Art. 7 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h),  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica  agli  operatori
sanitari e a quelli  dei  servizi  pubblici  essenziali  che  vengono
sottoposti  a   sorveglianza.   I   medesimi   operatori   sospendono
l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito  positivo
per COVID-19.