Art. 10 
 
              (Potenziamento risorse umane dell'INAIL) 
 
  1. Per le medesime finalita' di cui al decreto legge 9 marzo  2020,
n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro,  anche  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  dell'Ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  Protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, e' autorizzato ad  acquisire  un  contingente  di  200
medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime  modalita'  di
cui all'articolo 1 del predetto decreto legge,  conferendo  incarichi
di  lavoro   autonomo,   anche   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, di durata  non  superiore  a  sei  mesi,  eventualmente
prorogabili in ragione del perdurare  dello  stato  di  emergenza,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo  9,  comma
28, del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Alla copertura dei degli oneri di cui al comma 1, pari  ad  euro
15.000.000, si provvede a valere sul  bilancio  dell'Istituto,  sulle
risorse destinate alla copertura dei rapporti in  convenzione  con  i
medici specialisti ambulatoriali. Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
126.