Art. 10 
 
              Divieto di pubblicizzazione parassitaria 
 
  1. Sono vietate le attivita' di pubblicizzazione parassitaria poste
in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici  di  rilevanza
nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori
e  aventi  la  finalita'  di  ricavare  un  vantaggio   economico   o
concorrenziale. 
  2. Costituiscono attivita' di pubblicizzazione parassitaria vietate
ai sensi del comma 1: 
    a) la creazione di un collegamento indiretto  fra  un  marchio  o
altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo  a
indurre in errore il pubblico sull'identita' degli sponsor ufficiali; 
    b) la falsa dichiarazione nella  propria  pubblicita'  di  essere
sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1; 
    c) la promozione del proprio marchio  o  altro  segno  distintivo
tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia
idonea ad attirare l'attenzione del  pubblico,  posta  in  essere  in
occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a  generare
nel pubblico l'erronea impressione che l'autore  della  condotta  sia
sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo; 
    d) la vendita e la pubblicizzazione  di  prodotti  o  di  servizi
abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di
un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1  ovvero  con  altri
segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo  e
a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con
l'evento ovvero con il suo organizzatore. 
  3. Non costituiscono attivita' di pubblicizzazione parassitaria  le
condotte  poste   in   essere   in   esecuzione   di   contratti   di
sponsorizzazione conclusi con  singoli  atleti,  squadre,  artisti  o
partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.