Art. 3 
 
          «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» 
 
  1. E' autorizzata la costituzione  della  Societa'  «Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma,  il  cui  oggetto
sociale e' lo svolgimento delle attivita' indicate  al  comma  2.  La
Societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del  35  per  cento
ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura
del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella misura  del  5  per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che, d'intesa con  le  Regioni  Lombardia  e  Veneto  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  esercita  il  controllo
analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,  comma  5,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Societa' e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo
18  aprile  2016,  n.  50.  L'atto  costitutivo  e  lo  statuto  sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di  societa'  per
azioni e del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175,  recante
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. 
  2. Lo scopo statutario  e'  la  realizzazione,  quale  centrale  di
committenza e stazione appaltante, anche  stipulando  convezioni  con
altre amministrazioni aggiudicatrici,  delle  opere  individuate  con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2020-2022. A  tale  fine,  la  Societa'  opera  in  coerenza  con  le
indicazioni del Comitato Organizzatore  e  con  quanto  previsto  dal
decreto di cui al primo periodo, relativamente  alla  predisposizione
del piano degli interventi,  al  rispetto  del  cronoprogramma,  alla
localizzazione e alle caratteristiche  tecnico-funzionali  e  sociali
delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione  delle
stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna
opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine  e  ove
ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare  uno
o piu' commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni  di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con
il medesimo decreto sono  stabiliti  i  compensi  dei  Commissari  in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti  a  carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. 
  3. La Societa' ha durata fino  al  31  dicembre  2026.  I  rapporti
attivi e passivi in essere  alla  data  del  31  dicembre  2026  sono
disciplinati secondo le disposizioni del codice civile. 
  4. Il capitale  sociale  e'  fissato  in  1  milione  di  euro.  Ai
conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020,  quanto  alla
quota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  pari  ad  euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  allo  scopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo  ministero,  e,
quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
pari  ad   euro   350.000,00,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo  145,  comma  33,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  5. L'organo di amministrazione della Societa' e' composto da cinque
membri, dei quali tre nominati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,
di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente  e  uno  con  funzioni  di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle  Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano.
Alle riunioni dell'organo di amministrazione, puo' partecipare, senza
diritto di voto, l'amministratore delegato della  Fondazione  di  cui
all'articolo 2. 
  6. Il collegio  sindacale  della  Societa'  si  compone  di  cinque
membri, dei quali tre nominati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,
di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati  congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
  7. I componenti  dell'organo  di  amministrazione  e  del  collegio
sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li  hanno
nominati. 
  8. La  Societa'  cura  il  monitoraggio  costante  dello  stato  di
avanzamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma   2,   informandone
periodicamente il Comitato Organizzatore. 
  9. Per le sue esigenze, la Societa'  stipula  contratti  di  lavoro
autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato
negli anni 2020  e  2021  si  applica  l'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. La Societa' puo' inoltre avvalersi,
sulla base di appositi protocolli  d'intesa  ai  sensi  dell'articolo
23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con
oneri a carico della Societa' stessa,  di  personale  proveniente  da
pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla Societa'. 
  10.  Alla  Societa'  si  applicano  le  disposizioni  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto  legislativo  8  aprile
2013, n. 39 e del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175,  ad
eccezione dell'articolo 9, comma 1. 
  11. Per lo svolgimento delle sue  funzioni,  sono  attribuite  alla
Societa' le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa
nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al  comma
2. Tale ammontare e' commisurato sino al limite  massimo  del  3  per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture  ed
e' desunto dal Quadro Economico effettivo  inserito  nel  sistema  di
monitoraggio di cui al comma 12. 
  12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e'
realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229
e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».