Art. 5 
 
                       Disposizioni tributarie 
 
  1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato  organizzatore
per il perseguimento dei propri fini istituzionali non  concorrono  a
formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa' (IRES). 
  2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore,  nell'esercizio
di attivita' commerciali, anche occasionali,  svolte  in  conformita'
agli  scopi  istituzionali,  ovvero  di  attivita'  accessorie,   non
concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si  considerano
svolte in conformita' agli scopi istituzionali le  attivita'  il  cui
contenuto oggettivo realizza direttamente  uno  o  piu'  degli  scopi
stessi. Si considerano accessorie le attivita'  poste  in  essere  in
diretta connessione con  le  attivita'  istituzionali  o  quale  loro
strumento di finanziamento. I pagamenti  intercorrenti  tra  Comitato
Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico  Internazionale,  enti
controllati  dal  Comitato  Olimpico  Internazionale,   Cronometrista
ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati  dal
Comitato Paralimpico Internazionale,  dall'altro,  non  concorrono  a
formare  il  reddito  imponibile  ai  fini  IRES,  in  relazione   ai
corrispettivi  per  i  servizi  resi  nell'esercizio   di   attivita'
commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi. 
  3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della
famiglia olimpica, cosi' come definiti all'articolo 2,  dell'Allegato
XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente  in  Italia,
in relazione alle prestazioni da quest' ultimi rese in occasione  dei
Giochi, non concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  (IRPEF)  e  non  sono
soggetti  a  ritenute  di  acconto  o  di  imposta,  ne'  ad  imposte
sostitutive sui redditi. 
  4.  Non  si  applicano,  nei  confronti   del   Comitato   Olimpico
Internazionale,  degli  enti  controllati   dal   Comitato   Olimpico
Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico
Internazionale,  degli  enti  controllati  dal  Comitato  Paralimpico
Internazionale e degli altri enti esteri che  hanno  alle  dipendenze
membri della «famiglia  olimpica»,  le  disposizioni  in  materia  di
stabile organizzazione, nonche'  di  base  fissa  o  ufficio  di  cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446, quanto all'attivita' svolta ai fini  dell'organizzazione  dei
Giochi. 
  5. L'importazione in Italia di tutti  i  beni,  i  materiali  e  le
attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e  per
il loro utilizzo nel corso degli stessi  puo'  essere  effettuata  in
regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti  doganali  o
in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, al fine di facilitare le attivita', puo' adottare misure di
semplificazione delle inerenti procedure doganali. 
  6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50  del  Testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  derivanti  dagli  emolumenti
corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo  intercorrente
tra il 1 gennaio  2020  ed  il  31  dicembre  2026,  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento  del
loro ammontare. 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  6  del  presente
articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444
milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per  l'anno
2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni  di
euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno  2025,  in
11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per
l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.