con  decreto  interministeriale  dei
Ministri dell'istruzione, nonche' dell'universita' e  della  ricerca»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca»; 
  dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta
dei Ministri competenti, e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti,  per
il bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022,  le  variazioni
compensative di bilancio tra gli stati di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca,  in
termini  di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,   ivi   comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi,
che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze
ed  ai  provvedimenti  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
interessate»; 
    al  comma  12,  le  parole:  «regolarita'  amministrativo»   sono
sostituite dalle seguenti: «regolarita' amministrativa». 
  All'articolo 5: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3  e  4,  pari  a
3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede: 
        a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a 3.439.000  euro
per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno  2022,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
        b) quanto a 966.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
        c)  quanto  a  969.000  euro  per   l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del fondo di  cui  alla  legge  18  dicembre
1997, n. 440»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  19,
comma  1,  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,   e'
incrementata di 5 milioni di euro per l'anno  2020  ed  e'  destinata
alla copertura degli oneri di  organizzazione  dei  concorsi  per  il
reclutamento del personale docente delle istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  fissati
i  compensi  per  i  componenti  e  i  segretari  delle   commissioni
giudicatrici  dei  concorsi  banditi   nell'anno   2020,   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. 
        2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107,  con  riferimento  alla  quota  di  cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160». 
    E' aggiunta, in fine, la seguente tabella: 
  «Tabella A (articolo 3, comma 3-bis) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico